Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 21343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13048-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3375/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2019 R.G.N. 1951/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Oggetto
Trasferimento lavoratore
R.G.N. 13048/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/06/2024
CC
Rilevato che:
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello di NOME COGNOME e, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato illegittimo il trasferimento presso gli uffici di Torino disposto da RAGIONE_SOCIALE il 16 giugno 2015 e ha ordinato l’assegnazione della lavoratrice all’Ufficio Postale di Velletri o ad un ufficio della filiale di Roma.
La Corte territoriale ha premesso che, con sentenza n. 4446/2015 pronunciata in separato procedimento, la Corte d’appello di Roma aveva dichiarato esistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a far data dal 14 gennaio 2003, per illegittimità del contratto di prestazione di lavoro temporaneo stipulato in pari data con RAGIONE_SOCIALE, ed aveva condannato RAGIONE_SOCIALE alla riammissione in servizio e al pagamento dell’indennità risarcitoria; che la società, con lettera del 16.6.2015, aveva comunicato alla lavoratrice la riammissione in servizio presso la sede di Valmontone e, nel contempo, disposto il suo trasferimento presso il CPD di Torino a far data dal 15 luglio 2015, per impossibilità di impiegarla presso la sede di provenienza a causa della mancanza di posti disponibili. Ha giudicato illegittimo il provvedimento datoriale di trasferimento sul rilievo che la società non avesse fornito prova delle necessarie ragioni tecniche, organizzative o produttive, non essendo sufficienti a tal fine il tabulato prodotto, recante l’elenco dei posti di addetto al recapito disponibili nelle sedi di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, e il report attestante la integrale copertura dei posti di recapito presso l’ ufficio di Valmontone, prodotti in relazione all’invocato Accordo Quadro del 14 febbraio 2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, con un unico motivo. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che:
Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 41 Cost., dell’art. 2103 c.c., dell’Accordo del 14.2.2014 e dell’art. 38 c.c.n.l. del 2011, anche in relazione all’art. 2697 c.c. , per avere la Corte d’appello disconosciuto il diritto del datore di lavoro di disporre il trasferimento, in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. e art. 38 del CCNL, sulla base di una lettura errata del valore e del contenuto dell’accordo Quadro del 14 febbraio 2014, applicando un orientamento di legittimità maturato su un precedente accordo collettivo, quello del 29 luglio 2004, abrogato proprio dall’accordo del 14 febbraio 2014 e non più applicabile. La società ricorrente assume che l’accordo del 14 febbraio 2014 rappresenta una modalità, concordata tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, per fronteggiare in modo trasparente la grave situazione di squilibrio occupazionale esistente e descritta nell’accordo stesso, e che esso è pertanto idoneo a integrare una ragione tecnica, organizzativa e produttiva in grado di giustificare il trasferimento.
Il motivo di ricorso è inammissibile, richiamandosi le ragioni, che questo Collegio condivide appieno, già espresse nella ordinanza di questa S.C. n. 25303 del 2022 (pronunciata nel proc. r.g. n. 7404/2019, oggetto della istanza di riunione svolta nel ricorso) che, nel decidere sul licenziamento intimato alla
lavoratrice a seguito della mancata presentazione presso l’ufficio di Torino, ha esaminato, sia pure incidenter tantum , il provvedimento datoriale di trasferimento oggetto del presente giudizio.
7. Il motivo di ricorso, analogamente a quello scrutinato nella citata ordinanza, non confuta, tanto meno in modo specifico, le argomentate affermazioni della Corte di merito secondo cui ‘il rispetto dell’Accordo non vale ad esonerare la società dalla prova delle ragioni tecniche, produttive e organizzative legittimanti il singolo trasferimento, dovendo essere letta la disciplina ivi posta con quella, di fonte superiore, recata dall’articolo 2103 c.c. e con quella fissata dall’articolo 37 CCNL per la discip lina generale dell’istituto’ (sentenza p. 6, quinto cpv.); inoltre, la società non ha dato prova della condizione di eccedentarietà, al momento della riammissione in servizio della COGNOME, presso gli uffici ubicati in regioni non comprese nell’allegato n. 5 (cioè Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto) e, comunque, pur considerando le sole sedi indicate nell’allegato n. 5, ‘gli stessi testi (hanno) ammesso che gli elenchi trimestrali inviati alle OO.SS. offrono una rappresentazione statica del dato occupazionale e non rispecchiano la dinamica della copertura degli uffici nemmeno nel breve periodo’ (sentenza, p. 7, primo cpv.), risultando ‘il trasferimento della COGNOME disposto secondo il risultato generato dal sistema informatico, senza alcun riscontro del numero dei lavoratori inseriti nelle strutture ricomprese nelle regioni diverse da quelle dell’all. A, delle piante organiche e della realtà effettiva delle strutture risultanti eccedentarie’; dati questi che ‘avrebbero dovuto invece trovare ido neo riscontro in altri documenti, maggiormente rappresentativi della effettiva realtà aziendale degli uffici dislocati sul territorio, come il RAGIONE_SOCIALE
delle varie unità produttive o le piante organiche degli uffici, tali da evidenziare le situazioni ‘in divenire’ che, nel breve periodo, avrebbero determinato la scopertura di posti risultati occupati al momento del rilevamento’ (sentenza, p. 7, secondo, t erzo e quarto cpv.).
8. Le critiche mosse da RAGIONE_SOCIALE si concentrano esclusivamente sull’accordo suddetto, illustrato nella sua finalità di ‘modalità concordata tra azienda ed OO.SS. per fronteggiare in modo trasparente la grave situazione di squilibrio occupazionale esistente e descritta nell’accordo stesso’, fungendo la stessa ‘accertata situazione di eccedentarietà dell’ufficio di riammissione’ da ‘ragione tecnica -organizzativa-produttiva in grado di giustificare il trasferimento’ (v. dal primo al terzo capoverso di p. 23 del ricorso), tale da integrare una piena autosufficienza probatoria, potendo ‘dette esigenze … dirsi già provate dalla preventiva verifica sulle stesse operata dalle OO.SS.’ (così al secondo capoverso di p. 25 del ricorso), senza confrontarsi con la statuizione che sorregge la decisione di appello, sulla mancanza di prova, data la ritenuta insufficienza delle sole previsioni dell’accordo in questione, inficiate nella loro esaustività alla luce delle prove testimoniali raccolte.
D’altro canto, questa Corte ha già affermato, in materia di trasferimento di dipendenti postali, che il rispetto di precedenti accordi, analoghi a quello del 14 febbraio 2014, che prevedano specifici criteri per individuare la collocazione dei lavoratori già assunti a termine e riammessi in servizio presso sedi cd. eccedentarie, non valga (per l’esclusiva indicazione in essi delle procedure da seguire nei processi di riequilibrio dell’organico per gestire gli effetti delle riammissioni in servizio del personale già assunto con contratto a tempo determinato) ad esonerare RAGIONE_SOCIALE dalla prova delle ragioni tecniche, produttive ed
organizzative legittimanti il singolo trasferimento, ai sensi dell’art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis applicabile (Cass. 28 gennaio 2016, n. 1597; Cass. 13 marzo 2017, n. 6407; Cass. 23 aprile 2019, n. 11180), non potendo l’autonomia collettiva sottrarsi al rispetto di norme inderogabili (in specifico riferimento allo ius variandi : Cass. 4 marzo 2014 n. 4989).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
L’inammissibilità del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 26 giugno 2024