Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LUCCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
I udito il difensore t
Trattazione scritta.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 dicembre 2020, il Tribunale di Lucca, all’esito di giudizio abbreviato, condannava NOME COGNOME alla pena di quattro mesi di arresto, per il reato contestato di cui all’art. 73, d.lgs. n. 159 del 2011, perché 20 maggio 2019 si era posto alla guida di un motociclo, pur essendo stato raggiunto da avviso orale ed avendo subito precedentemente la revoca della patente di guida.
Con sentenza del 12 gennaio 2023, la Corte di appello di Firenze, adita dall’imputato, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminava la pena in tre mesi di arresto.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato proscioglimento in applicazione del divieto di doppio giudizio, di cui all’art. 649 cod. proc. pen. La difesa afferma che il fatto storico contestat a COGNOME nell’imputazione era il medesimo per il quale, all’udienza del 17 novembre 2020, il Tribunale aveva già pronunciato sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., in relazione alla contestazione di guida, nonostante la revoca della patente, di un motociclo, in violazione dell’art. 116, commi 15 e 17, codice della strada. Ad avviso della difesa, il giudice del merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per il secondo reato, a fronte del divieto di bis in idem.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La difesa afferma che l’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 non è applicabile al soggetto raggiunto da avviso orale del questore concretizzatosi nel mero invito a “tenere una condotta conforme alla legge.” Per la difesa, l’avviso orale del questore non rientra nella fattispecie astratta di cui alla norma indicata, che si riferisce, piuttosto, a provvedimenti definitivi adottati dall’autorità giudiziaria.
3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza assoluta di motivazione in relazione ala mancata sostituzione della pena inflitta con la libertà controllata. La difesa afferma che, a fronte di espressa richiesta, il giudice di appello avrebbe omesso totalmente di esaminare la questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente per la sua capacità assorbente, è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che non integra il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente, o dopo che la stessa sia stata revocata, da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore, che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale (Sez. 1, n. 47713 del 27/10/2022, Rv. 283820-01).
1.2. In applicazione del richiamato principio di diritto, pienamente condivisibile, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che le doglianze difensive sull’argomento sono fondate, come sopra anticipato.
Il comportamento di guida senza patente è stato compiuto, come risulta dalla sentenza di appello, da parte di NOME COGNOME, che era stato destinatario soltanto di avviso orale da parte del questore. Il giudice del merito, quindi, avrebbe dovuto assolvere l’imputato in ordine al reato contestato, per insussistenza del fatto, contestato come violazione di una misura di prevenzione.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza un superfluo rinvio, perché il fatto di reato non sussiste. I restanti motivi di rico sono assorbiti.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma, 9 gennaio 2024.