Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 17200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 17200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2413/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL)
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. EMAIL)
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’ appello di Milano n. 3484/2022, pubblicata in data 7 novembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12
marzo 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4498/2021, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, condannando l’opponente al pagamento dell’importo portato dalle fatture azionate in sede monitoria per il recupero di crediti dovuti a titolo di conguaglio a fronte di consumi di energia elettrica.
La sentenza, impugnata dalla soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Milano.
In sintesi, la Corte territoriale ha osservato, disattendendo il motivo di gravame con cui si lamentava la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, come il richiamo alla normativa di settore fosse funzionale a chiarire la posizione di fornitore e venditore nell’ambito delle forniture di energia elettrica e come l’adesione, da parte del giudice di primo grado, alle conclusioni del c.t.u., quale fonte di convincimento, fosse sufficiente a sorreggere le ragioni della decisione adottata. Con riguardo, poi, alle contestazioni relative alla ricostruzione dei consumi effettuata da RAGIONE_SOCIALE, ha evidenziato che essa rispondeva a criteri di favore nei confronti della utente, che non aveva, pertanto, interesse a dolersene, sottolineando che il c.t.u. aveva risposto al quesito formulato sulla base della produzione documentale depositata entro il termine di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ. e che il cd.
‹‹ elaborato ››, di cui l’appellante aveva lamentato la irrituale acquisizione nel corso delle operazioni peritali, costituiva una ‹‹mera illustrazione ed esplicazione di quanto risultante dai documenti prodotti prima dello scadere delle preclusioni istruttorie››. Ha, inoltre, attribuito valore di prova atipica al verbale di accesso e sopralluogo effettuato dai tecnici della società di distribuzione in data 24 luglio 2017, sottolineando che a corroborare la manomissione del POD fino al momento della verifica soccorreva proprio l’andamento anomalo dei consumi, ‹‹con un picco di potenza registrato proprio nell’imminenza dell’intervento… ed il mantenimento di consumi in linea con tale picco da quel momento in poi…››.
RAGIONE_SOCIALE ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della suddetta decisione e RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in due censure, la ricorrente deduc e ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 4° comma c.p.c., con particolare riferimento al combinato disposto degli artt. 190 e 352 c.p.c.›› e ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 4° comma c.p.c., con particolare riferimento all’art. 132 c.p.c.››, lamentando, per un verso, che la sentenza impugnata è stata emessa in data 26 settembre 2022, ossia un giorno prima della scadenza dei termini per il deposito della comparsa conclusionale, e, per altro verso, che il giudice di appello ha omesso di esaminare e prendere posizione sui motivi di appello con i quali erano state criticate le conclusioni del c.t.u.
Con il secondo motivo, articolato in due censure (2.1. e 2.2.), denunzia ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360 n. 3 c.p.c. con particolare riferimento all’art. 2697 c.c. mancanza di prova della manomissione del contatore›› e ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riferimento agli artt. 9, 10 e 11 Delibera n. 200/99 Arera (già AEG)››.
Sostiene, in primo luogo, che dagli atti del giudizio non emergeva la prova del fatto storico del prelievo abusivo di energia posto alla base della pretesa creditoria, dato che durante la verifica del 24 luglio 2017 non era stata riscontrata una manomissione del contatore e, in secondo luogo, che la ricostruzione preventiva dei consumi, in conformità a quanto previsto dalla richiamata Delibera Arera, era consentito soltanto in presenza di errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi, verificatosi a seguito di guasto o rottura del gruppo di misura accertato in contraddittorio; nella specie, tale manomissione non era avvenuta, né era stata mai accertata o provata e, in ogni caso, non era possibile una ricostruzione dei consumi per un periodo di ben cinque anni precedenti la data in cui si era verificata la verifica del gruppo di misura, prevedendo l’art. 10 della citata delibera che la ricostruzione non potesse superare i 365 giorni ‹‹ precedenti la data in cui era effettuata la verifica ›› . Soggiunge che RAGIONE_SOCIALE aveva eseguito la ricostruzione dei consumi ‹‹ mediante la potenza tecnicamente prelevabile ›› , metodologia contraria alle previsioni di legge, perché non contemplata dall’art. 11 della delibera n. 200/99 sopra richiamata.
Con il terzo motivo, prospettando ‹‹violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c., con particolare riferimento all’art. 183 c.p.c.››, nonché ‹‹ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. con particolare riferimento ai requisiti presupposti per effettuare la ricostruzione ›› , si duole che il c.t.u. abbia utilizzato, ai fini della
indagine demandatagli, un documento (definito ‘Elaborato’) prodotto oltre i termini preclusivi di cui all’art. 183 c od. proc. civ. e che la Corte d’appello abbia trascurato di considerare la circostanza di fatto, dirimente e decisiva, che il contatore oggetto di verifica non era stato alterato, cosicché non era consentita una ricostruzione presuntiva dei consumi.
Il primo profilo di doglianza fatto valere con il primo motivo di ricorso è fondato e consente di ritenere assorbita ogni altra questione sollevata con il motivo in esame ed i restanti motivi.
Invero, risulta circostanza non contestata dalla controricorrente (cfr. pag. 5 del controricorso) che la Corte di appello abbia deliberato e redatto la sentenza in data 26 settembre 2022, ‹‹ ossia il giorno in cui sarebbe scaduto il termine per il deposito della memoria di replica se non ci fosse stata, nel frattempo, la sospensione feriale dei termini che posticipava il primo termine per gli scritti difensivi finali al 27.0 9.2022 ed il secondo al 17.10.2022››.
Sul punto occorre rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 36596 del 25 novembre 2021, hanno espressamente affermato che ‹‹La parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di
svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo ›› .
È stato, infatti, precisato dalle Sezioni Unite che ‹‹ … nessuno dubita che alla violazione dei detti termini (o meglio del diritto della parte al rispetto dei termini medesimi, magari ridotti secondo la previsione dell’art. 190, secondo comma, c.p.c.) abbia a conseguire una nullità. Ciò che si discute è se la nullità finisca per scattare automaticamente ovvero a certe ulteriori condizioni, deduttive o probatorie. La ragione per cui, nonostante la mancanza di un’esplicita sanzione per “inosservanza di forme”, le norme citate debbono esser considerate (e di fatto sono considerate) come rivolte a una tutela sancita da nullità è nel fatto che esse costituiscono espressione di un principio costituzionale: segnatamente del presidio accordato dagli artt. 24 e 111, secondo comma, Cost. L’art. 111, secondo comma, considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l’arco del processo, salve eventuali eccezioni dettate dalla garanzia associata al diritto di azione, come accade per esempio nel rito cautelare ante causam – anche in questo caso da contemperare, peraltro, in vista del recupero del contraddittorio nelle fasi immediatamente successive (per esempio per la conferma, modifica o revoca di un provvedimento assunto inaudita altera parte). Il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa, che a sua volta è garantito dall’art. 24 Cost. Si è dinanzi a quelli che í grammatici chiamerebbero elementi di una tautologia perfetta, qui intesa nel suo significato base come viene definito nella logica formale classica di “proposizione vera per definizione’: il diritto al contraddittorio è insito nel diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi,
secondo il principio del contraddittorio. In ciò si realizza la più elementare concretizzazione della garanzia del giusto processo. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio In tale contesto di regole e principi, se è vero, come è vero, che quello del contraddittorio, di cui il diritto di difesa finisce per esser compiuta espressione, è il principio cardine del processo giurisdizionale, a niente serve evocare come limite il diverso principio di economia processuale. Non si dubita che accanto al principio del contraddittorio l’art. 111, secondo comma, Cost. abbia recepito anche il principio di ragionevole durata, e tramite questo (giustappunto) il principio di economia processuale. Tuttavia, queste Sezioni unite hanno già messo in luce che il principio del giusto processo, anche in base all’art. 6 della Cedu, non si esplicita nella sola sua durata ragionevole (v. in particolare Cass. Sez. U n. 5700-14 e Cass. Sez. U n. 9558-14). Il principio della ragionevole durata del processo è certamente divenuto punto costante di riferimento nell’esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare, sempre nel doveroso rispetto del dato letterale, opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio. Ma, come è stato sottolineato anche in dottrina, mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l’appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola. Nell’ottica di una simile constatazione è da intendere che le norme sopra citate, sottintendendo la garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, attengono, in definitiva, ai principi essenziali
regolatori del giusto processo. Cosicché la relativa violazione determina la nullità della sentenza finanche senza necessità di una testuale previsione ››.
Ne deriva, in applicazione dei suddetti principi, che la sentenza deve essere cassata, stante la lesione ex se del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con conseguente rinvio alla Corte d’ appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione