Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30445 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30445 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza in epigrafe, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questa espresso nei confronti del sottuffica delle RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME il relazione ai delitti di falso e tru contestatigli, quest’ultimo riqualificato già in primo grado come tentata truffa, per avere lo s presentato false dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/20 relazione al godimento di un immobile di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, con le qua affermava di non possedere alloggi di proprietà unitamente ai propri componenti del proprio nucleo familiare, tentando altresì di ottenere una revisione del canone di occupazione dell’immobile con la dichiarazione di un reddito inferiore a quello realmente percepito dal s nucleo familiare (26.207 euro anziché 70.011).
La sentenza di appello ha riformato quella pronunciata in primo grado soltanto con riferimento alla dichiarazione di estinzione per prescrizione anche del delitto dì falso commes il 21/4/2015, mentre le ipotesi di falso relative alle dichiarazioni precedenti erano riconosciute prescritte già dalla sentenza di primo grado.
Il COGNOME, in realtà, collocato in quiescenza nel 2005, aveva perso il titolo per conserv l’abitazione dell’appartamento, ma ne aveva mantenuto di fatto il godimento pagando all’RAGIONE_SOCIALE un’indennità di occupazione, e la situazione non era mutata nonostante lo sfratto intimatogli perché, come chiarito da testimonianze acquisite, l’amministrazion procedeva al recupero coattivo degli alloggi solo nei casi più eclatanti di morosità, subaffit altro. Per queste ragioni il primo giudice aveva ritenuto che le false dichiarazioni fossero ri ad un vantaggio meramente giuridico, ma non economico (in quanto il COGNOME già disponeva del bene), con l’unica eccezione della dichiarazione del 5/6/2017 con la quale, denuncìando un reddito complessivo inferiore al reale, mirava anche alla revisione del canone di affitto, concessagli a seguito degli accertamenti effettuati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE: da qui derubricazione della truffa consumata in quella meramente tentata.
Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge, anche con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione con riferi alla ritenuta sussistenza di entrambi i reati contestati.
2.1. Quanto al reato di cui all’art. 483 cod. proc. pen., la violazione dì legge andr ravvisata per essersi ritenuta la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 5/6/2017 falsa riferimento anche al dato reddituale – circostanza non contestata nel capo di imputazione per essersi ritenuta falsa la dichiarazione di non disporre di altri alloggi di certificata ab sul territorio nazionale, dichiarazione che si assume aver effettuato con una mera crocett apposta su un modulo.
Nel giudizio di merito il ricorrente ha prodotto documentazione volta a sostenere l mancanza di abitabilità di altro alloggio, ritenuta però inidonea allo scopo dai giudici di me giacché l’art. 318 comma 2 D.P.R. 90/2010 (a pag. 7 della sentenza di primo grado indicato
come espressamente citato nel modulo di cui si tratta) evidenziava con chiare “un’abitazione è considerata (….) abitabile, se l’autorità comunale competente non lo stato di non abitabilità”. Assume, invece, il COGNOME che il modulo sottoscr dichiarazioni contestate, «nelle parti “crocettate” dal dichiarante e costituenti declarandi” non fa alcun riferimento alla normativa indicata dalla Corte», sicché l sarebbe riferito all’abitabilità nella più comune accezione normativa, non trovando app l’art. 318 D.P.R. 90/2010 cit.
Quanto alle false dichiarazioni relative all’ammontare del reddito familiare, si non erano in alcun modo contemplate dal capo di imputazione, sicché il riconoscimento penale responsabilità del ricorrente con riferimento al dato reddituale deve riteners in violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
2. Analogamente, quanto al delitto di truffa tentata, si deduce che il capo di i non contemplava in alcun modo false dichiarazioni in ordine al dato reddituale, l’unic rilevante con riferimento alla contestazione del reato di cui all’art. 640 c.p., in qu vantaggio economico della riduzione del canone di affitto.
Il pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto sia il delitto di falsità ideologica che quello di per i quali residua il giudizio di condanna del COGNOME esulano dalle imputazioni conte
Il capo 1) dell’imputazione contestata al ricorrente, infatti, si riferisce al reat 483, 61 n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 46 lett. o) e 76 D.P.R. 445/2000, predetto “nelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà riferite agli anni 20 e 2015” dichiarato falsamente di non possedere alloggi di proprietà unitamente ai com del proprio nucleo familiare, “al fine dì ottenere alloggio demaniale spettante giusto presso il ministero della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE“.
In relazione a tale contestazione, però, va rilevato che già la sentenza del T Firenze in data 22/7/2022 ha dichiarato l’estinzione per intervenuta prescrizione de falso ascritti al capo 1) commessi il 13/6/2013 ed il 29/4/2014″, e la Corte di dichiarato l’estinzione per prescrizione anche del “delitto di falso commesso in data 2 confermando il giudizio di responsabilità del COGNOME con riferimento alla sola dichiara dal ricorrente in data 5/6/2017.
Si tratta, però, di dichiarazione che non solo non è in alcun modo contemplata nel capo di imputazione e, peraltro, nemmeno viene indicata nelle sentenze di merito come agli anni dal 2012 al 2015 ai quali soltanto, invece, si riferisce il capo 1) dell’impu
Inoltre, la falsità ideologica di tale dichiarazione viene riconosciuta non già con a false dichiarazioni sulle disponibilità abitative, ritenute non rilevanti in quanto sull’occupazione dell’alloggio, comunque tollerata, bensì per avere il COGNOME
dichiarazione “falsamente dichiarato che il proprio reddito familiare era pari ad eu anziché euro 70.011 e ciò al fine di ottenere una riduzione dell’indennità di occu soprattutto, di ottenere, ai sensi dell’art. 2 del d.m. 23/6/2010, il mantenimento del
Il capo d’imputazione predetto, però, non si riferisce in alcun modo a false dic reddituali, né a finalità di ottenere riduzioni dell’indennità di occupazione dell’immo la stessa sentenza riconosce come ininfluenti i redditi degli occupanti rispetto dell’occupazione, per la quale si pagava comunque un’indennità, in quanto l’amminist procedeva al recupero coattivo degli alloggi solo nei casi più eclatanti di morosità o altro.
La sentenza impugnata, pertanto, sotto questo profilo è viziata dal difetto di co con l’accusa.
Analogamente, anche il secondo capo di imputazione contestava al COGNOME il deli truffa, poi derubricato dal primo giudice in quello di tentativo di truffa, per ave trarre in inganno l’amministrazione con “artifizi e raggiri descritti al capo 1) che pr riportando false attestazioni al fine di ottenere l’alloggio connesso con l’incarico mil
Anche sotto questo profilo la violazione del principio di correlazione tra accusa e di cui all’art. 521 cod. proc. pen., non riconosciuta dalla sentenza impugnata, è da invece, nel rilievo che – come dinanzi evidenziato – la dichiarazione del 5/6/2017 non gli artifici e raggiri “descritti al capo 1) che precede” che, invece, in alcun mod dichiarazioni aventi ad oggetto il reddito familiare del ricorrente, così come il capo modo contemplava la finalità di ottenere una riduzione dell’indennità di occupazione de
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, al pari di quella grado, ai sensi dell’art. 522 cod. proc. pen., per difetto di contestazione.
Per il disposto dell’art. 621 cod. proc. pen., che richiama l’art. 620 comma 1 presente provvedimento va data notizia al Procuratore della Repubblica presso il Trib Firenze, per le sue determinazioni.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nonché la sentenza di primo grado per d di contestazione e dispone darsi notizia al Procuratore della Repubblica presso il Tr Firenze.
Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024