Affidamento in Prova Terapeutico: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dello Stato di Dipendenza Attuale
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui presupposti per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova terapeutico. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile un ricorso, ha ribadito un principio cardine: senza un’attuale e certificata condizione di tossicodipendenza, la porta a questo specifico percorso di recupero alternativo al carcere rimane chiusa. Analizziamo i dettagli della vicenda e le motivazioni giuridiche alla base della decisione.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato presentava istanza al Tribunale di Sorveglianza per essere ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova terapeutico, disciplinata dall’art. 94 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). Questa misura consente a persone con problemi di dipendenza di scontare la pena attraverso un programma terapeutico e socio-riabilitativo, anziché in un istituto penitenziario.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, tuttavia, respingeva la richiesta, dichiarando l’istanza inammissibile. Contro questa decisione, il condannato proponeva ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall’istruttoria, ignorando prove che avrebbero dimostrato lo stato di dipendenza del suo assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno qualificato le doglianze come mere critiche di fatto, non idonee a costituire un valido motivo di ricorso in sede di legittimità. Il ruolo della Cassazione, infatti, non è quello di rivalutare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione del giudice di merito.
Le Motivazioni: Requisito Indispensabile per l’Affidamento in Prova Terapeutico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha confermato la correttezza dell’ordinanza impugnata. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza aveva evidenziato, sulla base di una certificazione del Serd (Servizio per le Dipendenze), l’assenza del cosiddetto ‘elemento soggettivo’ necessario per l’applicazione della misura.
In termini chiari, mancava la prova di uno stato di dipendenza attuale. L’articolo 94 del d.P.R. 309/1990 è finalizzato a favorire il recupero di chi è attualmente tossicodipendente. Se questa condizione non sussiste, viene meno il presupposto logico e giuridico per avviare un programma terapeutico in alternativa alla detenzione. La Corte ha sottolineato che la motivazione del Tribunale era logica, coerente e priva di contraddizioni, e pertanto non censurabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale: l’accesso all’affidamento in prova terapeutico non è automatico ma è subordinato alla rigorosa verifica di specifici presupposti. Il requisito dell’attualità dello stato di tossicodipendenza è un pilastro della norma, poiché la finalità è curare una patologia in corso, non una condizione passata. La decisione serve da monito: le istanze per l’ottenimento di misure alternative devono essere fondate su prove concrete e attuali, specialmente su certificazioni mediche aggiornate che attestino la sussistenza della condizione di dipendenza e la conseguente necessità di un percorso terapeutico. In assenza di tale presupposto, il ricorso non solo verrà respinto, ma potrà essere sanzionato con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché è stato negato l’affidamento in prova terapeutico in questo caso?
È stato negato perché, secondo la certificazione del servizio pubblico per le dipendenze (Serd), non sussisteva l’attualità dello stato di dipendenza del richiedente. Questo requisito è considerato indispensabile per poter accedere alla misura.
Qual è il requisito soggettivo fondamentale per ottenere l’affidamento terapeutico?
Il provvedimento evidenzia come requisito soggettivo necessario l’attualità dello stato di dipendenza da sostanze stupefacenti. Da questa condizione deriva la necessità di un programma terapeutico, che è il cuore della misura alternativa.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le critiche mosse all’ordinanza precedente erano aspecifiche e si limitavano a contestare la valutazione dei fatti senza sollevare valide questioni di diritto. Le argomentazioni non erano supportate da ragioni giuridiche o fattuali idonee a sostenere le richieste.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Firenze inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova disciplinato dall’ar ottobre 1990, n 309.
Ricorre per cassazione il condannato, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e denunciando violazione di vizio della motivazione, in ordine all’applicazione del disposto dell’art. 94 d.P.R. 0 n. 309.
Le doglianze poste a fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, i costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordina abbia valutato solo parzialmente gli elementi emersi dall’istruttoria, dalla quale sarebbe dovuto rilevare lo status di dipendenza del COGNOME. Dette censure, altresì, app aspecifiche nonché prive di ragioni di diritto e di fatto che sorreggano le provvedimento impugnato, invero, in piena applicazione del disposto dell’art. 94 T evidenzia come dalla certificazione del Serd, versata in atti, non sussista il soggettivo” necessario all’applicazione della misura alternativa de qua, oss a l’attualità dello sta di dipendenza (nonché, evidentemente, il conseguente programma terapeutico). La mot posta a fondamento dell’impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo stigma in sede di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese pro – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.