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Vendita da piazza a piazza, garanzia per i vizi

Vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna si libera solo dell’obbligazione di consegna, permanendo la garanzia per i vizi della stessa

Pubblicato il 20 August 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

Magistrati:

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 105/2018 pubblicata il 18/08/2018

Oggetto: Vendita di cose mobili

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 31/2017 R.G.

promossa da

XXX, p.i., in persona del legale rappresentante, con sede legale in, rappresentata e difesa dall’Avv. dello studio associato in Bolzano, con domicilio eletto presso i medesimi giusta procura generale alle liti di data 04.10.1998 per autentica Notaio dimessa nel fascicolo di primo grado

– appellante –
contro

YYY, p.i., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 39100 Bolzano, rappresentata e difesa dagli avv.ti del Foro di Bolzano con domicilio eletto presso il loro studio in 39100 Bolzano, giusta delega rilasciata su foglio separato e inserita nella busta telematica nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale di data 02.05.2017

– appellata ed appellante incidentale – nonché contro

ZZZ, p.i., in persona dei procuratori, con sede legale in, rappresentata e difesa giusta procura a margine/allegata alla comparsa di costituzione e risposta di data 04.05.2017, dall’avv. con studio in Bolzano domiciliatario

– appellata ed appellante incidentale –

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 458/2016 del Tribunale di Bolzano di data 29.03.2016/30.03.2016 – Vendita di cose mobili –

Causa trattenuta in decisione all’udienza del 14.03.2018 con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparsa conclusionali del 14.05.2018 e quello del 04.06.2018 per il deposito di memorie, sulle seguenti
CONCLUSIONI

dei procuratori di parte appellante:

Voglia la Corte di Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, in riforma della sentenza nr. 458/2016 del Tribunale di Bolzano, così giudicare: nel merito in via principale:

1) accertare e dichiarare che la YYY ha fornito alla XXX il quantitativo di zucchero semolato sfuso, identificato dal lotto nr. 10184589, inquinato da vespe;

2) condannare conseguentemente la YYY al risarcimento di tutti i danni subiti dalla XXX in conseguenza alla fornitura viziata e così al pagamento dell’importo di € 260.000,00 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia oltre a rivalutazione ed interessi legali;

3) con vittoria di compensi, spese generali, rifusione di C.p.a. ed I.v.a. di entrambi i gradi di giudizio.

dei procuratori di parte appellata YYY:

Piaccia all’Ecc.ma Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano:

in via principale:

– rigettare l’appello proposto da XXX in quanto infondato per i motivi di cui in narrativa; in via di appello incidentale:

– in riforma della gravata sentenza n. 458/2016, condannare XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, all’integrale rifusione delle spese legali del primo grado di giudizio a favore di YYY;

in via di appello incidentale condizionato:

– accertare e dichiarare l’intervenuta decadenza di ogni diritto fatto valere da XXX per i motivi di cui in narrativa;

– nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuta viziata la fornitura di zucchero di cui al lotto n. 10184589 venduto da YYY, dichiarare e accertare che ZZZ, in persona dei suoi procuratori e legali rappresentanti pro tempore, è tenuta a manlevare e a tenere indenne la YYY, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, rispetto a tutte le somme che YYY dovesse essere tenuta a versare a XXX S.r.l. in dipendenza della fornitura di zucchero dd. 08.10.2007, , e di cui alla fattura YYY n. 20002669 dd. 05.10.2007; di conseguenza, condannare ZZZ, in persona dei suoi procuratori e legali rappresentanti pro tempore, a rifondere a YYY tutte le somme che quest’ultima dovesse essere tenuta a versare a XXX in forza dell’emananda sentenza, comprese le somme dovute da XXX alla YYY eventualmente poste in compensazione; in ogni caso:

– condannare XXX S.r.l. e ZZZ, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a seconda della soccombenza, alla rifusione in favore di YYY delle spese, diritti e onorari relativi al primo e secondo grado del presente giudizio, nonché relativi al procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale di Trento – Sezione Distaccata di Borgo Valsugana; in via istruttoria occorrenda:

– disporsi il rinnovo o l’integrazione della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di individuare le cause della presenza di vespe nella partita di zucchero in contestazione, alla luce della documentazione prodotta e delle testimonianze raccolte nel presente giudizio, tutti elementi non conosciuti dal CTU; si chiede altresì che il nominando CTU provveda ad un approfondimento dell’analisi di confronto del campione della partita n. 10184589, asseritamente inquinata, con i campioni di zucchero riguardanti la stessa partita prelevati dalla ZZZ al momento del carico nel silo-container in data 28.09.2007, nonché ad un approfondimento di tutte le operazioni di trattamento dello zucchero presso lo stabilimento della XXX, avendo particolare riguardo alla necessità di acquisizione di tutti i dati, gli schemi tecnici e le informazioni inerenti al silos per la necessaria verifica di adeguatezza/funzionalità delle chiusure e dell’impermeabilità del silos stesso; si chiede che l’incarico venga conferito a un esperto del ramo, estraneo all’ambiente territoriale in cui ha sede XXX .

del procuratore di parte appellata ZZZ A.G.:

voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di

Bolzano, contrariis reiectis,

I. In via principale e nel merito:

– confermare, per i motivi esposti in comparsa di

costituzione dd. 02.05.2017, la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 458/2017 impugnata nella parte, ove la stessa accerta il mancato raggiungimento dell’onere della prova a carico della soc. XXX, inerente all’esistenza dei vizi della cosa venduta, con il conseguente rigetto della relativa domanda riconvenzionale proposta dalla medesima;

– in ogni caso rigettare, per i motivi esposti, integralmente l’appello della soc. XXX dd. 01.02.2017 in quanto infondato in fatto ed in diritto;

II. in via incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 458/2016 del Tribunale di Bolzano:

– condannare, per i motivi esposti, la soc. XXX alle spese di lite sostenute dalla soc. ZZZ per il primo grado di giudizio;

– accertare e dichiarare ai sensi ed agli effetti dell’art. 1495 c.c., per i motivi esposti, la decadenza dal diritto di garanzia da parte della soc. XXX per mancata tempestiva denuncia dei vizi e, di conseguenza, rigettare ogni e qualsiasi domanda proposta nei confronti della soc. ZZZ;

III. in ogni caso: con condanna della soc. appellante alle competenze, spese generali e spese di lite in favore della soc. ZZZ di entrambi i gradi di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione d.d. 12.9.2008 XXX si è opposta al decreto nr. 1340/2008 con il quale il Tribunale di Bolzano gli ha ingiunto di pagare € 363.006,04 oltre accessori in favore di YYY a titolo di prezzo per varie forniture di zucchero.

Senza contestare il credito avversario, l’opponente ha fatto valere, con domanda riconvenzionale, un proprio controcredito risarcitorio generato da una diversa fornitura di zucchero destinato alla produzione di confetture di frutta e marmellate, asseritamente contaminato dalla presenza di vespe.

Eccepita l’estinzione per compensazione, quanto meno parziale, delle due obbligazioni, ha chiesto che la differenza fosse accreditata a chi di dovere.

Si è costituita l’opposta YYY eccependo la decadenza di controparte dalla garanzia per i vizi e, in ogni caso, ha contestato l’avversario addebito d’inadempimento contrattuale. Autorizzata dal G.I., la convenuta ha esteso il contraddittorio nei confronti di ZZZ A.G., azienda produttrice dello zucchero, per essere da questa manlevata in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria.

La chiamata in causa si è costituita eccependo a sua volta la decadenza dall’azione di garanzia tanto della compratrice finale dello zucchero, quanto della rivenditrice, negando comunque che fosse viziata la merce da lei prodotta e fornita.

La causa è stata istruita con l’acquisizione della relazione di consulenza tecnica espletata in ATP ante causam, dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l’assunzione delle prove orali dalle stesse offerte e di CTU contabile volta a quantificare il danno subito dall’opponente.

Con sentenza n. 458 d.d. 30.3.2016 l’adito Tribunale di Bolzano, constatato che non era controverso il credito fatto valere in via monitoria, ha respinto l’opposizione ritenendo infondato il controcredito risarcitorio fatto valere dall’opponente in via riconvenzionale.

Secondo il primo giudice, l’opponente compratrice dello zucchero, gravata dell’onere di dimostrare sia il vizio, sia la sua imputabilità alla venditrice sotto il profilo causale, non era riuscita a provare il denunciato inadempimento poiché le emergenze istruttorie non indicavano con sufficiente certezza se la contaminazione dello zucchero fosse avvenuta prima o dopo che esso era stato consegnato alla compratrice.

In ragione della complessità dell’accertamento ha interamente compensato tra tutte le parti in causa le spese del grado. Avverso questa pronuncia ha interposto appello l’opponente XXX con atto di citazione d.d. 1.2.2017.

L’appellante si duole perché il primo giudice ha ritenuto indimostrato che lo zucchero fosse già contaminato quando è stato consegnato alla compratrice.

Si duole, altresì, della valutazione del materiale istruttorio condotta dal primo giudice per affermare la raggiunta prova liberatoria a discarico della venditrice.

Si sono costituite le appellate YYY e ZZZ A.G..

Entrambe hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione, hanno reiterato l’eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi, rigettata in primo grado ed, infine, hanno domandato la revisione della statuizione di compensazione delle spese del grado.

Senza compiere alcuna attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14.3.2018 con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I motivi d’impugnazione articolati dall’appellante XXX possono essere trattati congiuntamente perché sono tra loro connessi.

Essi vanno disattesi per le seguenti considerazioni.

Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe escluso che la presenza delle vespe nello zucchero da lei acquistato sia imputabile alla venditrice, odierna appellata YYY, sulla base di un erroneo apprezzamento del materiale probatorio.

In particolare le emergenze istruttorie evidenzierebbero, anzitutto, l’assenza d’insetti sia nello stabilimento, sia nel silo della compratrice, dove lo zucchero è stato stoccato per essere poi immesso nella produzione di confetture di frutta e marmellate.

Il che avrebbe dovuto indurre il primo giudice a ritenere provato con certezza, ancorché sulla base di prova presuntiva, che le vespe non potevano che essere già contenute nello zucchero quando le era stato consegnato.

In secondo luogo, errato sarebbe il giudizio circa la corretta esecuzione dell’operazione di trasferimento dello zucchero dal container usato per trasportarlo al silo destinato allo stoccaggio.

Nessuna fonte di prova avrebbe fornito, infatti, la benché minima rappresentazione di come il vettore delle marce abbia in concreto condotto tale operazione e quali misure egli abbia assunto per evitare che gli insetti entrassero in contatto con lo zucchero.

Non vi sarebbero, perciò, elementi per escludere che la contaminazione sia avvenuta proprio al momento della consegna della merce.

Il che ridonderebbe a sfavore della venditrice.

Dimostrato il corretto espletamento di ogni altra fase afferente la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dello zucchero, ne discenderebbe che la contaminazione è, necessariamente, occorsa proprio al momento della consegna della merce. La scorretta esecuzione della consegna basterebbe ad affermare l’inadempimento della venditrice.

Agli effetti dell’art. 342 c.p.c. occorre, quindi, rimarcare che l’appellante ha specificamente contestato l’impugnato provvedimento unicamente con riguardo alla ritenuta dimostrazione della corretta esecuzione delle operazioni di consegna dello zucchero compravenduto.

È vero che l’impugnazione denuncia, in primo luogo, l’asserita scarsa valorizzazione data, in prime cure, alla circostanza che né nello stabilimento, né nel silo della compratrice sia stata accertata la presenza d’insetti.

Questa considerazione è, tuttavia, la premessa funzionale alla conclusione che lo zucchero era già contaminato prima che entrasse nella disponibilità della compratrice.

E d’altra parte, poiché l’appellante nessuna circostanziata doglianza formula in ordine alla ricostruzione delle precedenti fasi di produzione e di trasporto dello zucchero, deve tenersi fermo l’accertamento circa la loro corretta esecuzione. Con la conseguenza che, come sopra anticipato, l’impugnazione dell’appellante si risolve nella richiesta di rimeditazione delle risultanze istruttorie unicamente al fine di pervenire ad una diversa ricostruzione della fase di consegna dello zucchero. Ciò, evidentemente, sull’assunto che la dimostrazione della scorretta esecuzione di questa prestazione darebbe sostanza al denunciato inadempimento contrattuale della venditrice.

Orbene, la consegna dello zucchero alla compratrice non è stata fatta dalla venditrice personalmente ma dal vettore *** incaricato di trasferire la merce dal deposito presso il Terminal dell’Interporto di Verona a ***, dove ha la sua sede la destinataria.

Nella narrativa esposta a pp. 13 e 14 della sua comparsa di costituzione e risposta d.d. 26.4.2017 è la stessa appellata YYY, con riferimento ai documenti acquisiti e alle assunte testimonianze, ad ammettere di aver pagato il prezzo del trasporto dalla Germania all’Italia addebitatole dalla produttrice ZZZ A.G. e di aver dovuto corrispondere un’integrazione per il trasferimento della merce da Verona a ***.

Ciò posto, occorre considerare che quella con trasporto è un particolare tipo di vendita, la cui peculiarità consiste nella modalità con cui si realizza la consegna.

Più nello specifico, essa ricorre quando, come nel caso di specie, per contratto il bene debba essere trasportato in luogo diverso da quello in cui si trovava al momento della sua conclusione.

La relativa disciplina è contenuta negli artt. 1510, 2 comma e 1511 c.c.

L’art. 1510, 2 comma, c.c. cit. stabilisce che nella vendita con trasporto, salvo patto od uso contrario, il venditore adempie l’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere.

Si può, quindi, distinguere tra vendita con spedizione, da considerarsi come ipotesi normale in base alla presunzione iuris tantum stabilita nell’art. 1510 e vendita con consegna all’arrivo, da ravvisarsi solo in caso di uso o patto contrario alla presunzione predetta.

La differenza consiste nel fatto che, mentre nella prima la consegna della cosa venduta si considera effettuata nel luogo in cui la cosa è rimessa al vettore o allo spedizioniere, nella seconda la consegna va effettuata nel domicilio dell’acquirente o nella sede della sua impresa.

Su queste premesse la S.C. ha, quindi, affermato i seguenti principi.

“La previsione di cui all’art. 1510, secondo comma, c.c., secondo cui, salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere, costituisce una norma speciale applicabile solo in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il contratto di trasporto costituisce mera modalità esecutiva, con la conseguenza che, per tale figura contrattuale, il venditore non risponde dell’inadempimento del vettore o dello spedizioniere, non trovando applicazione il principio generale dettato dall’art. 1228 c.c.” (C. n. 2084/2014).

“Nella vendita da piazza a piazza, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo per contro a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti” (C. n. 27125/2006).

Peraltro, a completamento delle esposte considerazioni, vale anche osservare che le clausole volte a ripartire tra compratore e venditore le voci di spesa della spedizione o a porle a carico esclusivamente di una delle parti non valgono a modificare la regola della liberazione del venditore al momento del rilascio della cosa al vettore e neanche ad esonerare il compratore dai rischi del trasporto (cfr. C. n. 10600/1993).

Quindi, dall’applicazione al caso di specie degli enunciati principi, discendono le seguenti conclusioni.

Il fatto che l’appellata YYY abbia assunto i costi del trasporto dello zucchero sino alla sede dell’appellante XXX non vale ad escludere la presunzione iuris tantum stabilita dall’art. 1510, 2 comma, c.c..

Deve, perciò, ritenersi che, non avendo l’appellante dimostrato il contrario, con la rimessione dello zucchero al vettore sia stato assolto l’obbligo di consegna da parte della venditrice.

Da quel momento in poi, per il combinato disposto degli artt. 1378 e 1465, 3° comma c.c., in capo all’acquirente, divenuta proprietaria a seguito della rimessione, sono transitati i rischi della proprietà, ovvero, nella specie, i rischi di danneggiamento della merce durante il viaggio.

Pertanto, fosse anche vero che la contaminazione è avvenuta nel momento in cui il vettore ha trasferito lo zucchero dal container di trasporto al silo di XXX, ciò non rappresenta un vizio della cosa di cui debba rispondere la venditrice ZZZ A.G..

2. Sulla base delle svolte considerazioni va confermata la decisione gravata, senza necessità di prendere posizione in ordine alle eccezioni di decadenza della garanzia per i vizi riproposte nella presente sede dalle appellate.

Le appellate, in via di appello incidentale, hanno chiesto che le spese di primo grado vengano addebitate interamente all’allora opponente.

Di contro, a confermare la statuita compensazione, oltre alle ragioni già evidenziate dal primo giudice, vale anche osservare la persistenza di dispareri giurisprudenziali sul riparto dell’onere della prova in tema di compravendita (cfr. di recente C. n. 21927/2017 e n. 18947/2017), regola dirimente per la decisione della presente controversia ove, in definitiva, non è stata chiarita l’origine del vizio della cosa venduta.

3. Le spese dell’appello si addebitano all’appellante, tenuto conto che essa è soccombente sulla questione principale oggetto del presente giudizio di secondo grado.

In ragione del rigetto dell’appello sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante e degli appellanti incidentali, ai sensi del co. 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l’art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione in oggetto.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX nei confronti di YYY e ZZZ A.G., appellanti incidentali, avverso la sentenza n. 458/2016 del 30.3.2016 del Tribunale di Bolzano, così provvede:

1. disattende gli appelli principale ed incidentali;

2. condanna XXX a rifondere a YYY e ZZZ A.G. le spese del presente grado di giudizio che si liquidano nel loro intero ammontare, per ciascuna parte, nell’importo complessivo di € 10.942,25, oltre IVA e CAP, di cui € 2.835,00 per la fase di studio, € 1.820,00 per la fase introduttiva, € 4.860,00 per la fase decisoria ed € 1427,25 per spese generali;

3. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante e degli appellanti incidentali, ai sensi del co. 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l’art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione in oggetto.

Così deciso in Bolzano, lì 18.7.2018.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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