Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12855 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17927-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5984/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2017 R.G.N. 2712/2015;
Oggetto
Lavoro straordinario
base pensionabile
R.G.N. 17927/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Roma negava a COGNOME NOME, dipendente del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, il diritto al ricalcolo della pensione.
Per quel che qui rileva, la Corte escludeva che, nella retribuzione computabile ai fini della quantificazione dell’ammontare della pensione, potesse includersi la retribuzione erogata per ore di straordinario effettuate e pagate in più rispetto a quelle previste dal contratto collettivo.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
All’adunanza camerale odierna il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.5 e 17 l. n.889/71 e dell’art.2108 c.c. La Corte non avrebbe considerato né l’art.2018 c.c., né l’art.17, co.2 l. n.889/71, dai quali è dato desumere la scomputabilità della retribuzione per lavoro straordinario in una quota dovuta a titolo di retribuzione tabellare e in una maggiorazione, a causa indennitaria,
dovuta per lo straordinario. La prima componente, avendo natura retributiva e non integrando il concetto di lavoro straordinario riferibile solo alla maggiorazione, andava inclusa nella retribuzione pensionabile.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già deciso analoghe cause con orientamento da cui non v’è motivo di discostarsi (Cass.21192/23, Cass.21184/23, Cass.833/24).
In particolare, si è affermato in tali decisioni che:
-per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi degli artt.5 e 17 l. n.889/71, è estraneo alla base pensionabile il compenso per lavoro straordinario (Cass.446/12);
-va escluso completamente, come ha fatto la Corte d’appello, il compenso per lavoro straordinario dalla base pensionabile in quanto tale compenso non può essere frazionato in una quota – pari alla retribuzione tabellare – da conteggiare ai fini pensionistici e in una ulteriore quota – la maggiorazione avente casa indennitaria invece da non computare. Una simile scomposizione in voci distinte è stata implicitamente respinta dal legislatore che, all’art.5, co.1 lett. e) l. n.889/71, ha parlato di compenso per lavoro straordinario, anche se corrisposto in misura forfettaria, laddove la determinazione a forfait è logicamente incompatibile con una voce costituita da più componenti retributive;
-l’art.17, co.1 l. n.889/71 esclude dalla retribuzione pensionabile, proprio i compensi dovuti a titolo di lavoro straordinario ai sensi dell’art.5, co.1 lett. e). La conclusione non muta anche a voler considerare il secondo comma della norma, in base al quale: ‘
‘. Il riferimento alla lettera a), ovvero alla retribuzione tabellare non sta a significare che nel compenso per lavoro straordinario la quota pari alla retribuzione tabellare debba essere inclusa nella retribuzione pensionabile ma, semmai, conferma la tesi contraria, ossia la netta distinzione tra la retribuzione tabellare (lett. a) e il compenso per lavoro straordinario (lett. e), unitariamente inteso, passibile di determinazione forfettaria e al quale è estraneo il concetto di retribuzione tabellare;
-la norma generale dell’art.2108 c.c. non rileva in questa sede, poiché prevale, per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la specifica disciplina della retribuzione pensionabile di cui all’art.17 l.n.889/71. In basi alle surrichiamate argomentazione il ricorso è da respingere con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.