Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24784 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24784 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN FRATELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del GIP TRIBUNALE di COMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como ha respinto l’opposizione proposta, ai sensi degli artt. 666, 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso l’ordinanza sofi di rigetto della richiesta di revoca della confisca del ricavato dell vendita di 49,830 chilogrammi di oro in sequestro, disposta con decreto di archiviazione in data 7 novembre 2022
A ragione osserva che la confisca è obbligatoria ai sensi dell’art. 301 d.P.R., 23 gennaio 1973, n. 43 perché disposta su merce che era stata introdotta in Italia
clandestinamente in violazione delle norme incriminatrici del reato di contrabbando di cui agli artt. 282 e 295, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973
Ricorrono NOME e NOME COGNOME, per il tramite del comune difensore di fiducia, articolando nell’unico atto di impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO due motivi.
2.1. Con il primo deducono violazione degli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973 e degli artt. 1 e 4 della legge n. 7 del 2000.
Lamentano che la confisca sia stata disposta nonostante non sia configurabile, sul piano giuridico, l’ipotizzato reato di contrabbando. La condotta loro ascritta ha ad oggetto la fraudolenta movimentazione di “oro da investimento”, che, secondo il regime giuridico introdotto dalla legge n. 7 del 2000, è sottratto alla discipli fiscale delle merci e sottoposto alla disciplina delle valute. A differenza di quello “industriale”, l’ “oro di investimento” è sottoposto ad un regime di generale liberalizzazione ed il suo commercio è sempre esentato da pagamento dell’IVA con il solo obbligo di dichiarare all’U.I.C. le operazioni di acquisto pari o superiori venti milioni di lire. Quanto all’esercizio in via professionale del commercio d’oro, per conto proprio o per conto di terzi, esso costituisce reato in presenza di certe condizioni previste dall’art. 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000. La violazione di tale obbligo nel caso di singole transazioni è punita con sanzione amministrativa dall’art. 4, comma 2, della legge da ultimo citata.
L’oro in sequestro non può essere oggetto di confisca obbligatoria disposta in sede di archiviazione ai A sensi dell’art. 301 cit. perché non costituisce un bene che p può essere oggetto delle condotte punite dal reato di contrabbando, ma “valuta” sottoposta alla disciplina speciale prevista in tema di importazione e commercio di oro investimento . Né è sufficiente a far perdere tale qualifica, desunta dalle caratteristiche oggettive (l’oro è stato rinvenuto in verghe e lamine e presenta un elevatissimo grado di purezza), il suo accertato occultamento all’interno dell’autovettura .
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973.
Secondo l’impostazione accusatoria, recepita dal decreto di archiviazione, sarebbe dimostrata una fraudolenta movimentazione verso la Svizzera di oro da raffinare con contestuale rientro in Italia di capitali sconosciuti al Fisco. L’ipote non ha trovato conferma nella natura dell’oro in sequestro, che appare legata da vincolo pertinenziale solo ai reati di natura fiscale ed al riciclaggio originariamente ipotizzati.
In ogni caso, non vi è stato alcun accertamento incidentale in ordine alla fattispecie criminosa ed al nesso pertinenziale tra la res in sequestro ed i reati
prescritti. Trattasi di carenza idonea ad incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato perché la più recente giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, qualora la confisca venga disposta in assenza di una sentenza di condanna, è sempre necessario un accertamento di merito circa la sussistenza dei reati presupposto. Nella specie non vi è traccia di siffatto accertamento. Non risulta nemmeno il passaggio della merce presunto oggetto di contrabbando dalla dogana.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che entrambi i motivi di impugnazione, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della connessione logica delle questioni poste, siano infondati sicché il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che la confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, può essere disposta anche allorché venga pronunciata l’assoluzione o il proscioglimento dell’indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato. Tale possibilità, pertanto, deve essere riconosciuta anche nel caso in cui, in applicazione delle ragioni di economia processuale sottostanti alla previsione dell’art. 125 disp. att. cod. proc. pen., la sussistenza del reato venga esclusa anticipatamente con provvedimento di archiviazione, ciò in base al rilievo secondo cui non è sostenibile che, per potersi disporre la confisca, il P.M. sia costretto ad esercitare l’azione penale ove già risult l’inutilità del dibattimento per intervenuta prescrizione del reato o per evidente mancanza dell’elemento soggettivo, ovvero in caso di morte dell’imputato.
Nell’ipotesi di archiviazione, peraltro, all’interessato è garantita la possibilit di interloquire sull’applicazione della confisca anche quando sia disposta con un provvedimento non avente carattere di accertamento definitivo.
L’incidente di esecuzione e il giudizio di opposizione ex art. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., infatti, in quanto garantiscono il contraddittorio delle part costituiscono sedi processuali adeguate, a fronte della “fluidità” e della provvisorietà che caratterizzano i provvedimenti di archiviazione, per contestare la possibilità di disporre la confisca obbligatoria, essendo possibile in tale sede dare prova dell’inesistenza del nesso materiale tra la cosa di cui è stata disposta la confisca e il reato ovvero della estraneità al reato medesimo, nei limiti previsti dalla legge, del soggetto cui la cosa appartiene. La possibilità di disporre la confisca obbligatoria con il decreto di archiviazione, purché ovviamente non sia esclusa la sussistenza del fatto, è stata del resto riconosciuta per tutti i reati concernenti l armi (cfr. Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894), per il reato di illecito
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trasferimento all’estero di cose di interesse storico o artistico ex art. 174, comma 3, del d. Igs. n. 42 del 2004 (Sez. 3, n. 11269 del 10/12/2019, dep. 2020, Rv. 278764), per il delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 474 bis cod. pen., richiamato dall’art. 517 ter, comma 3, cod. pen. (Sez. 1, n. 7940 del 12/12/2019, dep. 2020, Rv. 278585), in materia di immigrazione clandestina, essendosi ritenuta legittima, in quanto obbligatoria, la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di migranti clandestini (Sez. 1, n. 48673 del 2:3/09/2015, Rv. 265426) e, per quel che più interessa in questa sede, per i reati di contrabbando in caso di declaratoria di prescrizione del reato in applicazione dell’art. 301 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (Sez. 1, n. 38174 del 24/09/2008, Bordessa, Rv. 241146 – 01).
Deve dunque ritenersi consentita l’applicazione della confisca obbligatoria, nei casi previsti dalla legge, anche con il decreto di archiviazione, pronunciato per cause che non attengono alla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.
Sostiene il ricorrente che non sia possibile configurare il reato di cui agli artt. 282 e 295, comma 3, d.P.R. n. 43 del 1973 nel caso in cui la condotta contestata abbia avuto ad oggetto “oro investimento”. Tale bene è, infatti, equiparato dalla legislazione speciale alla valuta ed è sottoposto ad una disciplina sanzionatoria diversa da quella dell'”oro merce”, per il quale è, invece, ipotizzabile il reato di contrabbando .
L’assunto, corretto sul piano giuridico, non si attaglia al caso di specie in cui il decreto di archiviazione, attraverso un puntuale riferimento agli atti investigativi ha ritenuto accertato la sussistenza del reato presupposto di contrabbando aggravato avente ad oggetto il quantitativo di oro in sequestro qualificato, per l’assenza dei requisiti necessari previsti dalla normativa di riferimento per l’ “oro investimento”, alla stregua di “oro industriale”.
L’art. 10, primo comma, n. 11, d.P.R. n. 633 del 1972, che recepisce le disposizioni degli artt. 344 e 346 dir. n. 2006/112/CE, prevede il regime di esenzione dall’Iva per le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, con esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono “oro da investimento” o che trasformano oro in “oro da investimento” ovvero commerciano “oro da investimento”, che abbiano optato, ai sensi del d.P.R. n. 442 del 1997
L’art. 1 della legge, 17 gennaio 2000, n. 7, nel precisare la nozione di “oro da investimento” e di “oro industriale” prevede che rientra nella prima categoria “l’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell’oro, ma
comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli e nella seconda il materiale d’oro diverso “ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza”.
Le caratteristiche che individuano l'”oro da investimento”, per le transazioni che rivestano carattere finanziario (“sono accettate dal mercato dell’oro”), sono dunque ancorate a parametri determinati di peso (superiore ad 1 grammo), forma (lingotti o placchette) e purezza (superiore a 995 millesimi); diversamente, l’oro (anche in forma di semilavorati) va qualificato come ad uso “prevalentemente industriale” purché il grado di purezza sia “pari o superiore a 325 millesimi” e, in quanto tale e sempreché il bene non sia immediatamente destinato al consumo, è soggetto ad Iva mediante l’applicazione del meccanismo del reverse charge ex art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. Cass. Civ. n Sez. 5, n. 26760 del 12/09/2022 e Sez. 5, n. 11927 del 06/05/2021. Rv. 661259 – 01).
