Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11198 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 11198 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
Oggetto
Quote TFR non
versate a RAGIONE_SOCIALE
di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/10/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 23258-2021 proposto da: RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 328/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2021 R.G.N. 651/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di prime cure, nel capo relativo all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’attuale intimata, nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per il versamento al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe quote di TFR non versate dal datore di lavoro cedente – la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita -credito per il quale la lavoratrice era stata ammessa al passivo del fallimento; e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa
sentenza gravata, ha dichiarato dovuta, sulla somma liquidata in prime cure, la sola rivalutazione monetaria.
Avverso tale sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione degli articoli 2112 cod.civ., in relazione agli articoli 1 e 2 legge n. 297 del 1982 e all’art. 4 d.lgs. n.80 del 1992, per avere la Corte di merito, nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2112 cod.civ., in ragione del credito, ritenuto non obbligato solidalmente, con il datore di lavoro fallito, il datore di lavoro cessionario ed onerato, RAGIONE_SOCIALEa prestazione richiesta, l’ente previdenziale.
Con il secondo motivo si denunciano plurime violazioni di legge, per avere la Corte di merito affermato l’estraneità del lavoratore al rapporto contributivo nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con il terzo motivo si denunciano plurime violazioni di legge, per avere la Corte di merito ritenuto opponibile, all’ente previdenziale, l’ammissione al passivo pur in assenza dei presupposti per l’erogazione RAGIONE_SOCIALEa prestazione previdenziale richiesta.
I motivi, esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione logica, sono da accogliere.
Secondo la recente sentenza di questa Corte n. 19510 del 2023 – resa in una fattispecie in cui veniva in rilievo la questione RAGIONE_SOCIALEa natura degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto destinati dal lavoratore alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -il credito del lavoratore al T.F.R. accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e in origine di natura «retributiva», assume natura «previdenziale» nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEe risorse finanziarie del lavoratore sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di T.F.R.
-accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (v. Cass. n. 19510 del 2023 cit .).
Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda al versamento, per inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse – parte RAGIONE_SOCIALEa retribuzione attuale o attesa con la maturazione RAGIONE_SOCIALEe quote di T.F.R. non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena, per il lavoratore, di tali risorse, di natura retributiva.
Tale conclusione, come già argomentato da Cass. n.19510/2023 cit. , e altre decisioni coeve, è avvalorata dal meccanismo di operatività RAGIONE_SOCIALE‘apposito RAGIONE_SOCIALE di garanzia (istituito presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro il rischio derivante dall’omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro
insolvente, dei contributi alle forme di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), introdotto dal d.lgs. 80 del 1992 che, all’art. 5 , prevede che, nel caso in cui, «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (di cui all’art. 9bis d.l. n. 103/1991, conv., con modif., in L. n. 166/1991) «ad opera del datore di lavoro», non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, «il lavoratore», ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una RAGIONE_SOCIALEe procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE interessata i contributi risultanti omessi (comma 2); in tali casi, il RAGIONE_SOCIALE è surrogato di diritto al lavoratore per l’equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2 (comma 3).
Tali disposizioni confermano, invero, che quand’anche il lavoratore abbia aderito a forme di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, egli resta titolare del diritto di credito nei confronti del datore di lavoro al pagamento dei contributi anche sotto forma di quote di T.F.R. – non versate al fondo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e, del pari, in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il RAGIONE_SOCIALE di garanzia, la surrogazione di quest’ultimo, al primo, nell’ammissione al passivo per i contributi omessi.
Va, dunque, ribadita la distinzione dei rapporti tra lavoratore e datore di lavoro – da cui il primo trae, con una parte RAGIONE_SOCIALEa propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento RAGIONE_SOCIALEe quote di T.F.R. maturando – e tra lavoratore e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – di natura contrattuale per il conseguimento, da parte del lavoratore medesimo, attraverso l’investimento da parte del RAGIONE_SOCIALE, di una prestazione previdenziale integrativa -per cui il datore di lavoro assume l’obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore e salvo che non risulti dallo statuto del RAGIONE_SOCIALE una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il T.F.R. maturando conferito.
Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il mancato versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, RAGIONE_SOCIALEa contribuzione o RAGIONE_SOCIALEe quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate su mandato del lavoratore con il vincolo di destinazione del loro versamento al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, comporta, per la risoluzione per inadempimento del mandato, il ripristino RAGIONE_SOCIALEa disponibilità piena in capo al lavoratore RAGIONE_SOCIALEe risorse accantonate, di natura retributiva: posto che esse assumono
natura previdenziale, soltanto all’attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento.
Il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 78, comma 2, l. fall. e il ripristino RAGIONE_SOCIALEa titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 93 l. fall.
In continuità, pertanto, con la più recente giurisprudenza di questa Corte va riaffermato che, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato, al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, le quote di T.F.R. che avrebbe dovuto versare secondo la scelta del lavoratore, quest’ultimo resta creditore del corrispondente importo nei confronti del datore di lavoro, di natura «retributiva», atteso che il mancato versamento al RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non gli ha impresso natura «previdenziale».
Conseguentemente, il datore di lavoro cessionario RAGIONE_SOCIALE‘azienda subentra , ex art. 2112 cod.civ., nel debito del datore cedente ed è, pertanto, tenuto ad adempierlo nei medesimi termini.
Quanto alla possibilità di invocare l’intervento del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992, va
ribadito il consolidato principio secondo cui il diritto all’intervento del RAGIONE_SOCIALE, sia per quanto concerne il T.F.R. che le ultime tre mensilità, presuppone l’«insolvenza» del «datore di lavoro».
Nella vicenda all’esame, quando la lavoratrice ha presentato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE domanda d’intervento ex art. 5 cit . per le quote di T.F.R. accantonate ma non versate al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’ex datrice di lavoro RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, fallita il 6 marzo 2014, era già passata, dal 1° giugno 2013, alle dipendenze di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, cessionaria RAGIONE_SOCIALE‘azienda RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, e, perciò, subentrata nel debito, da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non adempiuto, di versamento RAGIONE_SOCIALEe quote di T.F.R.
Non sussistono, pertanto, i presupposti RAGIONE_SOCIALE‘intervento del RAGIONE_SOCIALE di garanzia, non essendo il datore di lavoro cessionario – tenuto al versamento RAGIONE_SOCIALEe quote di T.F.R. a suo tempo non versate dal datore cedente – sottoposto a una RAGIONE_SOCIALEe procedure di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1992.
La sentenza impugnata, che non si è uniformata ai predetti principi, va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa, nel merito, con il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘originaria domanda.
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata consiglia la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda ; spese compensate RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre