Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21245 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21245 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 8313-2019 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore AVV_NOTAIO, (cod. fisc. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore.
-ricorrente –
contro
–RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
–NOME COGNOME, NOME COGNOME, Procura della repubblica presso il Tribunale di Novara.
-intimati –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, depositata in data 8.2.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/7/2024 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza qui impugnata con ricorso per cassazione la Corte di Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto ai sensi dell’art . 18 l. fall. da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza emessa in data 4.4.2018 dal Tribunale di Roma, dichiarativa del suo fallimento.
La corte del merito ha ritenuto che, in ordine allo stato di insolvenza, il ‘perdurante inadempimento delle obbligazioni da crediti di lavoro per importo superiore a euro 400.000 evidenziato dal tribunale’ non era stato confutato nel reclamo e che ‘l’asserita continuità aziendale’ era stata smentita ‘dalle stesse dichiarazioni, richiamate nella comparsa di costituzione del Fallimento, rese dall’amministratore della società il 23.4.2018’; ha inoltre osservato che l’amministratore ‘aveva affermato la non operatività della società, l’assenza di seguito ai contratti di appalto che erano stati conclusi con alcuni committenti’, così risultando priva di rilevanza ‘la rateizzazione dei debiti portati dalle cartelle esattoriali’.
La sentenza, pubblicata il 8.2.2019, è stata impugnata da RAGIONE_SOCIALE con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE, NOME, NOME COGNOME e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara, intimati, non hanno svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 c.p.c., sul rilievo che la mancata prova del perfezionamento della notifica dell’atto di reclamo al P. M., già parte istante nel giudizio prefallimentare, avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata.
1.1 Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, anche al di là del fondo della doglianza articolata da parte della ricorrente (che peraltro articola la censura in modo irrimediabilmente generico), la costituzione nel giudizio di reclamo della Procura generale presso la Corte di appello, come peraltro emerge pacificamente già dalla lettura del provvedimento impugnato, ha comunque sanato ogni eventuale ipotizzato profilo di nullità della vocatio in ius della parte pubblica.
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 15 e 16 l. fall., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato le sue valutazioni in ordine alla sussistenza della insolvenza e del requisito di procedibilità di cui all’art. 15, u.c., l. fall., in quanto sarebbe stato erroneo l’apprezza mento di euro 400.000 quale debitoria dei crediti di lavoro.
2.1 La doglianza, così formulata, è all’evidenza inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, si vorrebbe far ripetere a questa Corte di legittimità un diverso e più favorevole apprezzamento della quaestio facti , scrutinio, come noto, inibito al giudice di legittimità (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019).
Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, il 3.7.2024