Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26528 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
NOME – -tte le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.AVV_NOTAIO, che ha concluso per su ricorso proposto da COGNOME NOMENOME NOME a Cosenza il DATA_NASCITA, avverso rordinanza del 08-09-2023 del G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO; visti gii atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita !a reiazione svolta dai consigliere NOME COGNOMECOGNOME con rinvio dei provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa l’8 settembre 2023, il G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO convalidava il provvedimento emesso il 4 settembre 2023, con cui il AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO aveva prescritto a NOME COGNOME, in aggiunta al divieto di accedere per 8 anni ai luoghi, in Italia e all’estero, dove si svolgono competizioni, ufficiali e amichevoli, di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro, l’ulteriore prescrizione di presentarsi, per cinque anni, presso l’Ufficio di polizia territorialménte competente all’inizio di ogni partita disputata dalla squadra di calcio del Cosenza. Il provvedimento del AVV_NOTAIO veniva adottato a seguito dei disordini verificatisi il 1° giugno 2023 durante la partita di calcio giocata tra AVV_NOTAIO e Cosenza.
Avverso l’ordinanza del G.I.P., COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale si contesta la violazione del diritto di difesa, evidenziandosi che, a seguito di notifica dei provvedimento dei AVV_NOTAIO del 5 settembre 2023, era stata trasmessa tempestivamente una memoria difensiva tramite p.e.c. in data 6 settembre 2023, agli indirizzi di posta EMAIL e EMAIL ., senza tuttavia che tale memoria venisse portata all’attenzione del G.I.P., che ha dato conto nella sua ordinanza che non era pervenuta alcuna memoria; ciò ha comportato una chiara lesione del diritto di difesa, atteso che nella memoria spedita ritualmente erano state sollevate censure specifiche rispetto al provvedimento impugNOME, che era stato indebitamente emesso dopo che, con una prima ordinanza del 1° settembre 2023, il G.I.P. non aveva convalidato il precedente daspo del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 1° agosto 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato,
Occorre premettere che, nell’ordinanza di convalida del cd. daspo, il G.I.P., a pagina 3, ha dato atto che “COGNOME non ha fatto pervenire alcuna difesa nelle 45 ore successive alla notifica del provvedimento del AVV_NOTAIO“.
Tale affermazione risulta tuttavia contraddetta dalle allegazioni difensive, oltre che dalla disamina del fascicolo processuale, da cui risulta che, effettivamente, dopo la notifica del “daspo” all’interessato, risalente al 5 settembre 2023, e prima dell’emissione dell’ordinanza di convalida, depositata l’8 settembre 2023 alle ore 9, il difensore di COGNOME aveva tempestivamente trasmesso all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO una memoria, spedita a mezzo p.e.c. agli · indirizzi: depositoattipenali1.EMAIL e dio.tribunaleEMAIL .
Con le argomentazioni di tale memoria, volta a contestare, in termini non generici, la sussistenza dei requisiti della convalida, il G.I.P. non si è confro per cui, stante la violazione del diritto al contraddittorio cartolare, si impo conformità con la richiesta del Procuratore generale, l’annullamento dell’ordinanz impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto all’Ufficio G.I.P. del Tribunale di AVV_NOTAIO, da ciò conseguendo la sospensione della efficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4 settembre 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione, dovendosi sul pùnto precisare che, ai sensi del comma 2 dell’art. della legge n. 401 dei 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predet obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatar mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un’atipica misura interdittiva, di competenza dell’RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di AVV_NOTAIO e sospende l’efficacia dei provvedimento del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 4.9.2023, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di .comunicare il present dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso il 05/03/2024