Carenza di Interesse nel Ricorso: Quando l’Appello Diventa Inammissibile Senza Spese
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13964 del 2024, offre un importante chiarimento sulla carenza di interesse nel ricorso e le sue conseguenze. Quando un imputato, dopo aver impugnato un provvedimento, ottiene ciò che desiderava per un’altra via, il suo appello perde di significato. In questo caso, la Corte stabilisce un principio fondamentale: l’inammissibilità del ricorso non comporta automaticamente la condanna alle spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso un’ordinanza del Tribunale della Libertà. L’imputato contestava un provvedimento e chiedeva alla Corte di Cassazione di annullarlo. Tuttavia, mentre il ricorso era pendente, si è verificato un evento decisivo: il Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) ha concesso all’imputato la misura sostitutiva che egli aveva richiesto.
Questo sviluppo ha soddisfatto pienamente le esigenze difensive del ricorrente, rendendo di fatto superflua una decisione da parte della Cassazione. Di conseguenza, l’imputato ha formalmente dichiarato di rinunciare al ricorso, proprio per via della ‘sopravvenuta carenza di interesse’.
La Decisione della Cassazione sulla carenza di interesse nel ricorso
La Suprema Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’analisi logica e procedurale: non avendo più il ricorrente alcun interesse concreto e attuale a una pronuncia sul merito, il procedimento non può proseguire. Il cuore della sentenza, però, non risiede tanto nella dichiarazione di inammissibilità, quanto nelle sue conseguenze economiche per il ricorrente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro il proprio ragionamento. Il principio cardine è che il ‘venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione’ crea una situazione particolare. Al momento della presentazione, il ricorso era legittimo e fondato su un interesse reale. È solo a causa di un evento successivo e favorevole all’imputato (la concessione della misura da parte del Gip) che tale interesse è cessato.
Questa distinzione è cruciale. La condanna alle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende è una conseguenza tipica dei ricorsi inammissibili perché presentati con vizi originari o palesemente infondati. In questo caso, invece, il ricorso non era viziato all’origine. La sua inutilità è ‘sopravvenuta’.
Pertanto, la Cassazione ha stabilito che non sarebbe equo penalizzare economicamente il ricorrente per una circostanza che, di fatto, ha risolto positivamente la sua posizione e ha contribuito all’efficienza del sistema giudiziario, evitando una pronuncia su una questione ormai superata.
Le Conclusioni
La sentenza emette un principio di notevole importanza pratica. Stabilisce che la rinuncia a un ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non deve essere scoraggiata da timori di sanzioni economiche. Gli imputati che vedono soddisfatte le proprie richieste in altre sedi durante la pendenza di un appello possono ritirarlo senza temere la condanna alle spese. Questo non solo tutela il diritto di difesa, ma favorisce anche la deflazione del carico di lavoro della Corte di Cassazione, permettendole di concentrarsi sui casi che richiedono effettivamente una decisione nel merito.
Cosa succede se l’interesse a proseguire un ricorso in Cassazione viene a mancare dopo che è stato presentato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per ‘sopravvenuta carenza di interesse’, poiché non esiste più una ragione concreta per cui la Corte debba pronunciarsi.
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorrente deve pagare le spese processuali?
No. Secondo questa sentenza, quando l’interesse viene a mancare dopo la proposizione del ricorso, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Per quale motivo specifico il ricorrente in questo caso ha perso interesse all’appello?
Il ricorrente ha perso interesse perché, mentre il suo ricorso era pendente, ha ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la misura sostitutiva che aveva richiesto, raggiungendo così il suo obiettivo e rendendo inutile la decisione della Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13964 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13964 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/07/2023 del TRIB. LIBERTA’ di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettele conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 22/11/2023 NOME dichiarava di rinunciare al ricorso presentato avverso il provvedimento del tribunale del riesame di Venezia del 19 luglio 2023, per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal Gip la misura sostitutiva richiesta.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il venire meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione dopo la sua proposizione esclude, peraltro, che alla dichiarazione di inammissibilità consegua la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso
Roma 5/12/2023
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME