Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24525 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24525 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME, volta a ottenere l’espunzione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991 dal reato di cui al capo 6) dell’imputazione giudicata con sentenza della stessa Corte di appello in data 14 luglio 2020, irrevocabile il 29.10.2021, riportato al n. 3 dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore generale presso detta Corte di appello in data 13 dicembre 2021.
A sostegno della decisione, ha osservato che l’aggravante in esame era certamente contestata, con riferimento al reato di usura di cui al capo 6) dell’imputazione, e motivata dal Giudice di primo con riferimento anche a tale capo d’imputazione, poiché vi era l’espresso riferimento all’appartenenza del condanNOME al RAGIONE_SOCIALE e all’uso strumentale del ruolo di rilievo in esso rivestito per accrescere l’efficacia intimidatoria delle minacce realizzate.
Ha, inoltre, rilevato a conforto di tale affermazione, che il Giudice di merito, nella parametrazione della pena, aveva applicato esclusivamente l’aumento per l’aggravante speciale della recidiva, prestando ossequio alla regola di cui all’art. 63, quarto comma, cod. pen.
Avverso il suddetto provvedimento COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione e deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991.
Il ricorrente – dopo aver premesso di avere specificato, nell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, l’interesse a vedersi esclusa l’aggravante de qua dal capo di imputazione indicato nell’ordine di esecuzione e, tanto, a prescindere dall’omessa applicazione da parte del giudice di merito del relativo aumento – ha avversato l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione rilevando che l’aggravante in parola non è stata contestata al capo 6) dell’imputazione né sotto il profilo fattuale, né con l’indicazione degli articoli di legge violati.
Pertanto, indipendentemente da qualunque considerazione sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante (eventualmente inferibile dalla motivazione dei giudici di merito), resterebbe insuperabile il dato oggettivo della sua mancata contestazione, richiamando il principio secondo cui il titolo di reato della sentenza di condanna da eseguire debba essere individuato sulla base dell’imputazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 18 dicembre 2023, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il provvedimento impugNOME afferma che «dall’esame delle pronunce di primo e secondo grado, l’aggravante in parola (n.d.r. quella di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991) risulta contestata anche con riferimento al capo 6)» e che la stessa è stata altresì ritenuta sussistente, tanto evincendosi dall’esplicito riferimento all’appartenenza del condanNOME al RAGIONE_SOCIALE e all’uso strumentale del ruolo in esso rivestito per accrescere l’efficacia intimidatoria della condotta.
Osserva, tuttavia, il Collegio che l’avvenuta contestazione dell’aggravante in parola è affatto dubbia.
E, infatti, nell’imputazione di cui al capo 6) riportata nell’intestazione della sentenza della Corte di appello, l’aggravante di cui all’art. 7 dl. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991, non risulta contestata né con l’indicazione dell’articolo di legge, né in fatto, laddove nell’intestazione della sentenza di primo grado, alla formale indicazione dell’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 corrisponde l’indicazione, in fatto, dell’avere commesso il reato pur essendo l’imputato sottoposto, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione, con ciò facendosi riferimento alla diversa aggravante di cui all’art. 7 legge n. 575 del 31 maggio 1965.
Il Giudice dell’esecuzione, pertanto – a fronte della chiara richiesta del condanNOME di escludere l’insussistente aggravante mafiosa dal capo 6) della sentenza riportata al n. 3) dell’ordine di esecuzione di pene concorrenti del 13 dicembre 2021 – non ha svolto una puntuale e doverosa verifica del giudicato.
Preliminare era invece la verifica dell’avvenuta contestazione dell’aggravante de qua e soprattutto se la stessa fosse stata ritenuta sussistente dai Giudici di merito ovvero erroneamente inserita, per mero errore materiale, nell’ordine di esecuzione.
La Corte di appello ha, dunque, trascurato l’orientamento più volte espresso da questa Corte secondo cui «in tema di esecuzione della pena e delle misure di sicurezza reali, il giudice è tenuto a interpretare il giudicato e a renderne
esplicito il contenuto ed i limiti ricavando dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari ai fini dell’accoglimento o meno dell’istanza» (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266624; Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, COGNOME, Rv. 275063).
Corollario di tale principio è quello secondo cui il giudice dell’esecuzione, adito ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen., nei casi di dubbio, è tenuto ad avvalersi dei poteri d’interpretazione e d’integrazione della sentenza, di cui all’art. 666, 5 comma, cod. proc. pen. e che, a tale fine, nel rendere esplicita la portata del giudicato, deve avvalersi degli elementi non solo desumibili dalla sentenza, ma anche dagli altri atti processuali, con l’esclusivo limite di immodificabilità del giudicato.
Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Catania che, libera negli esiti, si atterrà ai principi suindicati, e verificherà se l’aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991, convertito in I. n. 203 del 1991, sia stata contestata, in diritto ovvero in fatto, anche con riferimento al capo 6) della sentenza della Corte di appello di Catania e se, in caso affermativo, la stessa sia stata o no esclusa dal giudice di merito, avendo riguardo al cenNOME limite dell’impossibilità di incidere sul giudicato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania.
Così deciso il 13 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente