Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26592 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26592 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
MP sul ricorso proposto da: ti, KI ti 2 -red.,0 bre 0.4 6) r COGNOME 4 S GRANDE COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette~ le conclusioni del PG ) 1 COGNOME O° ).–( o eice o-ug-
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo, proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, del 12 dicembre 2022, con il quale è stato accolto il reclamo di NOME COGNOME avverso l’ordine di servizio RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale di Spoleto che non consentiva al detenuto di acquistare, a Mod. 72, i medesimi cibi elencati per i detenuti in sezioni diverse dalla sua (Alta sicurezza e Media sicurezza), presso l’istituto penitenziario di Spoleto e di cucinarli senza fasce orarie, ad eccezione del limite tra le ore 20 e le 7 del mattino.
1.1. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo proposto dall’interessato, equiparando i cibi previsti per il detenuto sottoposto a regime differenziato in cd. sopravvitto, a quelli previsti in favore dei detenuti ristretti in altre sezioni RAGIONE_SOCIALE‘Istituto penitenziario, nonché la possibilità di cucin anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEe fasce orarie, con esclusione di quella tra le 20 e le 7 per ragioni di sicurezza dovute al ritiro quotidiano degli oggetti.
Il Magistrato di sorveglianza ha sostenuto che l’imposizione di ulteriori fasce orarie, non contemplate per i detenuti nelle sezioni comuni ed alta sicurezza, sarebbero ingiustificatamente discrimiNOMErie per coloro che sono sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen. e, anzi, queste finirebbero per determinare dei pericoli; si afferma di voler evitare, cioè, il sovrapporsi con differenti attività trattamentali comunque consentite ai detenuti in regime differenziato.
1.2. Il Tribunale di sorveglianza a fronte del reclamo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE quanto alla limitazione alle fasce orarie in determinati istituti penitenziari rivolt esclusivamente a detenuti in regime differenziato, oggetto di reclamo ha ritenuto di rigettare le osservazioni del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Si richiama la sentenza n. 4030 del 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità e successive pronunce indicate come conformi, secondo cui, in tema di ordinamento penitenziario, è stata considerata legittima la disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie condizione che riguardi tutti i detenuti e non soltanto quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis ord. pen. risolvendosi in tal caso in un’ingiustifica differenziazione di tale regime assumendo così carattere vessatorio.
Nel caso di specie il Tribunale ha riscontrato che l’ordine di servizio RAGIONE_SOCIALEa Casa circondariale Spoleto è relativo solo ai detenuti in regime differenziato. Tanto, è stato chiarito, secondo il Tribunale, anche dalla nota RAGIONE_SOCIALEa Casa di reclusione pervenuta in data 13 ottobre 2022, secondo la quale per i detenuti
ristretti in sezioni di media ed alta sicurezza non sono previste fasce orarie di sorta per la cottura dei cibi nell’arco RAGIONE_SOCIALEa giornata.
Il Tribunale ha ritenuto non funzionale ad obiettivi propri del regime differenziato questa limitazione né ha reputato detta regola ragionevole rispetto all’organizzazione interna RAGIONE_SOCIALEa sezione e ha rimarcato il carattere discrimiNOMErio rispetto ai detenuti in alta e media sicurezza, sulla base di esigenze non idonee a sostenere la necessità di limitare la scelta del detenuto di cucinare i propri cibi quando lo ritenga più opportuno. Si richiama la pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte numero 24925 del 2022.
In definitiva il Tribunale ritiene il provvedimento amministrativo esorbitante rispetto ai limiti RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità imposte all’RAGIONE_SOCIALE e non ravvisa ragioni di sicurezza che militino per una decisione restrittiva rispetto alla scelta del tempo in cui preparare del cibo.
2.Propone COGNOME tempestivo COGNOME ricorso COGNOME per COGNOME cassazione COGNOME il COGNOME RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale, affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, di seguito riassunto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 35-bis, 41-bis, 69, comma 6, lett. b) Ord. pen. e vizio di motivazione.
L’ordinanza risulta assunta in violazione dei presupposti che legittimano l’intervento del magistrato di sorveglianza, prima, e del tribunale di sorveglianza poi, in quanto limitato a casi di inosservanza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario e relativo regolamento di attuazione ovvero a un grave pregiudizio all’esercizio del diritto del detenuto.
Non sussiste, per la ricorrente, nessuno dei due presupposti nel caso in esame.
Entrambi i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza sono stati adottati a fronte di un provvedimento che non viola alcuna disposizione di legge. La Corte costituzionale con sentenza n. 186 del 2018 ha dichiarato la legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2-quater, ord pen. ultimo periodo lett. f), nella parte in cui si fa riferimento alle parole cuocere cibi, ritenendo detto divieto in quanto previsto in via generale ed astratta in riferimento detenuti soggetti al regime carcerario di quale articolo 41-bis Ord. pen. privo di ragionevole giustificazione.
L’RAGIONE_SOCIALE ha provveduto all’integrazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni interne sancendo che è consentito ai detenuti di riscaldare liquidi e cibi cotti nonché la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento, compresi generi surgelati precotti.
Dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto assoluto di cuocere cibi non può derivare, secondo la ricorrente, il diritto del detenuto di svolgere tale attività in qualsiasi modalità e a qualunque ora.
Nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa materia, invero, la posizione dei detenuti in regime speciale non è stata parificata a quella di tutti gli altri reclusi ma la declaratoria illegittimità costituzionale ha colpito, esclusivamente, il divieto assoluto di cuocere cibi, lasciando integra la potestà regolamentare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in materia; né la Corte costituzionale ha minimamente inciso sulla questione relativa alla limitazione dei cibi acquistabili.
Quanto richiesto dal detenuto attraverso la formulata istanza, dunque, non può qualificarsi lesione di diritto soggettivo meritevole di tutela poiché la Corte costituzionale ha escluso che possa configurarsi un diritto a cuocere i cibi nella propria cella, dovendosi garantire esclusivamente la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana.
La decisione impugnata, peraltro, si pone in contrasto con la decisione n. 8560 del 3 marzo 2020 RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione che si è pronunciata per analogo ricorso posto da un detenuto e volto a lamentare che, successivamente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, detenuti in regime speciale dovrebbero essere equiparati a quelli ordinari e non potrebbero subire restrizioni se non strettamente giustificate dal regime di detenzione in atto.
La Corte di cassazione ha chiarito che non è in discussione il diritto di cuocere cibi, anche da parte dei detenuti in regime differenziato, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di fruire di un gesto di ordinaria quotidianità che esclude che la detenzione differenziata si risolva in una forma di restrizione ingiustificatamente afflittiva.
In ogni caso, in quella circostanza, la pronuncia di legittimità ha escluso che l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse tale da incidere sul diritto soggettivo del detenuto precludendone l’attuazione, ma su una mera modalità di esercizio del diritto, sia pure con una regolamentazione definita. Il detenuto infatti è autorizzato a cucinare per almeno cinque ore al giorno, ma con l’osservanza RAGIONE_SOCIALEe regole interne all’istituto, in una logica di ragionevole bilanciamento tra le differenti esigenze che connotano la vita con un comune.
Nel caso di specie, si rimarca che al detenuto è consentito di cucinare in ampie fasce orarie, accedendo ad una variegata tipologia di cibi, dovendo tener presente, comunque, il regime differenziato in cui questi è inserito.
Si riportano numerosi precedenti di legittimità che hanno cassato senza rinvio le ordinanze emesse dal Tribunale di sorveglianza di L’Aquila in questa materia nonché la pronuncia n. 26011 del 2022 e quella n. 39098 del 2023, in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame.
In definitiva si sostiene che dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione si può ricavare il principio secondo il quale la previsione di fasce orarie, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa diversa organizzazione dei detenuti in regime speciale, rispetto agli altri circuiti, non viola il principio di parità di trattamento per il solo fatto c detenuti ristretti in altri circuiti possono cuocere i cibi per tutto il tempo in hanno a disposizione i fornelli.
Ciò, a condizione che detta diversificazione trattamentale risponda ad esigenze organizzative e non costituisca la spia RAGIONE_SOCIALEa finalità, attraverso la differenza di regolamentazione, di attuare una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALEa detenzione.
Il Tribunale di sorveglianza del compiere detta valutazione non può sostituirsi al legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà, propria RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ex art. 36 lett b) d.P.R. n. 230 del 2000, ma solo vagliare se risultano compiute scelte manifestamente irragionevoli, non sussistenti nella specie, posto che la stessa ordinanza impugnata rende conto RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di esigenze organizzative sottese alla differenziata regolamentazione.
Si rimarca, infine, che, nel caso al vaglio, come allegato attraverso il reclamo, nel RAGIONE_SOCIALE media sicurezza ogni cella ospita più detenuti, sicché limitare la possibilità di cucinare in determinate fasce orarie potrebbe creare problemi correlati alla salubrità RAGIONE_SOCIALE‘aria, considerato che si avrebbe, in quegli orari, una concentrazione alta di fumi e odori. Inoltre, vi sarebbe il rischio tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe attività trattamentali offerte nel RAGIONE_SOCIALE media sicurezza e del numero elevato dei detenuti ivi ristretti, di creare un’ingiustificata sovrapposizione tra le varie attività laddove si prevedessero fasce orarie per cuocere i cibi. Rischi, invece, non sussistenti per i detenuti in regime speciale atteso che ogni detenuto è allocato in una cella singola, che le attività trattamentali di permanenza all’aria aperta e socialità sono molto più limitate e che la presenza di problematiche connesse alla salubrità RAGIONE_SOCIALE‘area a rischio di sovrapposizione con altre attività sono sostanzialmente inesistenti.
Il Tribunale di sorveglianza in ordine alla mera funzionalità RAGIONE_SOCIALEa misura organizzativa adottata dall’amministrazione ha travalicato i limiti di cui all’art. 69 comma 6, lett. b) Ord. pen. secondo cui il giudice provvede a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 35-bis Ord. pen. sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti inosservanza, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, di disposizioni previste dall’ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto e all’interno un attuale grave pregiudizio all’esercizio dei diritti.
Solo la negazione di diritti soggettivi, invero, integra una lesione suscettibile di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza. Come il diritto riconosciuto al detenuto di tutti i reparti va salvaguardato, così non può negarsi
all’RAGIONE_SOCIALE la possibilità di disciplinarne le modalità e gli orari di svolgimento.
L’esigenza RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento è quella di garantire una civile convivenza all’interno RAGIONE_SOCIALEe sezioni detentive in virtù RAGIONE_SOCIALEa quale le direzioni sono invitate a regolamentare il periodo di tempo in cui consentire ai soggetti, sottoposti a regime speciale, di preparare cibi cotti, prevedendo le fasce orarie una per il pranzo e l’altra per la cena, tanto da preservare la salubrità degli ambienti, l’ordinata convivenza e il rispetto del lavoro del personale senza condizionare tempi previsti per le attività trattamentali. Né si ravvisa alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 Cost. per discriminazione rispetto ad altre sezioni di detenuti.
Nel caso di specie, vista la mancanza di prova di un trattamento ingiustificatamente discrimiNOMErio, l’Autorità giudiziaria ha finito per svolgere valutazioni non consentite in tema di mera funzionalità RAGIONE_SOCIALEe misure organizzative assunte dall’RAGIONE_SOCIALE e di modalità di esercizio di un diritto soggettivo comunque riconosciuto ai detenuti in regime differenziato.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione.
1.1.Secondo la giurisprudenza di legittimità, la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEe fasce orarie, stabilite con i regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà riconosciuta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita quotidiana RAGIONE_SOCIALEa popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532).
Invero, la Corte costituzionale, nel dichiarare illegittimo l’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale (Corte Cost., sent. n. 186 del 2018), ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario che disciplinano le modalità di esercizio del diritt stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata
adeguata e non irrisoria: Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022, Min. RAGIONE_SOCIALEa giustizia in proc. Terracchio, n.m.).
Tuttavia, è stato sottolineato come sia necessario evitare che in tal modo si crei, tra i detenuti comuni e quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’ar 41-bis, Ord. pen., un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio per questi ultimi.
Pertanto, ciò che risulta censurabile in sede giurisdizionale non è la previsione in sé di face orarie di cottura dei cibi per i detenuti sottoposti a regime speciale, bensì la mancanza di ragioni apprezzabili da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che giustifichino tali differenziazioni, con l’unica finalità di ottenere attraverso di esse, una maggiore afflittività RAGIONE_SOCIALEa detenzione nel regime speciale rispetto a quello comune (tra le altre, Sez. 1, n. 49810 del 15/09/2023, Min. RAGIONE_SOCIALEa giustizia, in proc. De Sena, n. m.; Sez. 1, n. 36940 del 2806/2022, Min. RAGIONE_SOCIALEa giustizia in proc. Crea, n. m.; Sez. 1, n. 38401 del 6/05/2022, Min. RAGIONE_SOCIALEa giustizia in proc. Bolognino, n. m.).
Venendo al caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza, secondo quanto devoluto con il reclamo, era chiamato a verificare se il potere organizzativo da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse stato, in concreto, esercitato in modo arbitrario e irragionevole.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE aveva segnalato, con il reclamo, che presso la sezione 41-bis Ord. pen. RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, ove COGNOME COGNOME è ristretto, non sussistono particolari necessità rispetto alla salubrità degli ambienti, come quelle che si presentano per i detenuti nelle sezioni comuni, perché i detenuti in regime speciale dispongono di una stanza singola dotata di finestre, né si corre il rischio che disturbino, con eventuali odori o rumori altri compagni, eventualità probabili in sezione ordinaria in stanze multiple. Ragioni che giustificano per i detenuti in alta e media sicurezza la più ampia possibilità di cucinare cibi in diverse fasce orarie.
