Attenuanti Generiche: Un Precedente Penale Può Bastare per Negarle?
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più importanti a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base al caso concreto. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di un precedente penale può essere, da sola, una ragione sufficiente per negarle. Analizziamo questa decisione per capire le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90). L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, ha presentato ricorso per Cassazione. Il motivo principale del ricorso era incentrato sulla decisione dei giudici di merito di non concedere le attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La difesa sosteneva che tale diniego fosse basato su un’interpretazione erronea della legge e sollevava anche una questione di legittimità costituzionale, lamentando una presunta violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.).
Il Ruolo delle Attenuanti Generiche nel Processo Penale
Le attenuanti generiche sono circostanze che consentono al giudice di diminuire la pena tenendo conto di aspetti favorevoli all’imputato non espressamente previsti da altre norme. La loro funzione è quella di adeguare la sanzione alla specifica personalità del reo e alle peculiarità del fatto commesso.
Il giudice, nel decidere se concederle o meno, deve compiere una valutazione complessiva. La questione al centro del dibattito era se un singolo elemento negativo, come un precedente penale, potesse prevalere su ogni altra possibile considerazione positiva, giustificando il diniego.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello. Le motivazioni fornite sono chiare e si basano su un orientamento giurisprudenziale consolidato.
In primo luogo, i giudici hanno ritenuto che la motivazione della corte di merito fosse adeguata e logica. La decisione di negare le attenuanti era stata fondata su due elementi specifici: la personalità negativa dell’imputato e la presenza di un recente precedente specifico. Questo, secondo la Cassazione, è più che sufficiente a sostenere il diniego.
In secondo luogo, la Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (n. 3896 del 2016), la quale afferma che il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singola deduzione difensiva. È sufficiente che indichi gli elementi di preponderante rilevanza che ostacolano la concessione del beneficio. In quest’ottica, i precedenti penali possono essere considerati un elemento talmente rilevante da giustificare, anche da soli, il diniego. Questo perché, implicitamente, la loro valutazione si traduce in un giudizio di disvalore sulla personalità dell’imputato.
Infine, la questione di legittimità costituzionale è stata giudicata “manifestamente infondata”, poiché la difesa l’aveva posta in termini generici, senza specificare in che modo l’interpretazione seguita dai giudici violasse il principio di eguaglianza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza rafforza un principio chiave nella valutazione delle attenuanti generiche: l’ampia discrezionalità del giudice di merito. La decisione chiarisce che il passato criminale di un imputato non è un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale che può orientare il giudizio sulla sua personalità.
Per gli avvocati, ciò significa che, per ottenere le attenuanti in presenza di precedenti, è necessario fornire elementi positivi particolarmente forti e concreti, in grado di controbilanciare il giudizio negativo che scaturisce dalla storia penale del cliente. Per gli imputati, è un monito: il comportamento passato ha un peso determinante nel processo penale e può precludere l’accesso a benefici importanti come la riduzione della pena.
È sufficiente un solo precedente penale per negare la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato anche solo sulla base dei precedenti penali dell’imputato, poiché questi sono considerati un elemento sufficiente per formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse sostenuta da una motivazione logica e coerente (basata sulla personalità negativa dell’imputato e su un precedente specifico) e perché la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in modo troppo generico.
Quale articolo di legge regola le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono disciplinate dall’articolo 62-bis del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23825 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23825 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole dell’erronea interpretazione dell’art. 62-bis cod. pen. in relazione al diniego della concessione delle attenuati generiche, sollecitando la rinnessione degli atti alla Corte costituzionale per contrarietà del citato articolo all’art. 3 Cost.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da un recente precedente specifico;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità ed alla interpretazione che la costante giurisprudenza di questa Corte ha offerto in plurime pronunce (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 – 01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”);
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata perché genericamente posta, non avendo la difesa precisato i profili di contrarietà al principio di eguaglianza che scaturiscono dalla interpretazione seguita dal giudice di merito, conforme a quella di questa Corte.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 15 maggio 2024
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Il Consigliere estensore