Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15087 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Cassano allo Ionio il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del Tribunale di Catanzaro lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; o rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME propone ricorso avverso l’ordinanza indicata in epigrafe che ha respinto la richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 20 giugno 2023 emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, ordinanza con la quale era stata applicata al ricorrente la misura RAGIONE_SOCIALE arresti domiciliari in relazione al reato di cui all’art. 378, 416-bis.1. cod. pen. p avere favorito la latitanza di NOME COGNOME, capo del cd. RAGIONE_SOCIALE in
7))
Lauropoli e zone limitrofe, occupandosi di assicurargli i contatti con altri componenti del RAGIONE_SOCIALE e di procurandogli mezzi di sussistenza.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 clisp. att. cod. pr pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la difesa denuncia:
2.1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La lettura delle conversazioni rivela un’unica condotta che non può ritenersi sufficiente ad integrare la condotta favoreggiatrice, peraltro volta a favorire un incontro dell’COGNOME con la compagna, per come si evince con chiarezza dai commenti riportati nella conversazione sulla scarsa ospitalità del luogo di ricovero, perché freddo, e, pertanto, neppure rilevante ai fini della condotta agevolatrice dell’RAGIONE_SOCIALE;
2.2.violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di attualità del pericolo di reiterazione: la motivazione sul punto è gravemente carente con riferimento anche alla finalità agevolatrice dell’RAGIONE_SOCIALE e apodittica anche sulla adeguatezza della misura applicata, gravemente invasiva.
3.11 ricorso è stato tratto con procedura scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In data 4 marzo 2024 è pervenuta dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente e dal difensore, avvocato NOME AVV_NOTAIO, di rinuncia al ricorso poiché con decisione del giudice procedente l’ordinanza cautelare è stata revocata.
La revoca del provvedimento determina il venire meno dell’interesse alla impugnazione. Anche in ambito cautelare trova applicazione la regola AVV_NOTAIO di cui all’art. 568, comma quarto, cod. proc. peri., secondo cui per proporre ricorso il soggetto legittimato deve essere portatore di un interesse concreto ed attuale, che deve persistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimento all’idoneità dell’esito finale del giudizio ad eliminare la situazion giuridica denunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte.
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente r(1 é )2
alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favor della cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME ed altro, R 208166).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse.
Così deciso il 6 marzo 2024