Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24261 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24261 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Lentini; nei procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cata confermava la sentenza del il tribunale di Siracusa del 25 ottobre 2021 co quale COGNOME NOME era stato condannato in relazione al reato ex art comma 5 del DPR 309/90.
Avverso la predetta sentenza il suddetto imputato, tramite i difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi impugnazione.
Deduce con il primo i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) co proc. pen., anche con riguardo all’art. 192 cod. proc. pen. Sarebbe emersa coltivazione di sostanze stupefacenti penalmente irrilevante, non colta dalla c di appello, che si sarebbe indirizzata nella sola valorizzazione dell’ele ponderale, con assenza di indici di inserimento nel mercato illegale, senza al
tenere conto dei rilievi difensivi e quindi della emergenza di una destinazion quanto rinvenuto per il solo uso domestico e personale.
Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine agli artt. 131 bis e 133 cod. pen. Il giudizio per la e applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. sarebbe avvenuto in violazione dettato normativo, essendosi omessa ogni considerazione della condotta dell’elemento soggettivo, della personalità del reo e delle sue condiz economiche e capacità a delinquere. Mancherebbe sul punto in realtà ogni motivazione.
Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e d motivazione, con riguardo all’intervenuto diniego delle attenuanti generich alla applicazione di una pena prossima al massimo edittale, senza che s intervenuta una valutazione di tutte le circostanze oggettive e soggettive.
Il primo motivo è inammissibile, atteso che la valorizzazione, a fine di configurare il reato contestato, dell’elevato numero di piante rinv presso l’imputato ( ben 50 alte due metri e 10 alte un metro, idonee estrazione di un principio stupefacente funzionale alla predisposizione di dosi) appare in linea con l’indirizzo di legittimità, che esclude la rilevanza della coltivazione di stupefacenti solo quando essa denoti un nesso immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto. (Sez. U, Sentenza n. 12348 del 19/12/2019 (dep. 16/04/2020 ) Rv. 278624 – 01) ovvero non configura alcun rilievo di offensività solo in presenza di elementi siano indìci, in maniera evidente ed ineluttabile, di un numero di piante e d produzione di stupefacenti scarsa: l’esatto contrario del caso concreto.
Quanto al secondo motivo, si osserva che la censura sulle attenuanti generiche non concesse è del tutto generica e quindi inammissibi atteso che il ricorrente si limita ad asserire la applicabilità del richiamando indici quali le condizioni di vita familiare e sociale, i mo delinquere, il carattere del reo e la necessità di adeguare la pena a concreto, lasciandoli inespressi nella loro specificità, nel senso che n illustrato le concrete circostanze a supporto di quanto asserito. Sul pun rammenta che il requisito della specificità (intrinseca) dei motivi implica soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relaz ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime
/(.
al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mos esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3 – n. 12 21/02/2019 Rv. 275841 – 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Rv. 214249). Quanto alla pena applicata, essa rientra al di sotto del medio editta i giudici hanno ritenuto la stessa congrua e proporzionata al fatto commesso, applicazione del noto principio per cui, nel caso in cui venga irrogata una pen di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagl motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criteri adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n 46412 dei 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596);
8. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertan che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere pe il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le sp procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale i data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione de causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la som determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa d Ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Ammende
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