Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24751 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24751 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LORETO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, nel condannare NOME COGNOME per la violazione delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza commessa in data 8 giugno 2018, negava la richiesta di applicazione della continuazione, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., con un analogo episodio di violazione – commesso circa sei mesi dopo – per la mancata allegazione di elementi specifici da cui desumere l’unicità del disegno criminoso. La Corte, infatti, ha ritenuto che, per il tempo trascorso tra le due violazioni con le sottostanti motivazioni (intrattenersi con gli amici in locali pubblici e stare con la fidanzata), i reati commessi dal NOME siano stati esclusivamente la conseguenza di decisioni estemporanee.
L’interessato ricorre per cassazione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il difensore dell’imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla denegata applicazione della continuazione, poiché la medesima Corte d’appello, in diversa composizione, aveva già riconosciuto la continuazione rispetto ad altre due violazioni della sorveglianza speciale, commesse rispettivamente il 17 maggio 2018 e il 16 gennaio 2019, per cui la decisione impugnata sarebbe viziata perché non avrebbe tenuto conto del riconoscimento della continuazione già operato in riferimento a episodi analoghi.
Con successiva memoria il difensore ha ribadito il motivo di ricorso insistendo per l’accoglimento.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Ancona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Premesso che la Corte d’appello, al momento della decisione, non era a conoscenza dell’intervenuto riconoscimento della continuazione per gli altri episodi, va qui ribadito, peraltro, quanto affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252781 – 01, secondo cui “il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.,
non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, la valutazione già operata in fase di cognizione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno” a cui ha fatto seguito Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01, così massimata: “il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento”.
La Corte d’appello di Ancona ha emesso il provvedimento impugNOME in data 10/02/2023, con deposito della motivazione avvenuto il 24/02/2023, mentre la sentenza, evidenziata in ricorso, che ha riconosciuto la continuazione del reato con quello giudicato con sentenza del Tribunale di Ancona emessa in data 26/3/2019, irrevocabile il 27/9/2019, è stata pronunciata il 28/02/2023, con deposito della motivazione del 3/3/2023. È, quindi, evidente che, al momento della pronuncia della sentenza qui impugnata, la Corte d’appello non fosse a conoscenza del (futuro) riconoscimento del vincolo della continuazione per le violazioni della sorveglianza speciale ivi considerate.
Deve essere, peraltro, evidenziato che la sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e l’analogo episodio commesso circa sei mesi dopo (giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Ancona del 26/3/2019, irrevocabile il 27/9/2019) per l’assenza di elementi specifici dai quali potersi desumere l’esistenza di una preventiva deliberazione a delinquere che potesse unificare l’ideazione dei reati prima della loro commissione, ha ritenuto, invece, la sussistenza di una generica tendenza a delinquere, quale espressione di scelte di vita devianti e di una personalità assolutamente noncurante delle regole imposte che, di per sé non è stata ritenuta indicativa dell’unicità del disegno criminoso. I giudici d’appello, infatti, hanno aggiunto che, considerato il “non esiguo lasso di tempo trascorso” e
“le motivazioni sottostanti alle violazioni della misura di prevenzione” contestate all’imputato, i reati fossero la conseguenza di decisioni estemporanee quali il volersi trattenere in locali pubblici in compagnia di amici, nell’un caso, e di voler stare in compagnia della fidanzata, nell’altro.
Tale ulteriore precisazione contenuta nel provvedimento impugNOME consente di affermare che la Corte d’appello ha fatto buon governo dell’interpretazione data da questa Corte in relazione alla denegata richiesta di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nella parte in cui ha dato atto “dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta, ancor più se omogenei, non possono essere ricondotti al delineato disegno” (Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, già sopra citata), nonché, pur non essendone a conoscenza come già dimostrato, non ha mancato di “motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento”( Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, già sopra citata).
Di questo il motivo ricorso non ha tenuto affatto conto, essendo stato basato solo sul precedente favorevole (come detto, ignoto alla Corte) e ciò rende il ricorso presentato in questi termini aspecifico e, pertanto, inammissibile.
5. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’inammissibilità del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, ritenuta congrua in relazione ai profili di colpa emergenti dal ricorso nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2024