Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17408 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
sul ricorso 24631/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
BANCA VERONESE BCC, domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e NOME COGNOME
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonché contro
BANCA VERONESE CREDITO RAGIONE_SOCIALEERATIVO CONCAMARISE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
– intimati – avverso la sentenza del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 1929/2022 depositata il 14/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/5/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bologna, con la sentenza che si riporta in epigrafe ha, per quel che qui ancora rileva, accolto l’opposizione del RAGIONE_SOCIALEto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza con la quale era stata ammessa alla distribuzione delle somme ricavate dall’esecuzione immobiliare in danno della RAGIONE_SOCIALE, tra gli altri creditori procedenti, anche RAGIONE_SOCIALE -a cui nel corso del giudizio sarebbe succeduta in veste di cessionaria anche del credito qui azionato l’odierna ricorrente RAGIONE_SOCIALE -benché questa non fosse munita di idoneo titolo esecutivo a mente dell’art. 474 cod. proc. civ.
Onde motivare l’accoglimento dell’opposizione -alla cui ammissibilità non era d’ostacolo, come eccepito da NOME, che il
fallimento non avesse instato il giudice dell’esecuzione per la sospensione del provvedimento impugnato, essendo necessaria la fase di trattazione avanti a questo, ma non anche che egli fosse investito di un’istanza di sospensione, peraltro nella specie non più praticabile, essendo stato il provvedimento di distribuzione già interamente eseguito -il decidente, richiamata la conforme giurisprudenza di questa Corte, nonché le prassi di settore, ha fatto osservare che il contratto di mutuo azionato in excutivis da NOME non era stato accompagnato anche da un atto di erogazione e quietanza, sicché non era comprovata l’avvenuta integrale erogazione della somma data a mutuo e non restituita.
Per la cassazione di detta sentenza la ricorrente svolge cinque mezzi ai quali replica con controricorso e memoria il Fallimento intimato.
La medesima pronuncia per altre ragioni era stata fatta oggetto di ricorso incidentale anche da Banca Veronese Credito cooperativo RAGIONE_SOCIALE che con comunicazione pervenuta in cancelleria il 4.3.2024 e, seguita da accettazione in pari data da parte del Fallimento, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale a spese compensate .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va previamente dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. limitatamente al rapporto processuale tra la Banca Veronese Credito cooperativo di RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE in conseguenza dell’intervenuta rinuncia al ricorso incidentale proposto dalla prima nei confronti del secondo ricorrendone le condizioni di cui all’art. 390 cod. proc. civ.
4.1. Il primo motivo del ricorso NOME -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 618 cod. proc. civ. per avere l’impugnata sentenza ritenuto ammissibile l’opposizione
nonostante l’opponente non avesse domandato nella fase avanti al giudice dell’esecuzione la sospensione del provvedimento -è infondato e può essere pertanto respinto.
4.2. La struttura bifasica del giudizio di opposizione all’esecuzione, propria dell’opposizione all’esecuzione proposta a mente dell’art. 615, comma 2, cod. proc. civ. e dell’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617, comma 2, cod. proc. civ. rende necessaria ed inderogabile, prima dell’instaurazione del giudizio di merito, solo la fase di preliminare trattazione avanti al giudice dell’esecuzione, essendo essa prevista, come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione, ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario, tanto che la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecuzione -non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione -determina l’improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cass., Sez. III, 11/10/2018, n. 25170).
Questo, come si è spiegato nella medesima occasione, è motivo per dire che la suddetta esigenza resta ferma «anche laddove l’opponente non intenda richiedere provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 624 c.p.c., e/o dell’art. 618 c.p.c.», donde perciò la conclusione, enunciabile ad ultimativa tacitazione delle riserve ricorrenti, che al fine assicurare il regolare incardinamento della fase
a cognizione piena si rende necessario e inderogabile solo che abbia luogo la fase di preliminare trattazione avanti al giudice dell’esecuzione e non anche che questo sia investito di un’istanza di sospensione del relativo procedimento.
5.1. Il secondo motivo del ricorso NOME -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 474, comma 2, nn. 2 e 3 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenuto che il mutuo, posto a base dell’intervento di essa ricorrente e della domanda di partecipare alla distribuzione del ricavato, non fosse un valido titolo esecutivo, sebbene il dato di giudizio in tal senso valorizzato dal decidente, consistente nel fatto che non fosse stata documentata anche l’erogazione e la contestuale quietanza, contrasterebbe con la novellazione della norma nel 2005, che avrebbe esteso l’efficacia esecutiva degli atti ricevuti dal notaio anche alle obbligazioni non risultanti direttamente dall’atto, e sebbene, ancora, l’avvenuta erogazione della somma concessa a mutuo fosse stata riconosciuta dallo stesso opponente -è infondato e può essere pertanto respinto.
