Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24800 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24800 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 14/11/2023 dal Tribunale di Livorno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 novembre 2023 il Tribunale di Livorno rigettava l’istanza presentata da NOME COGNOME, ex art. 670 cod. proc. pen., finalizzata a ottenere la nullità del decreto di irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia il 3 ottobre 2014 – che faceva seguito all’ordine di carcerazione del 10 marzo 2014 – e degli atti processuali consequenziali, per effetto dei quali veniva adottato l’ordine di carcerazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno del 17 maggio 2023, anch’esso censurato.
Il rigetto dell’istanza veniva pronunciato dal Tribunale di Livorno sull’assunto della completezza delle ricerche funzionali all’emissione del decreto di irreperibilità e dell’ordine di carcerazione, sopra citati.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due doglianze articolate promiscuamente, la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Si deduceva, innanzitutto, la nullità del decreto irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia il 3 ottobre 2014, conseguente all’incompletezza degli accertamenti posti a fondamento dei verbali di vane ricerche redatti dalla Questura di Genova il 14 aprile 2014 e dalla Questura di Forlì il 28 agosto 2014. L’incompletezza di tali accertamenti derivava dal fatto che NOME risultava residente nella Repubblica Ceca e aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE la sua residenza all’estero, presso la quale non era stata effettuata alcuna notificazione.
Si deduceva, al contempo, la nullità dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il 17 maggio 2023, derivante dalla residenza all’estero del ricorrente, comunicata nei termini esposti. Tale nullità non aveva consentito al ricorrente di chiedere la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, ex art. 656 cod. proc. pen.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Occorre premettere che il decreto irreperibilità emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il 3 ottobre 2014 nei confronti !di
NOME COGNOME si fondava sui verbali di vane ricerche redatti dalla Questura di Genova il 31 marzo 2014 e dalla Questura di Forlì il 14 aprile 2014, che individuavano quale residenza del ricorrente quella ubicato a Forlì, in INDIRIZZO.
Rispetto a tali accertamenti non assume alcun rilievo la circostanza che il ricorrente risiedesse nella Repubblica Ceca, atteso che solo a decorrere dal giugno del 2016, NOME COGNOME aveva comunicato all’RAGIONE_SOCIALE il suo indirizzo all’estero. Ne conseguiva i che, al momento dell’adozione del decreto di irreperibilità del 3 ottobre 2014, che faceva seguito all’ordine di carcerazione del 10 marzo 2014, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno non conosceva I né poteva conoscere il luogo dove il ricorrente risiedeva all’estero.
Queste conclusioni impongono di ritenere il decreto irreperibilità controverso adottato nel rispetto dell’art. 159, comma 1, cod. proc. pen. e in conformità della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Ai fini della validità del decreto d’irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, NOME, Rv. 257165 – 01).
Né potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che l’obbligo «di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159, comma primo, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti , che rappresenta il limite logic di ogni garanzia processuale» (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626 – 01).
Passando a considerare l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Livorno il 17 maggio 2023, deve rilevarsi che tale provvedimento interveniva in un’epoca successiva alla comunicazione all’RAGIONE_SOCIALE del luogo di residenza estera di NOME COGNOME, avvenuta nel giugno del 2016, della quale non poteva non tenersi conto.
Questi profili di illegittimità comunicativa, pertanto, non consentivano a NOME di richiedere al Tribunale di Livorno la sospensione dell’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen.
Deve, tuttavia, rilevarsi che l’ordine di carcerazione del 17 maggio 2023 comprendeva anche la pena posta in esecuzione con l’ordine di carcerazione emesso il 10 marzo 2014, che era stato sospeso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della Spezia.
Ne discende che, in questa sede, il ricorrente si duole per non essere stato messo nelle condizioni di richiedere un beneficio sospensivo che non gli poteva essere riconosciuto. Sul punto, non si può richiamare il seguente principio di diritto: «La sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen., funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvediment6 di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l’istanza di misura alternativa presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata rigettata, a nulla rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti per disporre la sospensione» (Sez 1 n. 19596 del 22/06/2020, Bottone, Rv. 279217 – 01).
In questa cornice, la doglianza relativa al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 17 maggio 2023 è priva di interesse, in linea con quanto, da tempo, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui: «Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
o GLYPH Così deciso il 14 marzo 2024.