Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24486 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24486 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena, lamantando che, pur venuta meno una della ggravanti contestate, la pema irrogata dal giudice di secondo grado sia rimasta immutata.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Gli stessi, peraltro, sono del tutto generici e privi delle ragioni di diritto che si assumono sostenere la domanda, e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
E’ pur vero che il giudice di secondo grado, infatti, ha ritenuto di escludere la contestata aggravante di cui all’art. 625 n. 4 cod. pen., ma da ciò (come correttamente spiegato a pag. 3 del provvedimento impugnato) non è potuto discendere un beneficio in termini di pena in quanto l’ulteriore aggravante di cui all’art. 625 n. 7 e la recidiva sono state poste in bilanciamento con la concessa attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in termini di equivalenza.
La Corte territoriale ha applicato il principio reiteratamente affermato da questa Corte (Sez. 4, n. 23124 del 4/5/2022, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279712) che consente al giudice di appello che abbia escluso una circostanza aggravante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, di confermare comunque l’entità della pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze ivi formulato, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, purché spieghi tale determinazione con adeguata
motivazione (così anche Sez. 2, n. 28532 del 04/05/2021, Grava, Rv. 281805). Si tratta di un principio che peraltro, era stato già affermato da Sez. U., n. 33752 del 18/04/2013, Papola Rv. 255660.
La sentenza impugnata si colloca pertanto nell’alveo del consolidato e condivisibile dictum di questa Corte di legittimità secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931; conf. Sez. 2 n. 31543 dell’8/6/2017; COGNOME, Rv. 270450; Sez. 4, n. 25532 del 23/5/2007, COGNOME Rv. 236992; Sez. 3, n. 26908 del 22/4/2004, COGNOME, Rv. 229298). Tale giudizio, in altri termini, è corigruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024