Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BISIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 del TRIBUNALE di COSENZA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Cosenza con sentenza del 17/1/2024 applicava a NOME COGNOME – su concorde richiesta delle parti – la pena di mesi quattro di reclusione per il reato ascrittogli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, articolato sotto due diversi profili.
2.1 Sotto il primo aspetto, deduce l’assenza dell’elemento materiale del danneggiamento, tenuto conto che dal capo di imputazione non risulta né minaccia, né violenza alla persona, né una condotta commessa in occasione del delitto di interruzione di pubblico servizio, per cui ritiene la motivazione apparente in ordine alla non ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
2.1.1 Sotto il secondo profilo, ritiene non corretta la qualificazione giuridica del fatto, in quanto più correttamente si sarebbe dovuta ritenere la fattispecie di
cui all’art. 392 cod. pen.
2.2 Successivamente è stata impugnata l’ordinanza del 31/1/2024, con la quale il Tribunale di Cosenza ha integrato il dispositivo del 17/1/20 disponendo la condanna dell’imputato alle spese in favore delle costituite pa civili, evidenziando i) come una siffatta statuizione, disposta con il procedime di correzione di errore materiale, che si è risolta in una modifica essenziale decisione assunta, non sia stata preceduta dalla fissazione della camera consiglio; li) come sia stata adottata dopo il deposito del ricorso per cassazione nonostante la competenza a provvedere fosse del giudice dell’impugnazione; iii) come abbia erroneamente posto dette spese a carico dell’imputato, benché le parti fossero tutte ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibi mentre è fondata l’impugnazione avverso l’ordinanza integrativa del dispositivo.
1.1 n primo motivo di ricorso è inammissibile sotto entrambi i profil essendo articolato su censure non consentite in questa sede alla luce di qua espressamente disposto dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., a mente del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazio contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’i della pena o della misura di sicurezza.
1.1.1 In particolare, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di l per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle s ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra cui rientrano quella denunciatacon il presente ricorso (Sezione Feriale, n. 28742 d 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sezione 6, n. 1032 del 7/11/2019, Pierri, Rv. 278337 – 01).
1.1.2 Quanto al profilo della qualificazione giuridica, si osserva che, in t di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorr cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata a casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Tale verifica deve essere compiu
esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sezione 4, n. 13749 del 23/3/2022, COGNOME, Rv. 283023 – 01; Sezione 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sezione 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che – tenuto conto della contestazione, in cui si fa riferimento alla condotta di danneggiamento di due autovetture parcheggiate sulla pubblica via mediante l’utilizzo di una mazza di ferro – la qualificazione giuridica del fatto risulta corretta e per nulla eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con la conseguenza che il motivo va dichiarato inammissibile.
1.2 n motivo aggiunto proposto all’esito della pronuncia dell’ordinanza di integrazione del dispositivo, invece, coglie nel segno.
1.2.1 Deve essere innanzitutto premesso che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale – sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse – stante il carattere accessorio, rispetto al thema decidendum, della statuizione omessa e la sua previsione normativa come conseguenza obbligatoria della pronuncia penale, richiedente, da parte del giudice, una mera operazione tecnico-esecutiva di liquidazione dell’importo dovuto, da svolgersi sulla base di precisi presupposti e parametri oggettivi (Sezioni Unite, n. 7945 del 31/1/2008, Boccia, Rv. 238426 – 01). Ed invero, plurime sono le ragioni che depongono per la correggibilità ex art. 130 c.p.p. dell’omessa pronuncia sulle spese della parte civile: la prima è incentrata essenzialmente sulla estensione all’ipotesi in esame della regola di cui all’art. 535, comma 4, cod. proc. pen., relativa alla mancata condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Erario, tenuto conto che in entrambi i casi l’onere della rifusione delle spese è collegato alla soccombenza e che le due situazioni disciplinate dagli artt. 535 (condanna alle spese processuali) e 541 (condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile) cod. proc. pen. hanno caratteristiche simili, per cui si ritiene che l procedura per la correzione di errori materiali prevista per le ipotesi di cui all’art 535, comma 4, cod. proc. pen. sia esperibile per analogia anche con riferimento alla liquidazione delle spese in
favore della parte civile. In secondo luogo, con specifico riferimento alla omissione che intervenga in sede di sentenza di applicazione della pena (ossia in caso analogo a quello che si sta scrutinando), le Sezioni Unite hanno richiamato Sezione 5, n. 16499 del 2/3/2006, Minuto, Rv. 234445 – 01, che ha evidenziato come «la sentenza di patteggiamento … in ragione della peculiarità del rito che preclude alla parte civile di coltivare ulteriormente nel procedimento la domanda restitutoria ovvero risarcitoria, ponga l’imputato in una condizione di soccombenza ai limitati fini del recupero delle spese già affrontate dalla parte civile medesima» ed hanno poi precisato che dal «complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosamente le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per il quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p.». Del resto, la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che ne abbia fatto richiesta è prevista, come una conseguenza della sentenza di applicazione della pena concordata fra le parti (art. 444, comma 2, penultimo periodo, cod. proc. pen.), che prescinde da qualsivoglia vaglio di merito della domanda.
In conclusione, alla omissione della liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti può porsi rimedio mediante la procedura della correzione di cui all’art. 130 c.p.p.
1.2.2 Tutto ciò posto, rileva, tuttavia, il Collegio che coglie nel segno il motivo laddove eccepisce la nullità del provvedimento di integrazione del dispositivo, in quanto pronunciato senza la previa fissazione della udienza camerale ed il conseguente avviso alle parti.
In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporti una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato (Sezione 4, n. 8612 del 8/2/2022, COGNOME, Rv. 282933 – 01; Sezione 1, n. 20984 del 23/6/2020, COGNOME, Rv. 279219 – 01; Sezione 5, n. 28085 del 4/6/2019, COGNOME, Rv. 277247 – 01). Il logico precipitato di siffatto principio è l’inammissibilità p mancanza di interesse ad impugnare del ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso il provvedimento con cui il giudice di merito ha corretto l’errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. con procedura de plano, in
difetto di allegazione della deduzione difensiva che non è stato possibile proporre nell’omessa udienza camerale. Ed invero, la correzione degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti è disposta, anche d’ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento, il quale – ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. deve provvedere in camera di consiglio a norma dell’art. 127 cod. proc. pen., vale a dire dandone avviso alle parti e consentendo loro di presentare memorie, nonché di comparire e di essere sentiti nell’apposita udienza camerale all’uopo fissata. Questo principio deve essere coniugato con le disposizioni che disciplinano le impugnazioni e, in particolare, con la norma dettata dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse».
Nel caso di specie, il difensore nel motivo di ricorso che si sta esaminando deduce l’errore in cui ritiene sia incorso il Tribunale, che ha posto a carico dell’imputato – ammesso al gratuito patrocinio – le spese di costituzione della parte civile, dal che deve inferirsi che avesse un concreto interesse a partecipare all’udienza camerale omessa per dedurre l’ammissione del COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, in modo che le spese di costituzione della parte civile fossero poste a carico dell’Erario.
1.2.3 L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza perché provveda in contraddittorio alla correzione dell’errore materiale.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Cosenza per l’ulteriore corso.
Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
Così deciso in Roma, il giorno 21 maggio 2024.