Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20617 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20617 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15540/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE controricorrente
avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 3741/2021 depositata il 31/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.La società di trasporto RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE: il vettore, infatti, aveva consegnato della merce in Sicilia, partendo da Rozzano (MI), ma il destinatario, la RAGIONE_SOCIALE, per l’appunto, si è rifiutato di pagare il corrispettivo del trasporto.
1.2.- RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione, ed il Giudice di Pace di Roccadaspide l’ha accolta sul presupposto che il contratto di trasporto era intervenuto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, e non già tra RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE, che si riteneva subappaltatrice del trasporto.
Con la conseguenza che la società RAGIONE_SOCIALE, che aveva effettuato materialmente quella consegna, non poteva pretendere il pagamento da RAGIONE_SOCIALE, con cui non aveva stipulato alcun contratto di trasporto, ma doveva rivolgersi a RAGIONE_SOCIALE, che le aveva dato l’incarico.
1.3Questa ricostruzione è stata confermata in appello dal Tribunale di Salerno, il quale, in aggiunta, ha osservato che alcuna prova del subcontratto era stata peraltro fornita. Inoltre, il tribunale ha dato atto del pagamento che RAGIONE_SOCIALE ha fatto a RAGIONE_SOCIALE, e dunque della estinzione della obbligazione.
Ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME con due motivi e memoria.
Resiste con controricorso la società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), che ha depositato a sua volta memoria.
Considerato che
2.- Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta violazione degli articoli 1689 e 1692 c.c.
Sostiene la ricorrente che è stato ampiamente provato che la merce è stata consegnata ad RAGIONE_SOCIALE, la quale ha accettato la
consegna, con la conseguenza che il destinatario ha in tal modo ‘ratificato’ il trasporto e dunque si è impegnato al pagamento.
In altri termini, avendo RAGIONE_SOCIALE accettato la merce, ha altresì dichiarato di volere profittare della spedizione in suo favore, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Inoltre, l’accettazione della merce, secondo il ricorrente, che cita una giurisprudenza sul punto, significa che il vettore può pretendere il pagamento solo dal destinatario e non da altra parte del contratto.
2.1.Con il secondo motivo si prospetta una violazione dell’articolo 115 c.p.c.
Il Tribunale, infatti, oltre a ritenere non autorizzato il sub contratto, ha altresì ritenuto che non vi era prova che un tale sub contratto vi fosse, con la conseguenza che la società di trasporto pretendeva il pagamento senza titolo alcuno.
Secondo la ricorrente, il giudice di merito ha travisato la prova, che invece emergeva chiaramente dalle deposizioni testimoniali circa l’esistenza di un subcontratto.
I motivi possono scrutinarsi insieme.
Sono infondati.
Ovvia premessa è che la società ricorrente può rivendicare un diritto al corrispettivo se allega un titolo idoneo a fondare tale diritto: non era parte del contratto di trasporto, e tale circostanza è pacifica, con la conseguenza che il diritto al compenso deve avere fondamento in qualche altro titolo idoneo. La ricorrente, nel giudizio di merito, ha invocato, a tale fine, un sub contratto, ossia un accordo con il vettore, che era a sua volta parte contrattuale.
Il giudice di merito, con accertamento in fatto, qui non censurabile, ha tuttavia ritenuto che non vi fosse alcuna prova circa l’effettiva conclusione di un sub contratto, ossia circa il fatto che la ricorrente è stata incaricata dal vettore di consegnare la merce al destinatario. Questo accertamento è motivato, e non può essere
messo in qui in discussione, come invece pretende la ricorrente, mediante una diversa valutazione della prova testimoniale.
Inoltre, non è senza rilievo la circostanza che il giudice di merito ha altresì ritenuto tardiva l’allegazione della ricorrente di avere diritto al pagamento sulla base del sub contratto.
Questa ratio non è stata censurata e dunque, già solo in base ad essa, si può ritenere che la ricorrente non ha allegato (quella tardiva allegazione non è dunque ammissibile) quale è il titolo che legittima la sua richiesta di pagamento.
Va ulteriormente osservato che la ricorrente invoca i principi di diritto che fanno del contratto di trasporto di questo tipo una specificazione del contratto a favore di terzo, e dai quali si ricava che, ove il destinatario abbia accettato la consegna, tale accettazione vale quale comportamento concludente, come volontà di accettare la stipulazione in suo favore.
E’ evidente come tale principio non sia pertinente avuto riguardo alla fattispecie in argomento, poiché riguarda le parti del contratto a favore di terzo, ossia attiene al modo di perfezionamento del contratto di trasporto a favore di un destinatario, che ovviamente produce i suoi effetti tra le parti (stipulante, contraente e terzo).
Tale non è la ricorrente, che non può invocare lo schema di un contratto a cui è estranea: che il destinatario ha accettato la merce significa che ha approfittato della stipulazione in suo favore fatta dal mittente e dal vettore, non già che ha accettato che il contratto abbia effetti anche per un soggetto estraneo al contratto, quale è la società ricorrente. Ed infatti, al vettore, il destinatario ha poi pagato la spedizione.
In sostanza, la ricorrente non può invocare il contratto di trasporto, non essendone parte, neanche per via derivativa (sub contratto) in quanto manca, ed è fatto accertato, il consenso del ceduto.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024.