Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26438 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26438 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO SEZIONE DISTACCATA di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto -, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato (in relazione ai reati di cui agli artt. 612 e 624-bis cod. pen.) a NOME – che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti al determinazione del trattamento sanzionatorio – la pena da lui concordata con il Procuratore generale.
Avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione e di erronea
applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avre dovuto disapplicare la recidiva.
Il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell’intervenuto concordato s motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell’accordo in ordin punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche n successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza.
Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianz proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della pa accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta contenuto difforme della pronuncia del giudice, all’applicazione di una pe illegale, all’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione matu anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/202 Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, COGNOME, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative questioni rilevabili d’ufficio, atteso che l’interessato ha rinunciato a ded funzione dell’accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto parte dall’art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizion giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgime processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avvie nella rinuncia all’impugnazione.
L’inammissibilità, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., d essere pronunciata de plano.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai se dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa del ammende.
Così deciso, il 26 marzo 2024.