Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26623 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Cerignola il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Rotondo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 03/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, decidendo in seguito ad annullamento con rinvio disposto dalla Seconda Sezione di questa Corte di cassazione con sentenza n. 35506 del 7 luglio 2023, in parziale riforma della
sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 8 aprile 2022, riqualificati i r sub capo c), ha rideterminato le pene irrogate:
nei confronti di NOME COGNOME in mesi 8 di reclusione ed euro 1300,00 di multa;
nei confronti di NOME COGNOME in mesi 5 e giorni 10 di reclusione e euro 600,00 di multa;
da aggiungersi in continuazione alla pena per i restanti reati di cui alla sen del Tribunale di Milano dell’ 8 aprile 2022, per complessivi:
anni 14, mesi 4 di reclusione ed euro 7200,00 di multa, quanto a COGNOME;
anni 9, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 4900,00 di multa, quanto COGNOME.
Hanno proposto ricorso gli imputati, con atti dei rispettivi difensori quali sono articolati i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. att. cod. proc. pen.
2.1. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, ha dedotto, con un unico motivo, violazione o erronea applicazione degli artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895, degli artt. 1 e 2 legge 18 apri n. 110, e degli artt. 192, 533 e 627 cod. proc. pen.; vizi della motivazione in o alla disponibilità delle armi da parte del ricorrente.
La Corte di appello, in applicazione della regola dell’oltre ogni ragionev dubbio, avrebbe dovuto assolvere il ricorrente dai retai di cui al capo c), essen stata attribuita la responsabilità per la detenzione ed il porto dei fucili descritti per il solo fatto di aver preso parte alla rapina.
Di contro, l’unica arma visibile dalle immagini acquisite in dibattimen risulta essere un fucile, imbracciato da NOME (p. 49 della sentenza ) ment COGNOME operava sul retro del furgone portavalori con una sega elettrica pe tagliarne la lamiera.
2.2. L’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, h dedotto, con un unico motivo, violazione o erronea applicazione degli artt. 8 133, 132 cod. pen. e vizi della motivazione.
La Corte di appello, in sede di rinvio – nella impossibilità di disporre pe balistica – ha riqualificato il reato di cui al capo c) della imputazione ai sensi 7 legge n. 896 del 1967 e determinato la pena in aumento per tale reato ex a 81 cpv. cod. pen. in mesi 5 e giorni 10 di reclusione, applicando la riduzione di sulla pena in aumento per tale reato in precedenza fissata in mesi 8 di reclusio
La sentenza impugnata viola i principi affermati dalle Sezioni Unite (sent. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), in quanto non indica analiticamente il calcolo eseguito né motiva in relazione alla frazione di pena in aumento che
fronte di una forbice edittale che, per l’arma comune, è compresa tra 1 e 6 anni di reclusione, avrebbe dovuto essere sensibilmente più contenuta: ciò anche in ragione del profilo personologico non negativo del ricorrente, come tratteggiato nella sentenza di primo grado, che aveva rilevato essere lo stesso gravato da precedenti per reati contro il patrimonio non gravi – certamente non da rapine escludendo altresì, a suo carico, evidenze in merito a condotte reiterative “similari” dopo i fatti.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME, ha concluso nei termini indicati in epigrafe.
Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, in mancanza di richiesta di discussione orale pervenuta nei termini di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili per i motivi che di seguito si espongono.
2.Ricorso nell’interesse di COGNOME.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il tema dell’assenza di responsabilità per il reato di cui al capo c) esula dal perimetro di quanto devoluto al Giudice del rinvio.
La sentenza rescindente pronunciata dalla Seconda Sezione di questa Corte ha chiaramente ritenuto la infondatezza di tutti i motivi proposti, ad eccezione dell’ottavo, con riguardo al difetto assoluto di motivazione denunciato dal ricorrente COGNOME – ma estensibile negli effetti, ai sensi dell’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche al coimputato – «in riferimento alla classificazione, come armi da guerra, degli strumenti di offesa descritti al capo c)».
Il giudice onerato del rinvio avrebbe dovuto argomentare specificamente perché si fosse ritenuto «che le armi descritte dai testi e ritratte in video debbano essere classificate come armi da guerra, piuttosto che come armi comuni da sparo, con le giuridiche conseguenze in punto di dosimetria della sanzione per i fatti (descritti al capo c) avvinti in continuazione».
Si trattava di emendare la motivazione, meramente apparente, offerta dai Giudici di appello nella decisione impugnata, secondo la quale la ritenuta classificazione come armi da guerra era evincibile dalle precise testimonianze acquisite e dalle videoriprese.
Sulla base di tale premessa, questa Corte di legittimità ha poi illustrato i criteri discretivi tra armi comuni ed armi da guerra ed ha conclusivamente enucleato i presupposti di cui agli art. 2 e ss. della legge n. 110 del 1975, cui avrebbero dovuto attenersi i Giudici del rinvio nella propria ricostruzione.
