Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (cui 03LUO3Y) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, rimettendo gli atti alla Corte d’appello per l’ulteriore corso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28/11/2023 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Bologna emessa il 14/09/2023, di condanna alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali, in quanto proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare con contestuale dichiarazione o elezione di domicilio, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, trattandosi di imputato rispetto al quale si era proceduto in assenza (art. 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.).
Avverso l’ordinanza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il suddetto imputato, tramite difensore di fiducia, munito di specifico mandato a
impugnare, eccependo con un unico motivo l’inosservanza o erronea applicazione della normativa processuale di riferimento (artt. 156, comma 1 e 4, 157 ter, comma 3, 420, comma 2 ter, 581 comma 1-ter e 1-quater cod. proc. pen.), in quanto lo NOME era stato giudicato in presenza, avendo partecipato di persona al processo di primo grado (alla prima udienza del 30 maggio 2023 era presente, come risultava dal relativo verbale mentre a quella successiva – in esito alla quale il processo era stato definito – aveva rinunciato a comparire perché detenuto per altra causa); inoltre, la presenza dell’imputato doveva ritenersi pacifica sotto altro profilo, in ragione della rappresentanza in udienza da parte del difensore di fiducia, munito di procura speciale ai fini della richiesta di ammissione ad un procedimento con rito abbreviato.
3. Il ricorso è fondato.
La corte territoriale non ha tenuto, infatti’ conto che il giudizio di primo grado si è svolto con le forme del rito abbreviato, a seguito di richiesta del difensore di fiducia, munito di procura speciale.
Ha precisato la giurisprudenza di legittimità che la previsione di cui all’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza, non trova applicazione in caso di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato richiesto dal procuratore speciale dell’imputato, da intendersi presente in giudizio ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ragione della scelta del rito effettuata, essendo irrilevante che la sentenza lo abbia indicato assente (Sez. 3, n. 43835 del 12/10/2023, C., Rv. 285332).
La richiesta di giudizio abbreviato mediante il procuratore speciale costituisce, pertanto, un caso di presenza ex lege, perché il rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, che rappresenta, oltre ad assistere, l’imputato, dà garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo.
Il principio, pur essendo stato affermato con riferimento ai termini ad impugnare, sottende, tuttavia, una ratio senz’altro riferibile anche ad altri istituti, quali il mandato ad impugnare, posto che l’esigenza avvertita dal legislatore alla base del comma 1-quater dell’art. 581 cod. proc. pen. – volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un’opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis non è ravvisabile nei casi di appello avverso sentenza emessa con rito abbreviato richiesto dal procuratore speciale, in quanto
la volontà impugnatoria deve ritenersi prosecuzione del mandato per quel procedimento, sull’esito del quale non sussistono dubbi di conoscenza.
Si desume, infatti, in virtù del potere di rappresentanza conferito, che il difensore sia certamente in contatto con il proprio assistito e possa fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole, mediante proposizione dell’impugnazione.
In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio perché emessa sull’erroneo presupposto che l’imputato fosse da considerarsi assente in primo grado e che, quindi, dovesse adempiere alle formalità previste dall’581, comma 1ter e 1-quater, cod. proc. pen. ai fini della rituale proposizione dell’appello; di conseguenza, gli atti sono trasmessi alla Corte di appello per lo svolgimento del giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 08/03/2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pre idente