Attenuanti Generiche: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, torna a ribadire i principi che governano questa materia, sottolineando come la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali, possa da sola giustificare il diniego del beneficio. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro il Diniego
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato in primo grado e in appello per una violazione del Codice della Strada. La difesa lamentava l’erronea applicazione della legge penale da parte della Corte d’Appello, la quale aveva negato la concessione delle attenuanti generiche. Il motivo di ricorso si fondava essenzialmente su questa unica doglianza, chiedendo alla Suprema Corte di rivedere la decisione dei giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Ruolo dei Precedenti Penali
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi presentati dalla difesa erano generici, non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e si ponevano in contrasto con i principi giurisprudenziali consolidati.
La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici d’appello fosse sorretta da una motivazione logica e coerente. In particolare, il diniego delle attenuanti generiche era stato fondato su un elemento specifico e decisivo: la personalità negativa dell’imputato. Tale valutazione era a sua volta basata sui numerosi precedenti penali, anche specifici, a carico del soggetto. Questo singolo elemento, secondo la Cassazione, è più che sufficiente a giustificare la mancata concessione del beneficio.
Un punto interessante toccato dalla Corte riguarda l’irrilevanza del fatto che, in una fase precedente del procedimento (specificamente, nell’emissione di un decreto penale di condanna), le attenuanti fossero state concesse. I giudici hanno chiarito che le due decisioni sono completamente autonome: la prima è frutto di una delibazione sommaria, mentre la seconda, quella del processo di merito, si basa su una valutazione completa all’esito del giudizio.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato, richiamando una precedente sentenza (Cass. n. 23903/2020). Il giudice, nel decidere sulla concessione o meno delle attenuanti generiche, ha il potere di limitare la sua analisi a uno solo degli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole). Se ritiene che un singolo elemento sia prevalente e decisivo, può basare la sua intera motivazione su di esso. Nel caso di specie, la personalità dell’imputato, gravato da un curriculum criminale significativo, è stata considerata un fattore talmente negativo da assorbire ogni altra possibile valutazione favorevole e da giustificare pienamente il rifiuto del beneficio.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per la pratica forense: la richiesta di attenuanti generiche non può essere una mera formula di stile. È necessario che la difesa articoli argomenti specifici che possano superare eventuali elementi negativi a carico dell’imputato. La presenza di precedenti penali, soprattutto se specifici, rappresenta un ostacolo significativo che richiede una contro-argomentazione solida e ben fondata. La decisione conferma, inoltre, l’ampia discrezionalità del giudice di merito in questa valutazione, un potere che, se esercitato con motivazione logica e non contraddittoria, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
Un giudice può negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì. Secondo la Corte, il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 c.p., come la personalità negativa del colpevole desunta dai suoi numerosi precedenti penali, per giustificare il diniego del beneficio.
Se in un decreto penale di condanna sono state concesse le attenuanti, devono essere riconosciute anche nel successivo giudizio?
No. Le due decisioni sono considerate del tutto autonome. La valutazione fatta in sede di emissione di un decreto penale è sommaria e non vincola il giudice del successivo processo, che compie una valutazione piena all’esito del giudizio.
Cosa comporta un ricorso in Cassazione ritenuto generico e privo di confronto con la sentenza impugnata?
Un ricorso con tali caratteristiche viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non entra nel merito delle questioni sollevate e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 116, comma 15, cod. strada.
Rilevato che la difesa, nel motivo unico proposto, lamenta erronea applicazione della legge penale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Considerato che risulta irrilevante la circostanza che nel decreto penale di condanna siano state concesse le circostanze attenuanti generiche, essendo del tutto autonome le due decisioni (la prima assunta in sede di emissione del decreto del decreto penale di condanna a seguito di una delibazione sommaria, la seconda assunta all’esito del giudizio).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Il Consigliere estensore
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