Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32604 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32604 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/04/2025 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del 01/04/2025 emessa dal Gip del Tribunale di AVV_NOTAIO e notificata alle ore 16,40 del 01/04/2025, di convalida provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO il 27/03/2025, notificato al ricorrente in da 31/03/2025, con il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione presso la questura ne modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni.
2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in rela all’art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla all’interessato, rilevando che il provvedimento del AVV_NOTAIO è stato notificato al ricorre data 31/03/2025 alle ore 16,20 e che alle ore 14,37 del 01/04/2025, il GIP ha provveduto convalidare il provvedimento del AVV_NOTAIO senza attendere il decorso di 48 ore dalla notific così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come giurisprudenza costante di legittimità. Rappresenta di aver subito un concreto pregiudizio quanto il difensore di fiducia ha depositato tempestivamente presso la cancelleria del giudi trasmettendola mediante pec in data 01/04/2025 alle ore 11,24, una memoria difensiva che tuttavia non è stata esaminata dal giudice a quo, che ha emesso il provvedimento prima dello scadere del termine a difesa.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chi l’annullamento senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. GLYPH Il ricorso è fondato, dal momento che la convalida del provvedimento del questore è intervenuta prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica in data 01/04/2 alle ore 14,37, notificata in pari data alle ore 16,40, con effettiva lesione delle garanzie di evidenziata dal ristretto arco temporale intercorso tra la notifica al ricorrente e la co (inferiore a 24 ore) e dal mancato esame, da parte de giudice, degli scritti difensivi tras in data 02/04/2025 alle ore 11,24, successivamente alla convalida del 01/04/2025, ma all’interno del termine delle 48 ore non rispettato.
Ritiene infatti il Collegio di dover dar seguito al più recente indirizzo interpretativo e da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provvedimento del questore impositi dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizia (cd. DASPO) non può intervenire, a pen nullità di ordine generale, prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla noti concesso al destinatario per consentirgli l’esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, ferma restando la necessità, ove il predetto eccepisca la lesione del proprio di
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di difesa, di verificare, in concreto, il pregiudizio da lui subito» (Sez. 3, 08/02/2024, COGNOME, Rv. 286707 – 01. Nello stesso senso, cfr. anche Sez. 3, n. 196 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286523 – 01, secondo la quale «in tema di misure volte a pre i fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive, la convalida del provved del questore impositivo dell’obbligo di presentazione all’autorità di polizi intervenire prima dello scadere del termine di 48 ore concesso al destinatario per es gli atti e presentare memorie, ma l’inosservanza di tale termine, comportando una generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall’art. 182 cod. non inficia la legittimità dell’ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, successivamente notificata all’interessato e quest’ultimo non alleghi un concreto e pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato»).
2.In tale condivisibile prospettiva ermeneutica, assume un dirimente rilievo il f la difesa ricorrente non si è limitata a segnalare il mancato rispetto del termine di ore, ma ha anche evidenziato il concreto pregiudizio derivante da tale circo producendo le ricevute di invio e di accettazione della memoria difensiva trasmessa e termine a difesa, non esaminata dal giudice a quo, il quale ha richiamato solo g difensivi formulati al AVV_NOTAIO, nell’ambito del procedimento amministrativo, senza atto del deposito della memoria difensiva e senza potersi confrontare con le dedu difensive articolate nella suddetta memoria, depositata nel termine di legge ma dop provvedimento di convalida era stato emesso.
L’ordinanza impugnata deve, dunque essere annullata senza rinvio e dichiar l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 27/03/2025, limitata all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispo AVV_NOTAIO.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimen AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO del 27/03/2025 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda cancelleria per la comunicazione del dispositivo al AVV_NOTAIO.
Così deciso all’udienza del 27/06/2025
il Consigliere estensore )
Il Presidente