Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9600 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9600 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13880/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DI RAGIONE_SOCIALE – UFFICIO RAGIONE_SOCIALE, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende ex lege.
-resistente- avverso il DECRETO del GIUDICE DI PACE di MELFI nel proc. n. 603/2023 depositato il 26/05/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME, cittadino senegalese, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione in relazione al provvedimento del Giudice di Pace di Melfi, di convalida del decreto di trattenimento, presso CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), emesso e notificato allo straniero il 24/5/23, ‘ in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa, in quanto occorre…disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità (avendo il medesimo dichiarato di non essere in possesso di documenti di identità), acquisire i documenti per il viaggio, attendere la disponibilità di vettori o mezzi di trasporto idonei ‘.
Le Amministrazioni hanno depositato mero atto di costituzione.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata disposta la trattazione camerale.
CONSIDERATO CHE:
2.- Ritiene il Collegio di condividere il contenuto della proposta ex art. 380-bis c.p.c.
3.- Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 13 e 14 del Testo Unico Immigrazione e degli artt.24 e 111 Cost. il ricorrente lamenta che la violazione degli artt.13 e 14 T.U.I., come interpretati alla luce dei principi ricavabilidall’art.15 della Direttiva Rimpatri 2008/115, essenzialmente deducendo che il decreto questorile di trattenimento avrebbe dovuto dare conto soltanto di ‘esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volontà dell’interessato’ (rifiuto di fornire documenti o indicazione di false generalità) non anche della mancanza del vettore o dei
documenti di viaggio, cause queste indipendenti dalla volontà dello straniero, in quanto in questi casi si sarebbero dovuti adottare le misure non coercitive previste dall’art.14 comma 1 bis TUI
La doglianza è infondata.
Questa Corte ha già chiarito (Cass. n. 20108/2016) che il possesso del passaporto o di altro documento valido per l’espatrio costituisce un prerequisito indispensabile per l’adozione delle invocate misure alternative al trattenimento di cui all’art. 14, comma l bis, d.lgs. 286/1998 e che tale requisito è altresì necessario, a monte, per la concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, giacché lo straniero «può chiedere al prefetto, ai fini dell’esecuzione dell’espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria» soltanto «qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4» (art. 13, comma 5, cit.), ovvero qualora, tra l’altro, non sussista il rischio di fuga, che si configura anche in caso di «mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità» (art. 13, comma 4bis)’ (Cass. n. 28155/2017), avendo anche la Corte di Giustizia rilevato che, ai fini della proroga del trattenimento, il giudice del rinvio può prendere in considerazione, a tal fine, anche la mancanza di documenti d’identità (Corte Giustizia, 05/06/2014, C- 146/14, NOME COGNOME).
4.Con il secondo motivo si denuncia l’omessa motivazione e/o motivazione apparente in violazione dell’art.132, n.4, cod.proc.civ. e dell’art.111, comma sesto, Cost.
La seconda censura e la parte del primo motivo, in punto di motivazione apparente del provvedimento impugnato, per utilizzo di uno ‘stampato preconfezionato’ con apposizione di semplici ‘crocette’, è infondata.
Come chiarito dalle Sez.Un. n. 22232/2016, «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in
procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» , avendo altresì questa Corte da tempo affermato che «nel giudizio circa l’assolvimento dell’onere di motivazione … non incide la circostanza che la stessa risulti da un timbro o da un prestampato, in quanto la congruità della motivazione non può essere valutata alla stregua del segno grafico che ne contenga la redazione, ne’ si può considerare come apparente una motivazione che richiami i criteri di legge» (Cass. n.9223/1995).
Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di motivazione per relationem , o che si riporta pedissequamente alle tesi dell’amministrazione, ma di un modulo stampato idoneo ad esporre la valutazione motivata del giudicante in ordine alla ragione fondante la convalida del trattenimento, sia pure con sintetica motivazione.
5.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in conseguenza del mancato svolgimento di attività difensiva delle parti intimate nel presente giudizio di legittimità.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. -il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c.; non potendo operare il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. e stante la colpa grave del ricorrente, nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di proposta di definizione accelerata per manifesta infondatezza, la decisione
del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (Cass. Sez. Un. 32001/2022; CassS.U. 27433/2023; Cass.S.U. 27195/2023), condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
-Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di euro € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende;
-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il giorno 18 gennaio 2024.