Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14907 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette la requisitoria del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso, e le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 04/04/2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22/07/2022 con la quale il Tribunale di Firenze, per quanto è qui di interesse, aveva dichiarato COGNOME responsabile del reato di furto in abitazione aggravato dall’uso del mezzo fraudolento e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi di motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’aggravante del mezzo fraudolento non contestata. La sentenza di primo grado ha correttamente escluso la circostanza aggravante della violenza sulle cose – espressamente richiamata nel capo di imputazione applicando quella del mezzo fraudolento in violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritenendo detta circostanza implicitamente contestata, laddove la circostanza aggravante deve essere esplicitamente contestata.
Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso, mentre il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
In limine, mette conto ribadire che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515); infatti, se è censurata l’applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).
Nel caso di specie, l’imputazione, puntualmente richiamato l’art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen., operava una contestazione alternativa della circostanza aggravante, nel senso che faceva riferimento all’aggravate dell’aver usato violenza sulle cose o, comunque, di aver utilizzato una chiave universale.
Invero, nell’utilizzo di una chiave universale si riconosce, all’evidenza, una condotta, posta in essere nel corso dell’azione delittuosa, dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255974): pertanto, la seconda parte contestava, in via alternativa alla violenza sulle cose, l’uso di un mezzo fraudolento.
La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere legittima la contestazione alternativa: si è infatti affermato che, in presenza di una condotta dell’imputato tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibattimentale per la definitiva qualificazione dei fatti contestati, è legittima la contestazione, nel decreto che dispone il giudizio, di imputazioni alternative, costituite dall’indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto tale metodo, ponendo l’imputato nella condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale, risponde ad un’esigenza della difesa (Sez. 3, n. 46880 del 11/07/2023, Bottiglieri, Rv. 285378). Principio di diritto, questo, valido senz’altro anche per la contestazione alternativa di circostanze aggravanti.
Pertanto, i giudici di merito, a fronte di una contestazione alternativa, hanno, con congrua motivazione, individuato quella sussistente nel caso di specie, sicché il ricorso è infondato.
D’altra parte, questa Corte ha anche avuto modo di affermare, che, in tema di furto aggravato, nel caso in cui, contestata l’aggravante della violenza sulle cose – risultata poi inesistente – sia stata ritenuta in sentenza l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando gli elementi di fatto dell’aggravante diversamente configurata siano stati ritualmente contestati, così da consentire all’imputato di difendersi sull’oggetto dell’addebito (Sez. 5, n. 37434 del 19/05/2023, Durollari, Rv. 285336 – 01). Contestazione, questa degli elementi integranti GLYPH l’aggravante del GLYPH mezzo fraudolento, GLYPH ritualmente GLYPH effettuata nell’imputazione, il che conferma l’infondatezza del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso 11 18/01/2024.