Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 11916 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 11916 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15793/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI TORINO, MINISTERO DELLRAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE TORINO n. 937/2023 depositata il 25/01/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
FATTI Dl CAUSA
I l Sig. COGNOME NOME,nato in Egitto il DATA_NASCITA, ricorre per cassazione avverso il decreto emesso dal Giudice di Pace di Torino il 25 gennaio2023, nell’ambito del procedimento n. R.G. 937/23, di convalida del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino -‘Brunelleschi’ (di seguito C.P.R.) del sig.NOME, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998. Il Ministero dell’Interno non hanno spiegato difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti:
1) violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c.,in relazione agli artt. 10, 13, 14, c. 1-bis, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Dir. 2008/115/CE, 6, c. 5, D. Lgs. 142/15, 28-bis, c. 2, D. Lgs. 25/08, 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente, al di sotto del cd. minimo costituzionale, del provvedimento di convalida del trattenimento -omesso esame delle deduzioni difensive (Cass., nn. 2876/17, 33144/18, 4294/18, 1461/18, 9262/20, 9476/20, 14633/20, 15647/21, 18227/22, 18939/22, 9045/23, 9046/23, 9068/23, 9069/23, 10525/23, pp. 4-7).
2) violazione dell’art. 360, n. 4), c.p.c.,in relazione all’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98, 111, Cost. -nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza della motivazione(pp. 7-9).
Il ricorso è fondato per il primo motivo assorbito il secondo. Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una
misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art. 13 Cost., l’autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali e condizioni legislativamente imposte, con l’ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida originaria del trattenimento (come la convalida della proroga del trattenimento) deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio. Del resto, l’art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 prevede espressamene che il giudice provvede alla convalida «con decreto motivato (Cass. 18227/2022; Cass. 18937/2022; Cass. 18939/2022). Nel caso concreto, la motivazione è del tutto apodittica, limitandosi a richiamare le norme di cui agli artt. 13, 14 e 19 d.lgs. n. 286/1998, ed a dire che non vi sono ragioni di inammissibilità del decreto.
Sulle spese si osserva che il richiedente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto dispone il D. Lgs. n. 286/1998 (artt. 13 co. 5 bis e 14 co. 4) che prevedono nel giudizio di convalida l’ammissione automatica al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, scelta questa che è stata reputata conforme a Costituzione. (v. Corte Cost. n. 439/2004; v. Cass. n. 24102 del 2022). Il difensore ha chiesto la distrazione delle spese, ma è da escludere che questa richiesta costituisca una implicita rinuncia al beneficio del patrocinio spese dello Stato,
dal momento che il difensore non può disporre del diritto del suo assistito (Cass. sez. un n. 8561 del 26/03/2021).
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Torino.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara nullo il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 13/02/2024.