Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione su quali elementi possono legittimamente giustificare il diniego di tale beneficio. La decisione sottolinea che l’assenza di elementi positivi è di per sé una ragione sufficiente per negare le attenuanti, anche senza la presenza di specifici fattori negativi.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di motivazione. Il fulcro del ricorso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel non concedere la riduzione di pena, basando la propria decisione su argomenti ritenuti illogici.
La Corte d’Appello aveva infatti negato le attenuanti evidenziando diversi fattori: la personalità fortemente negativa dell’imputato, gravato da precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, e la totale assenza di elementi positivamente valutabili. Anche le ammissioni fatte dall’imputato in sede di interrogatorio erano state ritenute irrilevanti, in quanto si limitavano a confermare fatti già ampiamente accertati dagli inquirenti.
La Decisione della Corte sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo addotto dal ricorrente non superava il vaglio di ammissibilità perché, nella sostanza, chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è quello di riesaminare il merito della vicenda, ma di controllare la correttezza logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto l’argomentazione della Corte d’Appello non solo plausibile nei fatti, ma anche ineccepibile sul piano giuridico. Si è richiamato un principio giurisprudenziale consolidato: la concessione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato che scaturisce automaticamente dalla mera assenza di elementi negativi.
In altre parole, non è sufficiente non avere ‘macchie’ particolarmente gravi per pretendere uno sconto di pena. Il giudice può, e deve, fondare la sua decisione sulla presenza di elementi positivi concreti che giustifichino una valutazione più favorevole della personalità del reo o delle modalità del fatto. L’assenza di tali elementi di segno positivo è una motivazione del tutto legittima per negare il beneficio. La Corte ha citato precedenti conformi (Cass. n. 32872/2022 e n. 24128/2021) per rafforzare questo principio.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un punto fondamentale nella prassi giudiziaria: la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio discrezionale basato su una valutazione complessiva della situazione. Per sperare di ottenere questo beneficio, non basta semplicemente evitare elementi negativi; è necessario che emergano elementi positivi concreti, come una reale resipiscenza, una collaborazione effettiva e non di facciata, o altre circostanze che possano positivamente connotare la personalità dell’imputato. La decisione di rigetto, se motivata dall’assenza di questi fattori, è da considerarsi pienamente legittima.
È obbligatorio per un giudice concedere le circostanze attenuanti generiche se mancano elementi negativi a carico dell’imputato?
No, la loro applicazione non è un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi. Il giudice può legittimamente negarle motivando la decisione con la mancanza di elementi o circostanze di segno positivo.
La personalità dell’imputato e i suoi precedenti penali possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, la Corte di Appello ha basato la sua decisione di negare le attenuanti, tra le altre cose, sulla personalità fortemente negativa dell’imputato e sulle sue precedenti condanne per delitti contro il patrimonio. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione legittima.
Le ammissioni parziali dell’imputato sono sufficienti per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Non necessariamente. Nel caso di specie, le ammissioni sono state considerate non positivamente valutabili perché si limitavano a fatti già accertati e, quindi, non sono state ritenute sufficienti per la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDITA NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che l’unico motivo dedotto da NOME COGNOME, con sui si denuncia vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis cod. pen., non supera il vaglio di ammissibilità perché nella sostanza sollecita nuovi apprezzamenti da sovrapporre a quelli, tutt’altro che illogici, del giudice del merito.
La Corte di appello ha posto a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche, oltre che la personalità fortemente negativa dell’imputato, gravato da più condanne per delitti contro il patrimonio, l’assenza di elementi positivamente valutabili, tale non potendo ritenersi le ammissioni in sede di interrogatorio perché limitate ai fatti già accertati.
Trattasi di argomentazione, oltre che plausibile in fatto, ineccepibile sul piano giuridico alla luce del consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale non costituendo l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, il mancato riconoscimento di tale beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (da ultimo Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590 – 01).
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro ammende. tremila in favore della Cassa delle
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.