Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17416 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
sul ricorso 2870/2023 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ;
-ricorrente –
contro
TRATTORIA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo stud io dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 422/2022 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/07/2022 R.G.N. 176/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del locale Tribunale, a sua volta di rigetto delle domande dalla stessa proposte contro la RAGIONE_SOCIALE in epigrafe, dirette all’accertamento di rapporto di lavoro non regolarizzato con mansioni di aiuto cuoca-lavapiatti-cameriera-addetta alle pulizie nel periodo 22.9.2017 -18.11.2019 e alla condanna al pagamento di differenze retributive e al risarcimento del danno per mancata erogazione della NASPI a seguito del licenziamento;
la Corte distrettuale, previo riesame critico del materiale probatorio (in particolare due testimonianze) alla luce dei motivi di appello, ha confermato le valutazioni del Tribunale circa gli esiti dell’attività istruttoria svolta nel contraddittorio delle parti;
per la cassazione della sentenza d’appello ricorre la lavoratrice con tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
parte ricorrente, con il primo motivo, deduce nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 437 c.p.c. in materia di prova indispensabile che il giudice può assumere in sede di appello e omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di rinnovazione della prova testimoniale in appello;
con il secondo motivo, deduce nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 132 c.p.c., motivazione perplessa, violazione dell’art. 116 c.p.c.;
con il terzo motivo, quale corollario del precedente, deduce nullità del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art.
112 c.p.c. nella parte in cui viene affermato che il lavoro svolto fosse occasionale;
il ricorso è complessivamente inammissibile, risolvendosi tutti i motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in una contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, riservata al giudice di merito e pertanto, qualora congruamente argomentata, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 29404/2017, n. 1229/2019, S.U. n. 34476/2019, S.U. 20867/2020, n. 5987/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023); si deduce, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20553/2021, n. 20814/2018, n. 18721/2018, n. 8758/2017);
invero, spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni;
è inammissibile la doglianza che il giudice di merito, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.;
7. non è apprezzabile nella motivazione della sentenza impugnata la prospettata nullità procedimentale, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, ricorre il vizio di omessa
o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. n. 9105/2017; conf. Cass, n. 20921/2019), restando il sindacato di legittimità sulla motivazione circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054//2014, n. 23940/2017, n. 16595/2019); nel caso di specie, peraltro di sentenza cd. doppia conforme di merito, la Corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logicoargomentativo che l’ha portata (così come il Tribunale) a ritenere carente la prova dei fatti posti a fondamento delle rivendicazioni attoree;
osserva altresì il Collegio che il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, n. 4 dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 6715/2013; conf. Cass. n. 13716/2016, n. 24830/2017);
9. in ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione co nsegue a il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 16 aprile 2024.