Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24350 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24350 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME NOME, nato a Garbagnate Milanese il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Monza il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 20-03-2023 del G.U.P. del Tribunale di Monza; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20 marzo 2023, il G.U.P. del Tribunale di Monza, per quanto in questa sede rileva, applicava a NOME COGNOME e a NOME COGNOME le seguenti pene concordate: anni 4, mesi 4 di reclusione e 8.000 euro di multa per il primo e anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione e 5.000 euro di multa per il secondo, in ordine a una pluralità di imputazioni aventi ad oggetto i reati di cui agli art. 416 cod. pen., 648 terl cod. pen. e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000; fatti accertati in Desio e altrove in epoca compresa tra gli anni 2013 e 2019. Con la medesima sentenza, inoltre, veniva disposta, nei confronti delle società emittenti le fatture di cui ai capi 2, 3, 4, 5 e 6 della rubrica, la confisca diretta dei saldi de conti correnti alle stesse intestati fino alla concorrenza del profitto del reato, pari a euro 1.149.960,45 e, in caso di inadempienza totale o parziale, la confisca per equivalente di denaro o di beni mobili o immobili nella disponibilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME, fino alla concorrenza del predetto importo.
2. Avverso la sentenza del Tribunale brianzolo, NOME COGNOME e a NOME COGNOME, tramite i rispettivi difensori, hanno proposto ricorsi per cassazione distinti ma sovrapponibili, con i quali è stato sollevato un unico motivo. In particolare, è del d. Igs. n. 74 del 2000 e 322 ter cod. pen., osservandosi che il G.U.P. non ha effettuato alcuna distinzione tra beni societari e beni personali degli imputati, facendoli rientrare in un unico senza tenere conto dei principi elaborati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10561 del 2014 rispetto alla confisca dei beni appartenenti a una
stata dedotta l’inosservanza degli art. 12 bis genus, persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dai suoi amministratori. Ciò posto, si evidenzia come nel caso di specie non possa ritenersi che le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE costituiscano solo uno schermo fittizio, essendo emerso che le stesse avevano una struttura per svolgere la propria attività, strumenti aziendali per il trasporto di materiali, dipendenti, clienti e fornitori, per cui, non trattandosi di cd. cartiere, non vi erano i presupposti per l’operatività della confisca per equivalente nei confronti degli amministratori. A ciò si aggiunge, quanto alla sola posizione di NOME COGNOME, che è stata disposta nei suoi confronti la confisca della sua quota di proprietà, pari al 50%, dell’immobile sito in INDIRIZZO, acquistato in comproprietà con la moglie ancor prima che la legge n. 244 del 2007 estendesse la confisca per equivalente ai reati tributari, per cui tale immobile, costituente la casa familiare dell’imputato, non risulta sottoponibile alla confisca per equivalente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati.
1. In via preliminare, occorre richiamare l’affermazione costante di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Rv. 285226 e Sez. 3, n. 1657 del 27/09/2018, dep. 2019, Rv. 275474 e Sez. 3, n. 19994 del 21/09/2016, dep. 2017, Rv. 269763), secondo cui, in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente (e dunque anche della confisca ex art. 12 bis del d. Igs. n. 74 del 2000), costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l’incremento patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alterazione unilaterale dell’obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l’imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente.
È stato altresì chiarito dalle Sezioni Unite (sentenza n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258647, ricorrente COGNOME) e dalla successiva evoluzione giurisprudenziale (cfr. Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, Rv. 275687 e Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, Rv. 272111) che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale rappresentante, non potendo considerarsi l’ente una persona estranea al detto reato, con la precisazione che, in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato, corrispondente all’ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al Fisco, sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica, non essendo dunque necessaria l’inutile escussione del patrimonio sociale, se già vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente.
Ancora, deve premettersi che, come precisato da questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 10612 del 05/12/2023, dep. 2024, Rv. 286168 e Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Rv. 283828), in caso di illecito plurisoggettivo, la confisca per equivalente ex art. 322 ter cod. pen. può essere disposta per l’intera entità del profitto del reato nei confronti di uno dei concorrenti, in applicazione del principio solidaristico, solo qualora non sia possibile definire la misura della effettiva partecipazione di ciascuno alla formazione ed acquisizione del profitto del reato, mentre, ove tale misura sia ricostruibile, nel rispetto del canone di proporzionalità, l’ablazione non potrà eccedere quanto conseguito da ciascuno.
2. Orbene, la sentenza impugnata ha correttamente applicato tali coordinate interpretative: ed invero, il G.U.P., rispetto alla posizione dei ricorrenti, ha innanzitutto rilevato, con valutazione non manifestamente illogica, che costoro hanno tratto un profitto dai reati sub 2, 3, 4, 5 e 6, essendo emerso dalle indagini svolte che le società emittenti le fatture relative a operazioni inesistenti
riconducibili a NOME COGNOME e a NOME COGNOME ricevevano GLYPH società clienti una percentuale dal 2 al 5% degli importi indicati in fattura quale compenso per l’emissione delle false fatture e per la successiva retrocessione dell’importo corrispondente, integrando tale compenso il profitto tratto dai reati contestati.
Il profitto in questione è stato fissato in euro 1.149.960,45, avendo la Guardia di Finanza, in via prudenziale, tenuto conto della percentuale del 2% dell’importo dei pagamenti ricevuti a fronte delle fatture per operazioni inesistenti.
Ciò posto, il G.U.P. ha evidenziato (pag. 97 della decisione impugnata) che, essendo le società emittenti le false fatture le dirette beneficiarie delle condotte delittuose, andava disposta, in prima battuta, la confisca in via diretta dei saldi dei conti correnti intestati alla società in relazione ai capo 2, 3, 4 e 5, con la specificazione che, in caso di incapienza, doveva disporsi il sequestro per equivalente dei conti correnti e, a seguire, dei beni mobili e immobili nella disponibilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, amministratori di fatto o di diritto delle predette società, a loro volta beneficiari del profitto conseguito tramite il veicolo societario, venendo disposta la confisca per l’intera somma dovuta.
Anche sul punto non si ravvisa alcuna criticità, dovendosi rilevare, da un lato, che la difesa non ha fornito alcun elemento volto a consentire di differenziare il quantum della confisca, non essendo stata specificata la quota di profitto in concreto conseguita dai singoli concorrenti, mentre, dall’altro lato, non può non rimarcarsi che le deduzioni difensive volte a smentire l’assunto accusatorio che le società riconducibili agli imputati fossero delle cartiere non sono ammissibili in questa sede, trattandosi di censure meramente fattuali e assertive, oltre che contrastanti con la decisione degli imputati di definire le loro rispettive posizioni, rispetto ai reati contestati, tramite sentenza di applicazione di pena concordata.
Resta solo da precisare, quanto alla doglianza specificamente riferita alla posizione di NOME COGNOME, che la stessa è parimenti inammissibile, non risultando dalla sentenza impugnata che la confisca sia stata estesa anche alla quota di proprietà, riferita al ricorrente, dell’immobile destinato ad abitazione familiare, per cui sul punto vi è allo stato carenza di interesse da parte del ricorrente.
In conclusione, va ribadito che la statuizione sulla confisca, in quanto coerente con l’assetto normativo di riferimento, resiste ampiamente alle censure difensive, invero non adeguatamente specifiche, per cui i ricorsi di NOME e NOME COGNOME devono essere dichiarati inammissibili, con onere per ciascun ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/02/2024