Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 24376 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 24376 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME
COGNOME, che ha chiesto di rigettare il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 ottobre 2023, il Tribunale di Firenze – Sezione Riesame -, nel rigettare il ricorso proposto da COGNOME NOME, ha confermato l’ordinanza emessa il 28 agosto 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., bancarotta fraudolenta per operazioni dolose ex art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e false comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. civ.
L’indagato, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe – in qualità di amministratore di diritto e “prestanome” di diverse società, tutte dichiarate fallite – sottratto o distrutto le scritture contabili, causato con operazioni dolose il fallimento delle suddette società (specie a causa del mancato pagamento delle obbligazioni tributarie, previdenziali e contributive) ed esposto nei bilanci fatti non corrispondenti al vero.
Avverso l’ordinanza, l’indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1 Con un primo motivo, deduce i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente contesta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sotto due diversi profili.
In primo luogo, sostiene che i giudici di merito avrebbero desunto la gravità indiziaria unicamente dal ruolo di amministratore svolto dal COGNOME nelle varie società, senza, però, considerare che lo stesso, dal 22 luglio 2021, era stato sottoposto alla pena accessoria di cui all’art. 2382 cod. civ., che gli avrebbe impedito di «svolgere qualsiasi attività amministrativa».
Sotto altro profilo, sostiene che l’indagato non potrebbe essere ritenuto effettivamente responsabile dei reati a lui contestati, atteso che sarebbe un mero “prestanome”. Non svolgendo alcun effettivo ruolo nelle società, non avrebbe potuto causarne dolosamente il dissesto.
2.2 Con un secondo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, mancherebbe il pericolo di reiterazione del reato, in quanto la pena accessoria ex art. 2382 cod. civ., cui l’indagato è tuttora sottoposto, non gli permetterebbe di commettere delitti dello stesso tipo di quelli contestati. Inoltre, considerato che, a causa delle indagini in corso, sarebbe venuta meno «l’organizzazione asseritamente presieduta da NOME COGNOME», sarebbero venute meno pure tutte le possibili occasioni di recidiva.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
L’imputato ha depositato una memoria scritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Quanto al primo profilo di censura, va rilevato che il COGNOME è soggetto alla pena accessoria solo dal 22 luglio 2021, mentre tutti reati a lui contestati si riferiscono anche a fatti anteriori a quella data. È evidente che l’applicazione della pena accessoria è priva di qualsiasi rilevanza rispetto a condotte avvenute prima della sua applicazione.
Quanto alle deduzioni relative al ruolo di mero “prestanome” che l’indagato avrebbe rivestito, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte: «in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per i tramite dell’amministratore di fatto» (Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 263225); «in tema di reati fallimentari, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita (cosiddetta testa di legno), in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato, tale da impedire la ricostruzione del movimento degli affari» (Sez. 5, n. 43977 del 14/7/2017, Pastechi, Rv. 271754).
Tanto premesso in diritto, va rilevato che, nel caso in esame, i giudici di merito hanno evidenziato svariate conversazioni intercettate, dalle quali emergeva che il COGNOME era pienamente consapevole di come le società venissero gestite dal coindagato COGNOME (amministratore di fatto delle fallite) e, in particolare, della sottrazione dei libri contabili e degli inadempimenti delle obbligazioni tributarie (cfr. pagine 15 e 16 dell’ordinanza impugnata).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso è privo della necessaria specificità estrinseca, in quanto meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nell’ordinanza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 17 dell’ordinanza), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
Il Tribunale, in particolare, ha rilevato che: dagli atti, emergeva che la formale applicazione della pena accessoria non aveva impedito all’indagato di «continuare a prestare la propria collaborazione col COGNOME, di concerto con il COGNOME», in
attività illecite legate alle vicende delle società in questione; la circostanza che sarebbe venuta meno l’organizzazione del COGNOME, peraltro, non escludeva il pericolo che l’indagato potesse, comunque, reiterare il reato.
Non può essere presa in considerazione la memoria difensiva sottoscritta personalmente dall’indagato, in quanto, «nel giudizio per cassazione, le memorie difensive non possono essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall’art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 6, n. 31560 del 03/04/2019, COGNOME, Rv. 276782).
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23 febbraio 2024.