Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della derisione
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e in relazione, in assenza dell’impugnazione del Pm, alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del 22/11/2018 irr. il 10/1/2019 che non era stata revocata con la sentenza della Corte di Appello di Roma del 27 aprile 2022 poi annullata dalla Corte di Cassazione il 16/1/202:3.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, negativamente per l’odierno ricorrente, la mancanza di elementi positivi valutabili ai fini del ric noscimento delle stesse e il fatto che si fosse in presenza di un’attività illecit finalizzata alla locupletazione e che l’imputato svolgeva in favore di una pluralità di cessionari, movimentando quantitativi non esigui di cocaina benché, secondo la prospettazione difensiva, potesse contare sui proventi dell’attività lavorativa svolta. Ciò lo ha fatto -e non si vede perché non avrebbe potuto farlo ai fini del trattamento sanzioNOMErio- valutando che le conversazioni telefoniche intercettate forniscono un quadro dell’attività illecita dell’imputato ben differente da quella da lui rappresentata nella memoria depositata all’udienza del 12.3.2021. Le transazioni rivelate dai dialoghi avevano a oggetto svariati grammi di cocaina, tant’è che il debito accumulato da uno solo dei soggetti riforniti dall’imputato, ossia NOME COGNOME, alla data del 14.11.2018, ammontava a 500,00. la prova che l’attività illecita di COGNOME aveva una portata ben maggiore di quella rappresentata nella memoria è rivelata dall’esito della perquisizione domiciliare del 21.11.2018 che permise il sequestro di “un foglio contenente nomi correlati da importi di denaro, una busta contenente sostanza da taglio e materiale per il confezionamento”.
In sentenza, peraltro, si dà anche conto che l’allegazione difensiva secondo la quale l’imputato, dopo la liberazione, si è impegNOME nel lavoro non trova nell’in-
carta processuale riscontro alcuno. E che in un tale contesto non si ravvisano elementi suscettibili di positivo apprezzamento che possano giustificare il riconoscimento della circostanza invocata dal difensore.
Il provvedimento impugNOME appare, dunque, collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’as solvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun que rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli NOME da tale valutazione (cos Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
In caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’articolo 62bis c.p. operata con il d.l. 23.5.2008 n. 2002 convertito con modif. dalla I. 24.7.2008 n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente, come avvenuto nel caso che ci occupa, che il giudice si limiti a dare conto in motivazione di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr. ex multis Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME ed NOME, Rv. 260610 – 01; conf. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01;)
In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzioNOMErio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’ imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senz
che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed NOME, Rv. 219891; Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, COGNOME, Rv. 192381; Sez. 1 n. 12496 del 21/9/1999, COGNOME ed NOME, Rv. 214570; Sez. 6, n. 13048 del 20/6/2000, COGNOME ed NOME, Rv. 217882).
2.2. Manifestamente infondata appare la denuncia di una violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. laddove la Corte territoriale ha ritenuto, sul rilievo che, risultando la pena complessivamente irrogata per il reato continuato configurato dal GIP superiore ai limiti di cui all’art. 163, comma 1, cod. pen. si imponesse la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a COGNOME con la sentenza in data 22.11.2018, irr. il 10.1.2019.
L’intervenuto annullamento limitatamente al trattamento sanzioNOMErio lasciava, intatto, in capo al giudice di appello, il potere di revocare la sospensione condizionale della pena perché eccedente i limiti ex art. 163, comma 1, cod. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/06/2024