Attenuanti Generiche: la Cassazione fissa i paletti per l’impugnazione
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è spesso un punto cruciale nei processi penali, potendo incidere significativamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 24874/2024) torna sul tema, chiarendo i limiti entro cui la decisione del giudice di merito di negare tale beneficio può essere contestata in sede di legittimità. La sentenza sottolinea un principio fondamentale: una valutazione ben motivata e priva di vizi logici non è sindacabile dalla Suprema Corte.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine da una condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato, emessa dal Tribunale di Livorno. La Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della prima sentenza, aveva rideterminato la pena inflitta a un imputato in sei mesi di arresto e 2.250,00 euro di ammenda. Nonostante la riforma parziale, i giudici di secondo grado avevano confermato il diniego delle attenuanti generiche.
L’imputato, tramite il proprio difensore, decideva quindi di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con cui la Corte d’Appello aveva escluso il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis del codice penale.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e la Decisione della Cassazione
Il cuore della questione sottoposta alla Suprema Corte non era se l’imputato meritasse o meno le attenuanti generiche, ma se il modo in cui i giudici d’appello avevano giustificato la loro decisione fosse legittimo. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, spiegando in modo netto le ragioni.
Il Collegio ha osservato che il motivo del ricorso non era deducibile in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare i fatti e le prove, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha stabilito che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello di Firenze per negare le attenuanti generiche era completa, logica e coerente con le emergenze processuali. I giudici di secondo grado avevano esposto chiaramente le ragioni della loro decisione, fondandola su elementi concreti emersi nel corso del processo. Una motivazione di questo tipo, priva di vizi logici evidenti o di palesi contraddizioni, diventa ‘insindacabile’ in sede di legittimità.
In altre parole, non è sufficiente che la difesa non sia d’accordo con la valutazione del giudice; per ottenere un annullamento in Cassazione, è necessario dimostrare un vero e proprio ‘vizio’ nel ragionamento del giudice, come un’argomentazione illogica o una motivazione totalmente assente. Poiché nel caso di specie tale vizio non sussisteva, il ricorso è stato respinto.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: la valutazione circa la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato con una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta. Se questa motivazione è presente, è logicamente strutturata e coerente con gli atti del processo, la decisione non può essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso basato su questo punto ha speranze di successo solo se si è in grado di evidenziare una palese e manifesta illogicità nel percorso argomentativo del giudice, e non una semplice divergenza di valutazione.
Perché il ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Perché il motivo presentato non era un errore di diritto, ma una critica alla valutazione di merito del giudice d’appello. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse logica e coerente, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la decisione di negare le attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizioni molto precise. È possibile farlo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Non è sufficiente sostenere che il giudice avrebbe dovuto valutare i fatti in modo diverso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24874 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24874 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 marzo 2023 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Livorno del 2 novembre 2020, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME nella misura di mesi sei di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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