L’oro sequestrato agli odierni ricorrenti, per quanto si legge nel provvedimento di applicazione che ha applicato la confisca e negli atti richiamati, era privo di tali caratteristiche perché costituito da “verge e lamine” prive di codice identificativo e non accompagnato da documentazione in qualche modo attestante la sua equipollenza alla valuta, come la dichiarazione all’Ufficio italiano cambi prevista dall’art. 1, comma 2, I. n. 7 del 2000 e, soprattutto, il suo acquisto lecit nel mercato finanziario. Al contrario, l’ingente quantitativo di oro era stato occultato con modalità tali da ostacolare i controlli doganali all’interno di un doppio fondo di un’autovettura proveniente da un Paese esterno, la Svizzera, con a bordo gli odierni ricorrenti, privi delle capacità economiche necessarie a giustificarne la disponibilità sia come “oro di investimento” iche come “oro industriale”.
In siffatto contesto è senz’altro configurabile l’ipotizzato delitto contrabbando che si sostanzia nella sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine che comprendono sia dazi doganali sia VIVA all’importazione (Sez. 3, n. 4978 del 13/01/2022, COGNOME, Rv. 282921 – 01)
Per completezza, va rilevato che il reato per il quale è stata disposta la confisca sarebbe ugualmente configurabile anche nel caso in cui la condotta avesse avuto ad oggetto “oro da investimento”.
Ai sensi del art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972, sono soggette al pagamento dell’IVA le operazioni di importazione di beni nel territorio dello Stato di cui a precedente art. 67. L’art. 68, comma 1 lett. c) del medesimo testo normativo considera operazioni esenti, fra l’altro, le operazioni aventi ad oggetto la importazione di beni la cui cessione sia esente dall’imposta ovvero non vi sia soggetta ai sensi dell’art. 72 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. L’ t. 10, il quale
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sua volta disciplina le operazioni di cessione esenti da IVA, elenca, fra tali operazioni, al n. 11) quelle di cessione di “oro da investimento
Con specifico riferimento alla importazione dell’oro da investimento, il già ricordato art. 68, nel testo significativamente introdotto a seguito della entrata in vigore della L. n. 7 del 2000, art. 3, comma 8, lett. b), prevede, affinché l’operazione di introduzione di esso nel territorio dello Stato non costituisca presupposto per l’applicazione di imposta, che la sussistenza dei requisiti per la esenzione risulti da conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale dal soggetto che effettua l’operazione. È, pertanto, evidente che siffatta attestazione costituisca condizione per l’operatività della predetta esenzione, in quanto è solo attraverso la presentazione della dichiarazione doganale, contenente ct.I n ck. la attestazione relativa sussistenza dei requisiti che potrebbero giustificare la n esenzione dalle relative imposte, che le autorità competenti, rese edotte della introduzione nel territorio dello Stato del metallo prezioso, sono poste in condizione di eseguire specifici controlli volti a verificare la veridicità di quant attestato (in questo senso Sez. 3, n. 44916 del 23 aprile 2014 non massimata).
Sulla base di tali premesse, rilevato che pacificamente NOME e NOME COGNOME non hanno né presentato ( né redatto la prescritta attestazione di cui all’art. 68, comma 1 lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972, non può revocarsi in dubbio l’assoggettabilità della operazione di importazione alla imposizione doganale, a prescindere dalla mancanza in capo ai beni importati dei requisiti oggettivi per godere della esenzione stessa, a seguito dal mancato compimento da parte dell’imputato degli atti procedurali che, volti ad attivare le possibili verifich doganali, costituiscono necessario presupposto procedimentale per il godimento della esenzione. Anche in questa ipotesi, pertanto, sarebbe avvenuta una sottrazione al pagamento dei diritti di confine e dell’IVA all’importazione rilevante per l’integrazione del reato di cui agli artt. 282 e 301 d.P.R. n. 43 del 1973.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
8;
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 12 Marzo 2024.