5.2. Come bene ha infatti osservato la stessa deducente è convinzione di questa Corte che il riconoscimento della qualità di titolo esecutivo all’atto ricevuto da notaio, relativamente all’obbligazione di somma di denaro generata dal negozio nello stesso documentato, presuppone che esso contenga l’indicazione degli elementi strutturali essenziali dell’obbligazione, indispensabili per la funzione esecutiva (Cass., Sez. III, 19/09/2014, 19738) e non dipende dalla particolare efficacia probatoria dell’atto, ma dalla pubblica fede che il notaio vi attribuisce, con la conseguenza che tale qualità non può essere riconosciuta alla scrittura privata autenticata, nonostante l’efficacia probatoria di cui essa è dotata, in ragione dell’autenticazione da parte del notaio (Cass., Sez. III, 19/07/2005, n. 15219). Considerata la natura di contratto reale del mutuo -che
si perfeziona allorchè la traditio rei si concreta nella messa a disposizione del mutuatario della somma mutata -, è del tutto conseguente, alla luce della ricordata convinzione, che a fini di esecuzione l’attestazione in forma pubblica per mezzo di atto di notaio del perfezionamento del negozio si estenda anche, quando queste non siano attività assolte contestualmente, alle operazioni consistenti nell’erogazione della somma data a mutuo e nella corrispondente quietanza resa per il suo ricevimento. Si afferma, infatti, stabilmente, come ricordato anche dalla sentenza in disamina, che ai fini dell’esecuzione forzata che abbia luogo in forza di un atto pubblico notarile ovvero di una scrittura privata autenticata che documenti un credito solo futuro ed eventuale e non ancora attuale e certo, pur risultando precisamente fissate le condizioni per la sua venuta ad esistenza, è necessario che anche i fatti successivi, determinanti l’effettiva insorgenza del credito, siano documentati con le medesime forme e, cioè, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata (Cass., Sez. III, 28/1272021, n. 41791). E dunque evidente alla luce dei trascritti postulati -ed a conferma, perciò, della correttezza del giudizio espresso dal giudice del merito -che il contratto mutuo pur se risultante da atto notarile non funge tuttavia da idoneo titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ. se in analoga forma non constino l’atto di erogazione e quello di quietanza, con l’ovvio conseguente riflesso, come ancora qui bene ha sottolineato il decidente, che di nessun effetto a questo riguardo si rivela il fatto che il ricevimento della somma non sia contestato o che sia addirittura ammesso.
6.1. Il terzo motivo del ricorso NOME -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1368, 1369 per avere la sentenza impugnata escluso il carattere esecutivo del titolo sulla base dell’errata interpretazione delle
clausole del mutuo, essendo infatti esso chiarissimo, contrariamente a quanto creduto dal decidente, nell’attribuire alla mutuataria l’immediata ed incondizionata disponibilità delle somme finanziate -è inammissibile e si sottrae perciò allo scrutinio qui richiesto.
6.2. Per vero il motivo, denunciando il suo vero carattere di perorazione di merito, oblitera manifestamente lo statuto giuridico della censurabilità per cassazione dell’errore ermeneutico, giacche, pur dolendosi che la decisione impugnata, nel pervenire alla conclusione che il mutuo azionato dalla ricorrente non costituisce idoneo titolo esecutivo, sarebbe incorsa nella violazione di quasi tutte le norme di interpretazione del negozio giuridico, non procede tuttavia a dare della dedotta violazione alcuna debita contezza, astenendosi, segnatamente, dall’indicare in rapporto all’affermazione censurata quale sia lo specifico canone legale di interpretazione violato e come e quando ne sia argomentabile la violazione, sicché, se ciò si pone in urto con uno stabile comando nomofilattico (Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319), evidenzia a più ampio spettro la coloritura meritale del motivo e la conseguente sua caducità a fronte del fatto che l’interpretazione del contratto concreta un accertamento in fatto rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito.
