Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IESOLO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; GLYPH . udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza di condanna nei confronti di costui pronunciata per il delitto di bancarotta fraudolenta dal Tribunale di qu stessa città, in data 4 maggio 2023;
che avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per i tramite del difensore, denunciando la violazione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. ed adducendo che, per un mero disguido non era stata allegata all’atto di appello in data 4 ottobre 2023, la dichiarazione di domicilio dell’imputato, trasmessa tramite EMAIL venti giorni dopo, ossia il 25 ottobre 2024;
che con memoria in data 3 giugno 2024, il difensore del ricorrente ha meglio lumeggiato il motivo di ricorso ed ha evidenziato che, comunque, nell’intestazione dell’atto di appello e indicata la residenza dell’appellante, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sarebbe potuto validamente notificare;
che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni:
I.) perché la dichiarazione di domicilio, costituente, ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., parte integrante dell’atto di impugnazione, è stata depositata quando ormai era scaduto il termine per presentare appello (il 15 ottobre 2023);
II.) perché la nuova disposizione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., prevede che, con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione, testualmente escludendo la possibilità di un deposito tardivo della suddetta dichiarazione o elezione, e perché nella Relazione illustrativa al d.lgs. n.150/2022 si legge: “Al comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen., in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 13, lett. legge delega, introduce un’ulteriore condizione di ammissibilità dell’impugnazione: con l’atto d’impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione “;
III.) perché non può ritenersi equivalente alla prescritta dichiarazione o elezione di domicilio nella procura resa ai sensi dell’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen. la circostanza che nell’intestazione dell’appello si fosse fatto riferimento alla residenza dell’imputato (in Era alla INDIRIZZO), atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini di un dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un at processuale, della residenza o del domicilio dell’indagato o dell’imputato, essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall’art. 157 cod. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 18469 del 01/03/2022, Rv 283180);
l
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.0 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ‘8 luglio 2024