Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da: GUP TRIBUNALE BRESCIA nei confronti di:
GUP TRIBUNALE MILANO
con l’ordinanza del 27/11/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
Il PG conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia.
udito il difensore
L’AVV_NOTAIO COGNOME conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Brescia.
AVV_NOTAIO conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano.
L’AVV_NOTAIO COGNOME NOME conclude chiedendo volersi dichiarare la competenza del Tribunale di Milano.
L’AVV_NOTAIO COGNOME DOMENICA si rimette alla decisione della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 8 febbraio 2022, il GUP del Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in riferimento ai reati di cui ai da 1) a 13) della richiesta di rinvio a giudizio operata nei confronti di COGNOME NOME e altri diciotto imputati.
1.1 In particolare, premesso che i reati oggetto di contestazione sono tutti rela al reato previsto e punito dall’arti° quater d.lgs. n.74 del 2000, il GUP milanese rileva che:
i reati tributari sono stati originariamente presi in esame nel più ampio contes di un procedimento sorto – e tuttora pendente – presso l’autorità giudiziaria Brescia nel cui ambito a taluno degli imputati (tra cui COGNOME, COGNOME e COGNOME risulta contestato il delitto di cui all’art. 416 bis cod.pen. (associazione di stampo mafioso operante in Brescia e finalizzata principalmente alla commissione di un numero indeterminato di delitti in materia fiscale, riciclaggio ed altro);
in origine le contestazioni dei delitti tributari erano aggravate ai se dell’art.416 bis.1 cod.pen., in rapporto alla finalità di agevolazione del soda mafioso;
la predetta circostanza aggravante non è stata ritenuta sussistente in se cautelare dal GIP bresciano. Da qui la trasmissione degli atti – in ambito cautela – al P.M. di Milano, con posteriore emissione, solo per due indagati, del tit cautelare.
1.2 A fronte dell’avvenuto esercizio dell’azione penale, per i reati tributari d sopra, il GUP del Tribunale di Milano ritiene sussistente un profilo di connession tra i reati tributari e il delitto associativo di stampo mafioso (tuttora in co trattazione in Brescia). Si evidenzia in particolare che i reati fiscali (consumat il 20 giugno 2017 e il 2 ottobre 2018) rientrano a pieno titolo nel programma criminoso dell’associazione mafiosa operativa in Brescia (di cui sono accusati di fa parte tre degli odierni imputati) . In sostanza si ritiene che il nesso – ogget di connessione teleologica impone la trattazione unitaria (ai sensi dell’art comma 1 lett. c cod.proc.pen.) al di là dell’avvenuta, o meno, contestazione del specifica circostanza aggravante del finalismo agevolatore della associazione mafiosa. Non rileva, sotto tale profilo, che a taluno degli imputati non contestata la partecipazione alla associazione mafiosa ma il solo re o tributari
Il GUP del Tribunale di Brescia, con ordinanza emessa in data 27 novembre 2023 ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo competente l’autorità giudiziaria milanese.
2.1 Le argomentazioni espresse nella suddetta ordinanza possono così riassumersi:
la circostanza aggravante del ‘finalismo mafioso’ era l’aspetto che avrebbe potuto radicare la connessione con il più grave delitto di associazione mafiosa, ma non è stata contestata in sede di esercizio dell’azione penale;
da ciò deriva che per le singole violazioni tributarie non aggravate la competenza territoriale resta ferma nel luogo di consumazione, in Milano;
in particolare, si rileva che se è vero che la connessione teleologica – come precisato dalle Sezioni Unite del 2017 – non richiede la necessaria identità soggettiva tra gli autori di reato-fine e reato-mezzo, è anche vero che occorre riscontrare un ‘effettivo legame finalistico’ tra i reati commessi dai soggetti diversi; tale legame deve sussistere, si afferma, per ogni reato-fine e deve essere individuato, in rapporto al reato associativo di stampo mafioso, al momento della costituzione del sodalizio, cosa che nel caso in esame non può dirsi avvenuta.
Il conflitto denunziato sussiste e va risolto affermando la competenza del GUP del Tribunale di Brescia, per le ragioni che seguono.
3.1 Gli aspetti in fatto della vicenda processuale sono incontroversi perché evidenziati in modo conforme da entrambi i giudici in conflitto.
Il punto su cui le decisioni divergono sta nella individuazione – o meno – del nesso teleologico (ai sensi dell’art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen.) tra i reati di indebita compensazione fiscale e il reato associativo di stampo mafioso (in corso di trattazione presso l’autorità giudiziaria bresciana).
3.2 II GUP del Tribunale di Brescia – al fine di escludere la sussistenza del nesso di connessione oggettiva – valorizza l’avvenuto ‘accantonamento’ della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bís.1 cod.pen. (finalismo agevolatore in favore della associazione), non riproposta in sede di esercizio dell’azione penale.
Tuttavia si tratta di un aspetto non dirimente, come puntualmente osservato nell decisione emessa dal GUP del Tribunale di Milano.
Va infatti ricordato che come precisato da Sez. U n. 53390 del 2017 f ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall’art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quel del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l’autore di quest’ultimo abbia avuto presente l’oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all’occultamento di un altro reato .
Il nesso tra i reati – in altre parole – va ricostruito, a fini di competenza esclusivamente sul terreno processuale r a nulla rilevando l’avvenuta – o meno contestazione di circostanze aggravanti tese a rappresentare particolari caratteristiche dei fatti o dei motivi a delinquere.
Il principio di diritto è stato di recente ribadito da Sez. I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03.
Dunque nessuna conseguenza – a fini di individuazione della connessione – può trarsi dalla mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 416 bis.1 cod.pen. .
3.3 Ciò posto, il Collegio ritiene condivisibili anche le ulteriori argomentazioni esposte nella decisione del GUP del Tribunale di Milano.
In particolare, va rilevato che, lì dove nella stessa contestazione del reato associativo di stampo mafioso – come nel caso in esame – vi sia espressa menzione della strumentalità tra l’operatività della associazione e la commissione dei reati tributari t ciò determina la necessità di considerare i reati tributari come ‘reati-mezzo’ rispetto all’evento ulteriore di ‘permanenza’ della associazione mafiosa (che da simili condotte trae, secondo la prospettazione, risorse utili alla sopravvivenza del gruppo e al reinvestimento in ulteriori attività economiche).
In tal senso, come già ritenuto – a proposito del nesso tra reato associativo e condotte di favoreggiamento – nella citata decisione Sez. I n. 48560 del 4.7.2023, rv 285461-03, va ribadito che in caso di reato permanente – come è il delitto associativo di stampo mafioso – le condotte delittuose oggetto del programma consentono la prosecuzione (e dunque il prosieguo della esecuzione) dello stesso delitto associativo, in ciò concretizzando in modo evidente il nesso ‘tra reati’ previsto dall’art. 12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. (nella parte ove si fa menzione del reato commesso ‘per eseguire’ un altro reato).
Va pertanto ritenuta sussistente la suddetta ipotesi di connessione, con attrazione della competenza per i reati tributari – ai sensi dell’art. 16 cod.proc.pen. – presso l’autorità giudiziaria bresciana.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Brescia, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in data 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente