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TFR non versato: chi paga se l’azienda fallisce?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11198/2024, ha stabilito che le quote di TFR non versato al fondo di previdenza complementare mantengono natura retributiva. In caso di cessione d’azienda, il debito si trasferisce al nuovo datore di lavoro, che ne è responsabile. Di conseguenza, il Fondo di Garanzia dell’INPS non è tenuto a intervenire se il nuovo datore di lavoro non è insolvente, e il lavoratore deve richiedere il pagamento a quest’ultimo.

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TFR non versato al fondo pensione: chi paga in caso di fallimento?

Il caso del TFR non versato al fondo di previdenza complementare è una situazione che genera grande preoccupazione tra i lavoratori, specialmente quando l’azienda entra in crisi e viene ceduta. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha fatto luce su un punto cruciale: chi è tenuto a pagare il debito in questo scenario? La risposta ribalta le decisioni dei precedenti gradi di giudizio e chiarisce la natura del credito del lavoratore e i limiti di intervento del Fondo di Garanzia INPS.

I Fatti del Caso

Una lavoratrice aveva scelto di destinare le sue quote di TFR a un fondo pensione complementare. Tuttavia, la sua azienda non aveva mai effettuato i versamenti dovuti. Successivamente, l’azienda è stata dichiarata fallita, ma poco prima il ramo d’azienda in cui operava la dipendente era stato ceduto a una nuova società, presso cui la lavoratrice aveva continuato a prestare servizio.

La lavoratrice, dopo essere stata ammessa al passivo del fallimento per il suo credito, si è rivolta all’INPS chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia per recuperare le somme del TFR non versato. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello le avevano dato ragione, condannando l’INPS al pagamento. L’Istituto ha però impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione.

La questione giuridica: il TFR non versato è retribuzione o previdenza?

Il nodo centrale della controversia riguardava la natura del credito del lavoratore. Si trattava di un credito di natura retributiva, cioè una parte di stipendio non pagata, oppure di un credito di natura previdenziale, legato alla pensione?
La distinzione è fondamentale: se il credito è retributivo, in caso di cessione d’azienda, ne risponde solidalmente anche il nuovo datore di lavoro (cessionario) secondo l’art. 2112 del codice civile. Se invece è previdenziale, si applicano regole diverse che potrebbero giustificare l’intervento del Fondo di Garanzia.

La Decisione della Corte di Cassazione sul TFR non versato

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, ribaltando completamente la decisione dei giudici di merito e rigettando la domanda della lavoratrice. La sentenza stabilisce principi chiari sulla gestione del TFR non versato in contesti di crisi aziendale.

Le Motivazioni della Corte

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base dei seguenti principi chiave:

1. Natura Retributiva del Credito: Il TFR, anche quando destinato a un fondo pensione, mantiene la sua natura di retribuzione fino al momento in cui non viene effettivamente versato dal datore di lavoro al fondo. L’atto del versamento è ciò che trasforma la natura del credito da retributiva a previdenziale. Poiché nel caso di specie il versamento non è mai avvenuto, il credito della lavoratrice nei confronti del datore di lavoro è rimasto un semplice credito di lavoro.

2. Responsabilità del Cessionario: In base all’articolo 2112 del codice civile, in caso di trasferimento d’azienda, il nuovo datore di lavoro (cessionario) subentra in tutti i debiti da lavoro preesistenti, inclusi quelli relativi al TFR non versato dal precedente datore (cedente). Pertanto, la nuova società era diventata la debitrice principale nei confronti della lavoratrice per quelle somme.

3. Limiti all’Intervento del Fondo di Garanzia: Il Fondo di Garanzia dell’INPS, secondo il D.Lgs. 80/1992, interviene a tutela dei lavoratori solo in caso di insolvenza del datore di lavoro. Nel momento in cui la lavoratrice ha presentato la domanda al Fondo, il suo datore di lavoro era la nuova società cessionaria, che non era insolvente. Il fallimento del vecchio datore di lavoro non era più rilevante, poiché l’obbligazione era stata trasferita al nuovo soggetto, pienamente solvibile.

Conclusioni e Implicazioni Pratiche

Questa sentenza ha importanti conseguenze pratiche per i lavoratori che si trovano in situazioni simili. La Corte chiarisce che il lavoratore, il cui TFR non è stato versato al fondo pensione da un’azienda poi ceduta, non deve rivolgersi al Fondo di Garanzia dell’INPS, ma deve agire direttamente nei confronti del nuovo datore di lavoro.

Il nuovo datore, infatti, acquisisce l’azienda con tutti i debiti lavoristici pendenti ed è tenuto a onorarli. L’intervento del Fondo di Garanzia è una misura sussidiaria, attivabile solo quando il datore di lavoro obbligato al pagamento è insolvente. In questo caso, l’obbligato era il nuovo datore di lavoro, che era in attività e non in stato di insolvenza. La decisione, pertanto, rialloca correttamente la responsabilità, proteggendo il bilancio del sistema pubblico e indirizzando il lavoratore verso il soggetto giuridicamente tenuto al pagamento.

Qual è la natura giuridica delle quote di TFR che il datore di lavoro non versa a un fondo di previdenza complementare?
Secondo la Corte di Cassazione, tali quote mantengono la loro natura di credito retributivo. Diventano di natura previdenziale solo nel momento in cui vengono effettivamente versate dal datore di lavoro al fondo pensione. Finché questo versamento non avviene, il credito rimane un debito salariale.

In caso di cessione d’azienda, chi è responsabile per il pagamento del TFR non versato dal precedente datore di lavoro?
La responsabilità del pagamento si trasferisce al nuovo datore di lavoro (cessionario). In base all’art. 2112 del codice civile, il cessionario subentra nei debiti da lavoro del cedente, diventando l’unico obbligato a corrispondere al lavoratore le quote di TFR non versate in precedenza.

Quando non interviene il Fondo di Garanzia dell’INPS per i contributi di previdenza complementare non versati?
Il Fondo di Garanzia non interviene se il datore di lavoro tenuto al pagamento non è insolvente. Nel caso di una cessione d’azienda, se il nuovo datore di lavoro (cessionario) è solvibile, il Fondo non è tenuto a pagare, anche se il precedente datore (cedente) è fallito, perché l’obbligazione si è trasferita in capo al nuovo soggetto.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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