Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17360 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17360 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale era stata confermata la misura della custodia cautelare in carcere a COGNOME, indagato per tentata estorsione aggravata.
1.1 Il difensore lamenta la apparenza ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, avendo ritenuto che COGNOME, per la sola presenza fisica attestata esclusivamente per la giornata dell’Il novembre 2023, avesse rafforzato il proposito criminoso di NOME COGNOME e NOME COGNOME nella richiesta estorsiva, esrtinsecatasi in tre diversi giorni; premette che: 1) NOME COGNOME aveva riferito circostanze apprese da NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali avevano affermato che 1’11 novembre 2023 si erano presentati presso la sede della RAGIONE_SOCIALE prima NOME COGNOME e subito dopo NOME COGNOME e NOME COGNOME, che avrebbero ribadito la richiesta estorsiva formulata in data 27 ottobre; 2) successivamente, secondo il racconto di COGNOME presso il bar “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME e COGNOME erano stati raggiunti da COGNOME, che aveva tirato due schiaffi a COGNOME, allontanandosi poi con COGNOME; 3) quando NOME era arrivato al bar, era presente il solo COGNOME.
Ciò premesso, il difensore rileva che non era stato indicato l’elemento indiziario in grado di dimostrare che COGNOME fosse consapevole che in sua presenza si stesse compiendo una attività delittuosa; l’inconsapevolezza del ricorrente era riscontrata anche dalla condotta adotta immediatamente successiva agli schiaffi ricevuti da COGNOME, visto che COGNOME e COGNOME si erano allontanati, mentre COGNOME si era fermato a colloquiare amichevolmente con COGNOME, ossia con colui che sarebbe stato vittima di una richiesta estorsiva; inoltre, COGNOME non era presente nella fase precedente ai fatti dell’Il novembre 2023, né a quella successiva quando COGNOME COGNOME era ripresentato presso gli uffici della RAGIONE_SOCIALE per ribadire la richies estorsiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto è inammissibile.
1.1 GLYPH Premesso che il processo è stato trattato oralmente, stante la irretrattabiltà del rito prescelto (per cui nessuna rilevanza può avere la rinuncia alla discussione orale), relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, correttamente la presenza del ricorrente è stata qualificata a titolo di concorso di persone nel grave delitto di tentata estorsione aggravata dovendo sottolinearsi come la presenza di un soggetto nel caso di estorsione mafiosa esplicitata attraverso inequivocabili e ripetute richieste, come nel caso di specie avveniva ad opera dei
coindagati COGNOME e COGNOME, è inequivocabile indice di concorso nel fatto delittuoso sotto il profilo del contributo materiale (essendosi recati i coindagati insieme su luoghi), e morale, in relazione al rafforzamento dell’effetto intimidatorio dell richiesta ed alla rappresentazione dell’esistenza di un gruppo organizzato che opera attraverso gli incaricati di operare la richiesta; la condotta di COGNOME ha svolt un preciso contributo causale al fatto avendo egli pienamente coadiuvato COGNOME e non potendo certo richiedersi per la punibilità del fatto che la richiest intimidatoria provenga da un “coro” di voci / essendo ben sufficiente per affermare la piena rilevanza penale l’assistenza ed il contributo prestato ad altri incaricato d interloquire con la vittima; il tribunale ha inoltre evidenziato che, in base al dichiarazioni riferite da COGNOME a COGNOME, anche COGNOME aveva minacciato COGNOME dicendo che erano passati quindici giorni dalla precedente richiesta, per cui COGNOME era necessariamente a conoscenza della richiesta estorsiva già formulata il 27 ottobre.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.
Così deciso in Roma il 28/03/2024
Il Consigliere estensore