Il quarto motivo del ricorso NOME -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 499 e 510 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata escluso la ricorrente dal riparto applicando le norme concernenti i creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, sebbene essa fosse munita di un titolo idoneo e fosse impossibilità in ragione della fase in cui si era radicata l’opposizione a chiedere l’accertamento del proprio credito -va dichiarato assorbito in relazione alla prima allegazione, facendo stato che NOME abbia preso parte alla procedura senza essere munita di un idoneo
titolo esecutivo e si rende invece inconferente, perché insistente su profili di merito -come tali non sindacabili in questa sede -con riguardo alla seconda allegazione, poiché, seppur non si possa dubitare che, allorché abbia avvio la fase distribuitva, non sia più consentita l’introduzione del subprocedimento di verifica ovvero la rimessione in termini del creditore che non vi abbia provveduto, nondimeno ciò mette capo alla denuncia di un inconveniente pratico che, nel mentre può più generalmente trovare agevole rimedio nell’uso dell’ordinaria diligenza, per quel che qui interessa certo non può formare oggetto di cognizione cassatoria.
8.1. Il quinto motivo del ricorso NOME -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 596 e 598 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata violato la competenza funzionale del giudice dell’esecuzione perché, atteso il carattere rescindente dell’opposizione agli atti esecutivi, il Tribunale una volta accolta l’opposizione del Fallimento avrebbe dovuto rimettere al giudice dell’esecuzione l’adozione di un nuovo provvedimento di distribuzione e non far luogo esso stesso alla pronunciata condanna di NOME alla restituzione al RAGIONE_SOCIALEto di quanto da questa indebitamente percepito in sede di riparto -è fondato e va pertanto accolto.
8.2. Come si è affermato ancora di recente (Cass., Sez. III, 27/09/2022, n. 28131), ragionando sul presupposto che il giudizio di opposizione all’esecuzione sia nelle forme dell’art. 615 cod. proc. civ. che in quelle dell’art. 617 cod. proc. civ. introduce secondo autorevole dottrina “una parentesi di cognizione” nel corso del processo esecutivo ed ha la natura propria del giudizio rescindente in quanto «è un giudizio di impugnazione di un atto del processo esecutivo e, quindi, a carattere meramente rescindente, istituzionalmente in grado di incidere solo su quest’ultimo, tanto da riservare agli ulteriori sviluppi del processo esecutivo ogni
adeguamento di esso che ne debba derivare» (Cass., Sez. III, 28/09/2018, n. 23482), spetta indefettibilmente al giudice dell’esecuzione, in esito all’opposizione ex art. 617 c.p.c., adottare nella procedura esecutiva i provvedimenti tesi a conformare il suo andamento alla decisione sull’atto esecutivo impugnato. Si è in presenza, infatti, di una competenza funzionale che non ammette interferenze, segnatamente da parte del giudice investito dell’opposizione formale. Ciò, primariamente, in ragione del thema decidendum rimesso a quest’ultimo, che è circoscritto al solo atto opposto e al vizio denunciato, sicché l’opposizione può indirizzarsi solo verso una pronuncia di rigetto o, in alternativa, di accoglimento, con conseguente caducazione, in tal caso, come è avvenuto qui, dell’atto che ne forma oggetto; non è poi sistematicamente ammissibile un’eterodirezione del processo esecutivo o comunque un’interferenza che si esplichi attraverso l’esercizio, in sede di cognizione, dei poteri ordinatori del giudice che l’esecuzione è tenuto a dirigere in forza dell’art. 484 cod. proc. civ.; da ultimo, gli atti esecutivi possono essere sindacati, ma non adottati dal giudice del rimedio oppositivo ex art. 617 c.p.c., che, nel sostituirsi al giudice dell’esecuzione nell’assunzione dei provvedimenti, priverebbe il processo esecutivo della sua definizione, rendendolo “appendice” delle molteplici opposizioni in esso proposte, senza considerare, peraltro, che gli atti esecutivi assunti in sede di cognizione non sarebbero soggetti al rimedio ex art. 617 cod. proc. civ.
8.3. La sentenza impugnata laddove, accolta l’opposizione, ha anche pronunciato la condanna di NOME a restituire le somme riscosse in sede di distribuzione in favore del Fallimento opponente, ha adottato un provvedimento riservato alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione e va per questo debitamente cassata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio limitatamente al ricorso incidentale proposto da Banca Veronese Credito cooperativo di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e compensa integralmente le spese di giudizio tra dette parti.
Rigetta il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale; accoglie il quinto motivo del ricorso principale cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Bologna che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 8.5.2024.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME