Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18432 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato in MAROCCO DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorsi trattati con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Campobasso con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 19/10/2023, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, rideterminava, riducendola, la pena nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate (essendo le stesse state ritenute equivalenti nel giudizio di comparazione).
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata riduzione della pena accessoria.
NOME COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui lamenta la violazione dell’art.
606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è inammissibile, per essere non consentiti entrambi i motivi.
La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità del pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01).
Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati loro ascritti.
Analoghe considerazioni devono, poi, essere svolte con riferimento al giudizio di comparazione ed alla misura della pena accessoria: l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alle contestate circostanze aggravanti, così come l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, costituiscono parte integrante dell’accordo raggiunto dalle parti, con la conseguenza che gli imputati non possono dolersene.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME NOME è inammissibile per essere non consentito l’unico motivo cui è affidato.
Rileva, innanzitutto, il Collegio che il motivo è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto a ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera ed astratta asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese.
In ogni caso, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edit
ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 – 01).
Ed invero, quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione sulla responsabilità dell’imputato è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull’an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell’imputato. Sul punto, è costante l’orientamento per cui la rinuncia dell’imputato ai motivi di appello in funzione dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 03/08/2017, limita la cognizione del giudice di secondo grado che ha ad oggetto solo ì motivi non oggetto di rinuncia. Il concordato in appello, dunque, produce effetti preclusivi, anche sulle questioni rilevabili d’ufficio, sull’in svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, COGNOME, Rv. 279504 – 01; Sezione 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194 – 01).
Poiché la rinuncia è irretrattabile (Sezione 2, n. 43893 del 4/11/2021, COGNOME, Rv. 282312 – 01), si forma, per effetto delle preclusioni, il giudicato sui relativi punti della decisione (Sezione 6, n. 44625 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277381 – 01, in motivazione). Dunque, ove vi sia stata la rinuncia ai motivi relativi all’an della responsabilità e l’accordo riguardi solo la pena, forma il giudicato sul punto relativo alla responsabilità.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell& ammende. GLYPH git
Così deciso in Roma, il giorno 22 marzo 2024.
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