Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18410 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18410 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA
PARTE CIVILE: RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena nella misura di mesi sei di reclusione, oltre spese processuali, con pena condizionatamente sospesa al rilascio dell’immobile entro il termine di giorni 90; dichiararsi l’inammissibilità del ricorso nel resto;
lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 11/01/2024 la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza emessa il 08/06/2022 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, appellata dall’imputato NOME COGNOME, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il
reato di occupazione abusiva di un alloggio destinato a uso pubblico (artt. 633 e 639 bis cod. pen.) e, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, ha rideterminato la pena in mesi due di reclusione ed euro 100 di multa, in aumento a quella di cui alla sentenza indicata, per una pena complessiva di mesi otto di reclusione ed euro 700 di multa; ha confermato nel resto, con riferimento anche alle statuizioni civili in favore dell’ente proprietario dell’immobile (RAGIONE_SOCIALE).
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale dell’imputato, eccependo con un unico motivo il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze processuali, in quanto la pena era stata posta in continuazione con sentenza (quella del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, n. 6812/2019) che era stata revocata ai sensi dell’art. 629 bis cod. proc. pen. per rescissione del giudicato; il giudizio i oggetto, anzi, traeva origine proprio dall’ordinanza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 07/07/2021 che quella sentenza aveva revocato.
3. Il ricorso è fondato.
Sostiene la corte territoriale che dagli atti risulta che l’imputato è stat condannato per il medesimo reato, commesso a partire dal 25 settembre 2015, con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 27/05/2019, irrevocabile il 12/07/2019, e che in questa sede la contestazione doveva intendersi limitata al periodo successivo al 27 maggio 2019, in quanto per il periodo precedente costui era stato già giudicato.
Risulta tuttavia dagli atti (allegato 2 al ricorso) che la sentenza posta a base della continuazione è stata revocata con ordinanza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE del 07/07/2021, con la conseguenza che la relativa pena deve intendersi del pari inutiliter data, insuscettibile di computo nella determinaziore del trattamento sanzionatorio.
A fronte della censura formulata in appello (secondo motivo) sull’entità della pena, va disposto, quindi, l’annullamento con rinvio della sentenza annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere oggetto di valutazione in sé e non nell’ambito dell’aumento conseguente all’applicazione dell’istituto della continuazione.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma il giorno 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Preside e