Di contro, i presupposti logici e giuridici che fondano la ritenuta responsabilità concorsuale del COGNOME in ordine ai reati relativi alle armi non sono stati posti in discussione dalla Corte di legittimità, che ha posto in luce la «consonante condotta agevolatrice della azione materiale svolta dagli odierni ricorrenti rispetto ai soggetti già separatamente giudicati» e comunque una sinergia di azione tra i partecipi, di tal che risultava indifferente la descrizione de ruolo svolto da ciascuno nel dinamismo della azione predatoria, anche alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Sez. 2, n. 26177 del 10/5/2023, n.m.; Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177-01)
Sul punto la pronuncia rescindente ha stimato che la Corte di merito avesse logicamente argomentato in ordine alla riferibilità, a tutti i correi partecip dell’evento organizzato, dei delitti “serventi” di riciclaggio e ricettazione dei mezzi meccanici funzionali al successo dell’impresa, così come dettagliatamente pianificata; e, parimenti, dei delitti di codetenzione e porto delle armi, funzionali anch’essi alla consumazione della rapina, il cui uso era stato pianificato e condiviso ( Sez. 2, n. 3167 del 28/10/2013, dep. 2014, Rv. 258604 – 01).
Si è puntualizzato al riguardo che l’argomento che valorizza l’aspetto funzionale e servente dei reati-satellite rispetto alla programmata rapina risulta affetto illogico, tarreeto in maniera manifesta, essendosi affermato che il partecipe all’azione programmata nel dettaglio deve rispondere, secondo i criteri regolativi della responsabilità concorsuale dettati dall’art. 110 cod. pen., a titolo di dolo diretto, anche dei reati che furono funzionali alla realizzazione del programma, cui tutti i partecipi abbiano previamente prestato adesione.
Ad abundantiam, con motivazione stringata, ma esaustiva, la Corte di appello, nella sentenza qui impugnata, ha ribadito come la complessa azione criminale della rapina al portavalori implicasse il coinvolgimento, quantomeno in termini di conoscenza, dell’intera organizzazione, e dunque anche il concorso, quantomeno morale, nei reati satellite.
Dunque, la sentenza impugnata si è conformata al principio di diritto enucleato dalla pronuncia rescindente.
3. Ricorso nell’interesse di COGNOME.
Le questioni inerenti al trattamento sanzionatorio esulano in buona parte dal perimetro del devoluto e sono, per il resto, manifestamente infondate.
Benché fosse stato dedotto in sede di primo ricorso, non vi è stato accoglimento specifico in relazione al profilo della assenza di motivazione sulle concrete modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio, avendo la pronuncia rescindente come precisato nel paragrafo che precede -solo demandato a quella di merito di trarre dalla corretta classificazione delle armi sub capo c) tutte le conseguenze in sede di dosimetria della pena relativa ai reati di cui a tale capo.
In rapporto alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta che sia stato operato un aumento a titolo di continuazione “per il reato” satellite di cui al capo c) -i in realtà si tratta dei due reati di detenzione e port oggetti di addebito- senza indicazione del criterio analitico di calcolo e senza motivazione alcuna, in contrasto con i principii espressi dalla sentenza Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01.
Deve di contro rilevarsi che il calcolo analitico della pena, con la determinazione della pena base e la specifica indicazione dei differenti aumenti applicati ai plurimi reati satelliti è riportato a pag. 2 della sentenza impugnata, nella parte in cui sono richiamate le statuizioni della sentenza di primo grado, che sono state integralmente confermate, con la sola esclusione dell’aggravante relativa alla natura delle armi descritte al capo c). Il fatto che sia stato applicato un aumento unico per i due reati ascritti sotto tale capo esula dall’ambito delle censure difensive. Quanto ai criteri di determinazione della pena, attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, deve ritenersi siano stati fatti propri dalla Corte di appello quelli seguiti dal primo Giudice, che mutuati dall’art. 133 cod. pen., ineriscono alla gravità del reato, oltre che alla capacità a delinquere.
Dunque, tanto il calcolo della pena, quanto l’incremento di pena per i reati di cui al capo c), sia pure “per sottrazione” da quello in precedenza stabilito, che è stato ridotto di 1/3 – da otto mesi a cinque mesi e dieci giorni di reclusione sono esattamente individuabili nella sentenza impugnata.
Tanto premesso, deve considerarsi che le Sezioni Unite, nella sentenza Pizzone cit., hanno affermato che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; ma hanno anche puntualizzato, in parte motiva, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale.
La Corte di appello non si è discostata da tali principi e ha rideterminato la pena nel rispetto di tutti gli indicati limiti di cui all’art. 81 cod. pen.
L’unico aumento di pena applicato per i reati sub capo c) evidenzia, invero, uno scostamento dalla misura minima del tutto ragionevole, in quanto di gran lunga inferiore alla pena minima edittale prevista per il reato di porto di arma comune (pari ad anni 1), dovendosi di conseguenza escludere in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (in tal senso Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 – 01), sicché non era richiesto uno specifico ed aggiuntivo impegno motivazionale.
Sotto altro profilo, le deduzioni relative al profilo personologico di COGNOME, che avrebbero deposto per una determinazione dell’incremento di pena in misura più contenuta, presuppongono valutazioni di merito e non denunciano alcuna illogicità motivazionale, neppure in relazione al diverso trattamento che è stato riservato al coimputato.
La sentenza di primo grado ha precisato che, pur non essendo COGNOME gravato da precedenti gravi come quelli ascritti a COGNOME – di cui è stata rimarcata la spiccata professionalità criminale e al quale è stato coerentemente applicato un trattamento sanzionatorio più severo- i fatti accertati denotano, per entrambi gli imputati, in relazione “alla condotta, alla organizzazione ed al profitto”, livelli massimi di criminalità (cfr. pagg. 49 e 50).
La declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi comporta, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare, per ciascuno di essi, nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 marzo 2024 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME Il Presi