Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24281 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24281 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Palermo DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/10/2023, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 17/10/2020 dal locale Tribunale, con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui a 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Propone ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo – con unica censura il vizio di motivazione. Con i motivi nuovi di appello, l’imputato avrebbe chie
in via subordinata, di riconoscere la continuazione tra i reati a giudizio e quelli oggetto di precedenti sentenze di condanna, della stessa specie e commessi nel medesimo periodo; la Corte, tuttavia, non avrebbe risposto sul punto, così da imporre l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
Come legittimamente verificato da questa Corte, attesa la natura della censura, il difensore del COGNOME aveva presentato in appello motivi nuovi, in data 13/3/2023, chiedendo, in subordine rispetto a quelli principali, che il reato contestato fosse riunito in continuazione con quelli di cui ad altre tre sentenze definitive, allegate agli stessi motivi, concernenti le medesime condotte di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione e cessione di hashish), commesse tutte a Palermo tra il febbraio 2017 ed il marzo 2021; nell’ottica difensiva, dunque, poteva essere riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra questi reati ed il fatto qui in esame (cessione e detenzione di hashish e marijuana), commesso a Palermo il 30/7/2019.
Ebbene, la sentenza di appello non contiene alcuna motivazione sul punto, neppure implicita, così da meritare – quanto al COGNOME – l’annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento della continuazione, previa la dichiarazione di irrevocabilità della decisione quanto all’affermazione di responsabilità, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il •lapigliere estensore
Il Presldente