Inoltre, veniva rimarcata la limitatezza RAGIONE_SOCIALEe attività che possono svolgere detenutivregime differenziato e l’assenza del rischio che le ore possano essere spese in altro modo, in attività trattamentali o comunque consentite, rispetto al cucinare cibi.
A fronte di tali osservazioni, il provvedimento impugNOME si spinge a considerazioni che contrastano le ragioni che hanno condotto l’RAGIONE_SOCIALE a determinarsi nel senso illustrato, evidenziando che l’esperienza palesa che i detenuti in regime speciale sono soggetti a poche ore d’aria, concesse solo ordinariamente la mattina, quindi almeno in parziale sovrapposizione alla fascia oraria eventualmente destinata alla cottura dei cibi del pranzo. Si evidenzia,
inoltre, che, in assenza di ragionevoli esigenze di sicurezza proprio la carenza di offerte trattamentali connesse alla sottoposizione al regime differenziato finisca per dare contenuto alla possibilità di espandere momenti di quotidianità, come quelli connessi alla scelta del tempo per prepararsi il cibo.
Tuttavia, la motivazione non si confronta con il completo contenuto del reclamo che aveva, invece, nel giustificare la legittima scelta rispetto ai detenuti in sezioni ordinarie, considerato in particolare, l’ambiente nel quale viene svolta l’attività di cottura dei cibi, la salubrità dei locali e la possibilità che tali a vengano svolte diversamente dai detenuti nelle sezioni ordinarie.
Per questi ultimi, infatti, l’RAGIONE_SOCIALE ha esposto (senza essere smentita) che la convivenza tra più compagni in detenzione può comportare problemi anche di salubrità dei locali e per evitare potenziali e parziali sovrapposizioni con le opportunità di uscire dalla camera detentiva, limitate nel regime differenziato.
Come già chiarito da questa Corre in recenti pronunce che si sono occupate di casi sovrapponibili a quello in esame (tra le altre, Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Rv. 280532 – 01; Sez. 1, n. 39098 del 27/06/2023, Ministero-Dap, COGNOME, non massimata), la previsione di limiti alla possibilità di cucinare anche al di fuori RAGIONE_SOCIALEe fasce orarie stabilite con il regolamento di istituto, costituisce un legittimo esercizio RAGIONE_SOCIALEa potestà riconosciuta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230 del 2000, secondo cui «il regolamento interno disciplina gli orari relativi all’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita quotidiana RAGIONE_SOCIALEa popolazione detenuta o internata» (tra le altre, Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 21120 del 15/02/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, dep. 2021, Gallo, Rv. 280532). Nell’esercizio di tale potere discrezionale, l’RAGIONE_SOCIALE, imponendo ai detenuti sottoposti al regime RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen., il divieto di cucinare al di fuori di alcune fasce orarie ha compiuto una scelta né arbitraria (né «manifestamente irragionevole» o «sostanzialmente inibente la fruizione del diritto» (Sez. 1, n. 22056 del 21/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 8560 del 17/12/2019, dep. 2020, COGNOME) ma che, al contrario, pare il risultato del ragionevole contemperamento tra il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa possibilità, all’interno RAGIONE_SOCIALEe camere di detenzione, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di facile e rapido approntamento ex art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, operato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 186 del 2018, e le esigenze di organizzazione interna degli istituti penitenziari. In altri termini, la previsio di fasce orarie “di rispetto” per la cottura dei cibi non appare distonica rispetto all’esigenza di preservare la salubrità degli ambienti, di salvaguardare l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi e la possibilità, per il personale, di lavorare senza che i tempi previsti per le attività trattamentali siano condizionati,
tanto più quando, come parrebbe evincersi dal provvedimento, la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività trattamentali (passeggi, colloqui con i familiari, doccia).
Del resto, la Consulta, nel dichiarare illegittimo l’art. 41-bis, comma 2quater, lett. f), Ord. pen. limitatamente al divieto di cuocere cibi per i detenuti sottoposti al regime speciale, ha riconosciuto il corrispondente diritto a tali detenuti, senza mai affermare, neanche implicitamente, che questi ultimi non debbano sottostare alle regole del carcere che disciplinano le modalità di esercizio del diritto stesso (suscettibile di fruizione in fasce orarie deputate, che siano di durata adeguata e non irrisoria).
In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso, il 19 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente