Attenuante Danno Patrimoniale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione dell’attenuante danno patrimoniale, prevista dall’art. 62, n. 4 c.p., rappresenta spesso un punto cruciale nei processi penali. Tuttavia, quando è possibile contestarne la mancata concessione davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza ha ribadito i limiti del giudizio di legittimità, chiarendo che le censure basate su mere valutazioni di fatto sono destinate all’inammissibilità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava, tra le altre cose, la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale aveva errato nel non riconoscere che il lucro derivante dall’attività illecita contestata (legata a sostanze stupefacenti) fosse di lieve entità. Oltre a ciò, veniva contestata la mancata restituzione di somme di denaro sottoposte a sequestro.
I Limiti del Ricorso e l’Attenuante Danno Patrimoniale
Il ricorso si fondava su due motivi principali:
1. Erronea applicazione della legge penale: Si contestava il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 c.p., sostenendo che il danno e il lucro fossero di entità lieve.
2. Violazione processuale: Si lamentava la violazione dell’art. 316 c.p.p. per la mancata restituzione delle somme sequestrate.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto che tali motivi non superassero il vaglio di ammissibilità proprio del giudizio di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa non costituivano una critica alla corretta applicazione della legge, bensì una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: la Distinzione tra Fatto e Diritto
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché i rilievi sollevati non potevano essere accolti. Per quanto riguarda la mancata applicazione dell’attenuante danno patrimoniale, i giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva già fornito una motivazione logica e coerente. In particolare, il giudice di merito aveva escluso la lieve entità del lucro basandosi sul “valore economico del quantitativo non modesto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo”.
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Le lamentele dell’imputato erano state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di riproporre profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti con argomenti giuridici corretti. Non spetta alla Cassazione stabilire se la quantità di stupefacente fosse ‘modesta’ o meno, ma solo verificare se la motivazione del giudice precedente fosse logica e non contraddittoria.
Anche riguardo al sequestro delle somme, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse conforme ai criteri interpretativi consolidati e che i rilievi difensivi fossero “eccentrici”, cioè non pertinenti rispetto alle argomentazioni giuridiche della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: per contestare efficacemente in Cassazione il diniego di una circostanza attenuante, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario dimostrare un vizio di motivazione (come illogicità, contraddittorietà o carenza) o un’erronea interpretazione della norma di legge. Proporre una semplice rilettura delle prove o delle circostanze di fatto conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Quando un ricorso per la mancata applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale è considerato inammissibile dalla Cassazione?
È considerato inammissibile quando si basa su mere doglianze di fatto, ovvero cerca di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito, il quale ha fornito una motivazione logica e coerente per negare l’attenuante.
Perché la Corte ha negato l’attenuante del danno di lieve entità nel caso di specie?
La Corte territoriale ha negato l’attenuante perché il valore economico del quantitativo di stupefacente trovato in possesso dell’imputato non era modesto, escludendo così la possibilità di configurare un lucro di lieve entità. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione corretta.
Cosa significa che i rilievi difensivi sono ‘eccentrici’ rispetto alla motivazione?
Significa che gli argomenti presentati dalla difesa non si confrontano direttamente con le ragioni specifiche fornite dal giudice nella sua decisione, ma si discostano da esse, risultando quindi irrilevanti per contestare la logicità della motivazione stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23828 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23828 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE a mezzo del difensore;
Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea interpretazione, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; 3. Violazione dell’art. 316 cod. proc. pen. in ordine alla mancata restituzione delle somme in sequestro.
Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente;
ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c. laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico del quantitativo non modesto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo ).
ritenuto, quanto alla doglianza riguardante il sequestro conservativo della somma di danaro, che la motivazione risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 20923 del 15/03/2012 Cc. (dep. 30/05/2012 ) Rv. 252865) e che i rilievi difensivi risultano eccentrici rispetto alle argomentazioni illustrate in motivazione.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il PrsiIente