Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17094 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5903-2022 proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che la rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 630/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/12/2021 R.G.N. 254/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
1.- Gli odierni ricorrenti deducevano di essere dipendenti di RAGIONE_SOCIALE e di svolgere mansioni di tecnico on field di 5^
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/03/2024
CC
livello, addetti agli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti della società presso il territorio torinese, e quindi di dovere prelevare l’automezzo aziendale all’inizio di ogni giorno lavorativo, raggiungere la prima sede di lavoro esterna ed infine, concluso l’ultimo intervento, riportare l’automezzo nella sede aziendale.
Assumevano che fino al 30/06/2013 il tempo di viaggio dalla sede aziendale al primo cliente e dall’ultimo cliente alla sede aziendale era stato considerato tempo di lavoro e come tale retribuito. Invece, dall’01/07/3013, a seguito di accordo collettivo aziendale del 27/03/2013 nell’ambito di una ristrutturazione dell’orario di lavoro, era stato previsto che il tempo di lavoro iniziasse all’arrivo dei tecnici presso il primo cliente e terminasse alla fine dell’intervento presso l’ultimo cliente, sicché il tempo di viaggio per recarsi al domicilio del cliente e per tornare alla sede aziendale non veniva più retribuito se non nella misura eventualmente eccedente rispetto a 30 minuti al giorno (15 per l’andata e 15 per il ritorno), sulla base del controllo del tempo di viaggio affidato alla geolocalizzazione dell’automezzo.
Deducevano che questa parte dell’accordo sindacale era nulla, in quanto in contrasto sia con l’art. 1, co. 2, d.lgs. n. 66/2003, secondo cui rientra nel tempo di lavoro e quindi come tale deve essere retribuito ogni momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro nello svolgimento delle sue mansioni, compreso il tempo dello spostamento necessario, sia con la giurisprudenza della C.G.U.E.
Adìvano, pertanto, il Tribunale di Torino per ottenere la declaratoria di nullità parziale del già menzionato accordo sindacale e, previa sua integrazione, l’accertamento del loro diritto ad essere retribuiti per trenta minuti ogni giorno di lavoro e la condanna di RAGIONE_SOCIALE a pagare il relativo importo dall’01/07/2013, come risultante dai conteggi allegati dall’1.7.2013 al giugno 2017.
2.Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando incidentalmente la nullità dell’Accordo aziendale del 27.3.2013 in
parte qua e condannando la società al pagamento delle somme richieste dai dipendenti.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe, per quello che interessa in questa sede, la Corte d’Appello, sui gravami hic et inde presentati, richiamando propri precedenti giurisprudenziali pronunciati in simili controversie, dichiarava inammissibile la originaria domanda proposta dai dipendenti di nullità parziale della clausola oggetto di giudizio perché il venir meno di questa avrebbe alterato l’equilibrio sinallagmatico raggiunto dalle parti in sede negoziale, oltre che l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell’art. 39 Cost.
4.- Avverso tale sentenza COGNOME NOME NOME COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
5.- RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
6.- Le parti hanno depositato memoria.
7.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE
1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 co. 1, 1423, 1344, 1418 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere la Corte territoriale convalidato una clausola nulla, consentendole di esplicare i suoi effetti elusivi della disciplina imperativa di legge, anziché verificare se la nullità si estendeva all’intero contratto.
2.- Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 co. 2 c.c., per avere la Corte territoriale escluso che la clausola contrattuale nulla potesse essere sostituita di diritto dalle norme imperative di legge concernenti l’orario di lavoro.
3.- Con il terzo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza per l’omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della nullità della clausola contrattuale
impugnata.
4.I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono fondati.
5.- L’art. 1419, co. 1, c.c., prevede che la nullità parziale, ossia limitata a singole clausole, si traduca in nullità totale del contratto soltanto se
. Al riguardo questa Corte ha già precisato che ‘ Il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ‘ (Cass. ord. n. 18794/2023).
Nel caso di specie la società non ha chiesto né ha eccepito la nullità totale dell’accordo aziendale, bensì ha invocato l’inammissibilità della domanda, istituto che si colloca – in modo eclettico rispetto alle questioni affrontate – su un piano processuale piuttosto che sostanziale. Dunque, in mancanza di prospettazione di nullità totale dell’accordo aziendale, la Corte territoriale non avrebbe potuto svolgere il ragionamento posto a base del rigetto della originaria domanda dei lavoratori.
Inoltre, proprio il meccanismo della sostituzione automatica, prevista dall’art. 1339 c.c. e richiamato dall’art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile. Pertanto, da un lato impedisce in radice la possibilità di estendere la nullità parziale di qualche clausola all’intero contratto; dall’altro rende a sua volta nulle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità, sicché la decisione dei giudici d’appello non si rivela conforme a diritto.
La sostituzione automatica delle clausole, infatti, opera in un duplice senso: ristabilisce un determinato equilibrio contrattuale secondo una precisa scelta del legislatore che si impone alle parti private in modo inderogabile ed assicura la conservazione del contratto, impedendo al giudice la valutazione (altrimenti possibile) di essenzialità di quella clausola per il consenso di uno o di entrambi i contraenti.
6.- Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della l’autonomia funzionale che l’ordinamento giuridico riconosce alla contrattazione collettiva per il tramite dell’art. 39 Cost. va ritenuta la infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti ‘multilevel’ , come è quello euro-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l’osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell’Unione e di quelli fondamentali dello Stato RAGIONE_SOCIALEno, relativamente alle prescrizioni normative ‘minime’, la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate (cfr. Cass. n. 20126/2022 in motivazione).
7.- Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame sulla eccepita nullità della clausola di cui è processo, tenendo conto dei citati principi di diritto in tema di ‘inscindibilità delle clausole degli accordi sindacali’ e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27/03/2024.