Attenuanti Generiche: Quando e Perché il Giudice Può Negarle? Il Commento della Cassazione
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i criteri che guidano questa delicata valutazione, chiarendo perché un ricorso basato unicamente sul loro diniego possa essere dichiarato inammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso in esame riguarda un individuo condannato in Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e furto (art. 624 c.p.). L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando unicamente la mancata concessione delle attenuanti generiche. A suo avviso, la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato alcuni elementi a suo favore, negandogli così il beneficio di una riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. La decisione evidenzia un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, se esercitato con una motivazione logica e non contraddittoria, non è sindacabile in sede di legittimità.
I Criteri Valutati dal Giudice di Merito
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti sulla base di una serie di elementi ben precisi, ritenuti ostativi. La Cassazione ha confermato la correttezza di questo approccio, che teneva conto di:
* La gravità dei fatti: la natura e le modalità dei reati commessi.
* I precedenti penali: l’esistenza di altre condanne a carico dell’imputato, soprattutto se per reati della stessa natura (specifici).
* L’assenza di resipiscenza: la mancanza di qualsiasi segno di pentimento o ravvedimento da parte del reo.
* L’assenza di altri elementi positivi: la non sussistenza di ulteriori circostanze favorevoli (come il comportamento processuale o lo stile di vita) che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice
La motivazione della Cassazione ribadisce che il giudice non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi potenzialmente favorevoli all’imputato. È sufficiente che indichi le ragioni che ha ritenuto decisive e prevalenti per negare il beneficio. Quando il giudice fonda la sua decisione su elementi negativi di spessore, come la gravità del reato e i precedenti penali, la sua valutazione è considerata adeguatamente motivata. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in una terza istanza di giudizio per riesaminare il merito della vicenda, ma serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che per ottenere le attenuanti generiche, non basta semplicemente chiederle. È necessario che emergano elementi positivi concreti sulla personalità e la condotta dell’imputato, capaci di controbilanciare gli aspetti negativi del reato commesso. La presenza di un curriculum criminale e l’assenza di un sincero pentimento costituiscono ostacoli difficilmente superabili. La decisione rafforza l’importanza della motivazione del giudice di merito, il cui potere discrezionale, se correttamente esercitato, è insindacabile e determinante per la definizione della pena.
Per quali motivi il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su una valutazione complessiva che include la gravità dei fatti, i precedenti penali (anche specifici) dell’imputato, l’assenza di segni di pentimento (resipiscenza) e la mancanza di altri elementi positivi a favore del condannato.
La Corte di Cassazione può rivedere la decisione di un giudice di non concedere le attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice di merito è priva di motivazione, o se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice, che esercita un potere discrezionale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. 5924/24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337 e 624 cod. pen., con il quale si censura l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello, nell’esercizio del proprio potere discrezionale e con motivazione, per come argomentata, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, ha ritenuto ostativi alla concessione del beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. la gravità dei fatti, i precedenti penali, anche specifici, del ricorrente, l’assenza di elementi da cui desumere la resipiscenza del ricorrente, nonché l’assenza di ulteriori elementi positivamente valutabili a favore del predetto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024.