Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17337 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
i.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giud dell’udienza preliminare del Tribunale di Verona che, all’esito di giudizio abbreviato, riconosciuto la penale responsabilità dei predetti- e di COGNOME NOME NOME in ordine ad una ra banca ed al furto dell’autovettura utilizzata per la commissione della stessa, con le consegu condanne alle pene ritenute di giustizia.
Il COGNOME ha fondato il suo ricorso su tre motivi di impugnazione:
2.1. Vizio di motivazione in ordine alla valutazione della chiamata in correità degli imp in procedimento connesso COGNOME e COGNOME, sotto il profilo della loro intrinseca credibilità sussistenza di elementi di riscontro alle loro dichiarazioni, con riferimento ad entrambi ascritti al ricorrente. Il ricorrente valorizza anche la circostanza – già dedotta in costituita da due assoluzioni ricevute per fatti analoghi dai Tribunali di Livorno e La Sp ordine a rapine oggetto di chiamate in correità degli stessi COGNOME e COGNOME.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all’utilizzazione di dati esteriori della comuni telefonica reperibili dai tabulati telefonici., alla luce del D.L. 132/2021 conv. in I. 17 assume che la responsabilità del ricorrente non può essere riconosciuta sulla base dei soli d ricavati dai tabulati telefonici, né questi possono essere utilizzati per riscontrare la c telefoniche o viceversa.
2.3. Mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
A sostegno del suo ricorso il COGNOME ha dedotto:
3.1. Violazione di legge per non essersi rilevata l’assenza di querela in ordine al reato all’art. 625 n. 7 cod. pen., contestato al capo B).
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsa del ricorrente per il furto dell’autovettura di cui al capo b), nonostante il COGNOME abbia di aver rubato lui la vettura utilizzata per la rapina.
Con requisitoria scritta del 19/12/2023 l’ufficio del Pubblico Ministero, in person sost. AVV_NOTAIO, ha chiesto il rigel:to dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili, in quanto si discostano dai parametri dell’impugnazione legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen.
Il primo motivo del ricorso posto a sostegno del ricorso del COGNOME, in particola inammissibile perché reitera censure già disattese dalla Corte territoriale ed att esclusivamente al merito della sentenza impugnata’ così prospettando una “rilettura” deg elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazio in quanto valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa inte
il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più a valutazione delle risultanze processuali.
Dalla sentenza impugnata emerge con chiarezza la diversità del quadro probatorio posto a fondamento della decisione da quello posto alla base delle pronunce assolutorie evocate dal ricorrente, atteso che una di queste aveva evidenziato diverse versioni dei fatti fornit COGNOMECOGNOME COGNOME del tutto compatibili tra loro, mentre nell’altra si rilevava che le dichiar COGNOME quelle del COGNOMECOGNOME Nel caso in esame, invece, il COGNOME risulta raggiunt chiamate in correità di entrambi i coimputati, ritenute attendibili e convergenti tra loro, riscontrarsi a vicenda, oltre ad essere riscontrate da altri elementi.
Risultano, pertanto, soddisfatti i requisiti richiesti anche dalla giurisprudenza di questa di legittimità affinché la chiamata in correità perché possa assurgere al rango di prova pos fondamento di un’affermazione di responsabilità, costituiti, oltre che da un pos apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, da “riscontri estrinseci”. Quest punto di vista oggettivo, possono consistere in qualsiasi elemento o dato probatorio, n predetermiNOME nella specie e qualità, e quindi avente qualsiasi natura e, pertanto, posso consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica, ed anche in un’altra chiamata correità, a condizione che questa sia totalmente autonoma ed avulsa rispetto alla prima. Pe converso, non è invece richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova “autosufficien perchè, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fondere su tali elementi esterni e non sulla chiamata in correità (Sez. 4, Sentenza n. 5821 10/12/2004, Rv. 231301).
Nel caso di specie le chiamate in correità del COGNOME COGNOME del COGNOME sono state rit riscontrarsi a vicenda, ed essere ulteriormente riscontrate anche dal noleggio di un furg effettuato dal COGNOME a La Spezia, come da racconto del COGNOME, e dalle risultanze dei tabul telefonici che, lungi dal costituire unico elemento di prova, come appare assumere il ricorre comunque riscontrano le chiamate i correità, perché rivelano la presenza del COGNOME in luoghi d tutto compatibili con la narrazione dei due coimputati.
Inammissibile, infine, è la censura con la quale il COGNOME si duole del diniego delle circos attenuanti generiche, essendosi la Corte territoriale uniformata alla giurisprudenza di legit secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imput ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze c sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittim dell’istanza, l’onere di motivazione del diniego dell’attenuante è soddisfatto con il solo ri alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del ben (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015′ Rv. 266460).
Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondat atteso che la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto di come, a seguito dell’entrata in vigore del D. I.vo 10/10/2022 n. 150, che ha reso procedibile a querela di parte il reato
all’art. 625 n. 7 cod. pen., sia stata ritualmente interpellata la persona offesa, che h pervenire querela all’udienza del 17/4/2023.
Manifestamente infondato, oltre che meramente reiterativo di censure già proposte e disattese dal giudice di merito, è anche il secondo motivo del ricorso del COGNOME, atteso che, c emerge dalla sentenza impugnata, se è vero che il ‘COGNOME ha dichiarato di aver prelevato vettura utilizzata per la fuga dopo la rapina di cui si tratta, comunque Io stesso ha riferito di aver agito di concerto con i correi, come tali responsabili del furto a titolo di concorso
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 6 proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente