Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24530 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24530 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG ANTONIETTA PICARDI INDIRIZZO
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udito
procedimento a trattazione scritta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Bari – costituito ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen ) in data 28 settembre 2023- ha confermato nei confronti di COGNOME NOME il titolo cautelare genetico (ordinanza GIP del 7 settembre 2023).
Il titolo cautelare riguarda la contestazione provvisoria di tentato omici commesso in danno di COGNOME NOME in data 1 luglio 2022, aggravato ai sensi dell’art.416 bis.1 cod.pen. .
Le fonti di prova utilizzate in riferimento al giudizio di gravità indiziaria risu essere rappresentate da:
le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, su quanto accaduto nel pomeriggio del 1 luglio 2022 nel quartiere San Paolo di Bari (esplosione di più colpi di arma da fuoco verso la sua persona da parte di un soggetto che viaggiava a bordo di uno scooter a una distanza di circa trenta metri) ;
l’avvenuto rinvenimento di due bossoli in sede di sopralluogo nel posto indicato dallo stesso COGNOME;
i contenuti dei supporti video delle telecamere riportati, nella descrizio dei fatti, a pag. 4 della decisione impugnata;
i contenuti delle intercettazioni relative al fatto ed ai suoi prob antecedenti causali (riportate da pag.4 a pag.20 del provvedimento impugnato).
Secondo il Tribunale vi è piena gravità indiziaria sia in rapporto a identificazione dello ‘sparatore’ in COGNOME NOME che in riferimento all qualificazione giuridica del fatto. Circa tale ultimo aspetto (unico contestato nel ricorso) va evidenziato ch il Tribunale indica come elementi di prova in punto di ricorrenza dell’animus necandi : a) le dichiarazioni rese dalla persona offesa sulla dinamica dei fatti; b) i contenuti delle conversazioni captate, con particolare riferimen a talune espressioni attribuite a COGNOME NOME, indicative dell particolare animosità insorta tra i due gruppi contrapposti.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui s
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deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. E’ stata, inoltre, prodotta memoria di rep alle conclusioni del PM in cui si ribadiscono gli argomenti difensivi.
4.1 La difesa ritaglia la critica su questo punto specifico della vicen evidenziando che le evidenze in punto di animus necandi sarebbero incerte e non correttamente valutate. Si tratta, in sostanza, di brani di conversazio inter alios, da cui non potrebbe ricavarsi la ricostruzione della volontà dell’indagato. Inoltre nessun elemento di prova offre certezza circa la esat dinamica dei fatto e, soprattutto, circa la traiettoria dei colpi. La sola vittima (ed un fratello della medesima) afferma che i colpi furono
esplosi verso la persona del COGNOME.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza e l genericità dei motivi addotti.
5.1 Ed invero la critica tende ad evitare il confronto ‘complessivo’ con contenuto della decisione ed enuclea dalla motivazione solo il ragionamento di sintesi in punto di qualificazione giuridica del fatto (in termini di ten omicidio).
Tale modus operandi nella redazione dell’atto di ricorso ricade nel vizio di genericità, posto che è l’intera motivazione che illustra la profonda dinamica conflitto insorta tra i COGNOME e i COGNOME, quantomeno dal giorno antecedent al fatto oggetto di contestazione. Con tali aspetti il ricorrente non si confr minimamente.
5.2 Va ricordato, infatti, che dalle conversazioni riportate nella decisio impugnata si evince, in modo non illogico e dunque non rivalutabile, che la sera precedente vi era stata una lite con scontro fisico tra COGNOME NOME COGNOME NOME. Quest’ultimo, secondo i contenuti delle captazioni, avrebbe minacciato di morte il COGNOME.
Ciò rende non illogico – quantomeno nella attuale fase procedimentale – il ragionamento seguito in sede di merito per cui la aggressione armata portata il giorno successivo dal COGNOME verso la persona di COGNOME NOME era la prosecuzione di un conflitto già insorto, con volontà del COGNOME di colpire il COGNOME.
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A
La volontà omicida – quantomeno con dolo alternativo di gravi lesioni o mortenon è stata pertanto desunta esclusivamente dal narrato della vittima (aspetto che ha trovato più di un riscontro, per come si è detto in sede di merito) ma da una serie di elementi conoscitivi che i giudici del merito risultano avere valutato in modo non illogico né incompleto. Da ciò la inammissibilità del proposto ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 comma comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 27 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente