Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12784 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 17255/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 12784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17255-2018 proposto da:
NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME , che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2191/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2018 R.G.N. 1067/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 17255/18
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 29.1.2018 n. 2191, la Corte d’appello di Milano accoglieva il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Como che aveva accolto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE avverso il certificato di variazione RAGIONE_SOCIALE emesso in data 27.11.13, per l’inquadramento in diversa gestione tariffaria (dal settore ‘industria’ a quello ‘artigianato’). La ditta, in particolare, non contestava la variazione dell’inquadramento operato dall’RAGIONE_SOCIALE, ma la retroattività della richiesta di pagamento avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con decorrenza dall’iniziale classificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE), assumendo che in ragione del comma secondo dell’art. 14 DM 12.2.00, l’ob bligo di pagamento doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione della variazione, anche perché l’errore era imputabile all’RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale accertava l’insussistenza della pretesa dell’RAGIONE_SOCIALE per il periodo antecedente a quando era stato effettivamente comunicato alla società la variazione tariffaria RAGIONE_SOCIALE, previa disapplicazione dell’art. 14 del DM n. 10651/00, norma che prevedeva, invece, la retroattività della variazione dell’inquadramento in diversa gestione tariffaria.
La Corte d’appello, a sostegno della propria pronuncia di accoglimento del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato come non sussistessero i presupposti per sindacare in via incidentale la legittimità costituzionale dell’art. 14 del DM n. 10651 cit. (alla luce dei principi di ragionevolezza, uguaglianza e affidamento, di cui all’art. 3 Cost.) che prevede la retroattività del nuovo inquadramento, perché un’azienda che svolge una stessa attività deve essere necessariamente e logicamente classificata nello stesso settore merceologico a decorrere dalla medesima data, per evitare una irragionevole disparità di trattamento da parte di ciascuno degli enti sia esso previdenziale o RAGIONE_SOCIALE: quindi, corretta era la data di decorrenza del nuovo inquadramento tariffario, dall’iniziale inquadramento RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 14 comma 3 del DM n. 10651 del 12.12.2000 e dell’art.
3 comma 8 della legge n. 335/1995, nella parte in cui fa decorrere ex tunc le conseguenze della rettifica dell’inquadramento, con aumento del premio, e non ex nunc cioè dalla notifica della medesima rettifica, con conseguente violazione sia del ‘principio di razionalità formale, quale principio logico di non contraddizione sia del principio di razionalità pratica, ovvero di ragionevolezza’.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, perché la Corte d’appello non aveva spiegato per quale ragione avesse ritenuto applicabile retroattivamente un effetto modificativo disposto dall’RAGIONE_SOCIALE, in applicazione dell’art. 14 comma 3 del DM 12.12.2000 cit., benché all’interno della stessa norma, e precisamente al comma 2, fosse previsto che per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, l’effetto si produceva solo successivamente, vale a dire, dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione, e la differenziazione era ancora meno giustificata alla luce dell’art. 3 comma 8 della legge n. 335 del 1995.
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva preso in considerazione le domande proposte in via subordinata dalla società appellata, secondo le quali se la decorrenza del nuovo inquadramento fosse stata fissata dalla sua notifica (27.11.13) invece che dall’originaria classificazione RAGIONE_SOCIALE (13.11.08), ciò avrebbe comportato per la ricorrente, una riduzione dell’esborso dovuto all’istituto RAGIONE_SOCIALE.
Con il quarto motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per evidente contraddittorietà tra il dispositivo e la parte motiva, perché nel dispositivo della sentenza impugnata si legge ‘in parziale r iforma della sentenza n. 158/2015 del tribunale di Como, respinge il ricorso promosso da (…) che conferma nel resto.’, senza che si riesca a comprendere, quale parte della sentenza di primo grado viene riformata e quale invece rimane confermata.
Il secondo, terzo e quarto motivo, che per priorità logicogiuridica, vengono esaminati per primi e congiuntamente, sono fondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi RAGIONE_SOCIALE, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE, in nome del principio di irretroattività della legge affermato, in via generale, dall’art. 11 delle disp. prel. c.c. e ribadito, nella materia in esame, dall’art. 3, comma 8, della l. n. 335 del 1995, nonché dagli artt. 14 e 16 del decreto citato ‘ (Cass. n. 6081/21, 19785/17) .
Nella specie, pertanto, erroneamente la Corte d’appello ha fatto decorrere retroattivamente l’efficacia del provvedimento di riclassificazione dell’RAGIONE_SOCIALE dall’iniziale classificazione operata dall’RAGIONE_SOCIALE, non essendovi stata erronea o incompleta denuncia da parte del datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello dovuto.
Il primo motivo, sulla dedotta questione di legittimità costituzionale rimane assorbito, atteso che non è più rilevante per la decisione della causa.
In accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Milano, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, assorbito il primo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla C orte d’ appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29.1.24 Il Presidente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO