Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11204 Anno 2024
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2010/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo (CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO VITO (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO RAGIONE_SOCIALE (P_IVA)
-resistente con atto di costituzione- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANZARO n. 6005/2018 depositata il 05/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/09/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza depositata in data 5.11.2019, il Tribunale di Catanzaro accolse parzialmente l’opposizione proposta dall’AVV_NOTAIO
avverso il decreto di liquidazione dei compensi professionali per la difesa svolta in un giudizio penale in favore di tre imputati ammessi al gratuito patrocinio.
Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale liquidò il compenso in modo unitario secondo i criteri previsti dall’art.82 DPR 115/2002, senza effettuare tre distinte liquidazioni per la difesa di più parti poiché le posizioni processuali erano sovrapponibili.
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, l’AVV_NOTAIO propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati con memoria.
Il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione del DPR n.115 del 2002, art.82, in combinato disposto con il DM55/2014 e relativa tabella allegata, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5, per aver il Tribunale liquidato i compensi minimi, in luogo di quelli medi, senza tener conto della complessità dell’attività svolta. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale, pur avendo dichiarato di voler riconoscere l’importo massimo liquidabile per legge, secondo i ‘ i valori medi della tariffa’, ha liquidato il compenso secondo i minimi tariffari, senza adeguata motivazione che tenesse conto dei criteri valutativi di cui all’art.82 DPR 115/2002.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n.115 del 2002, art.82, in combinato disposto con il DM55/2014 e relativa tabella allegata, in relazione in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. e 5 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di considerare la documentazione prodotta attestante l’attività difensiva svolta,
consistente in un’autonoma lista testi ed altra documentazione idonea a giustificare i compensi richiesti. Il ricorrente lamenta, inoltre, che il Tribunale avesse liquidato il compenso al difensore della parte civile, valutando il giudizio come ‘mediamente’ complesso sicchè sarebbe ingiustificata l’applicazione dei minimi tariffari.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
La disposizione di cui al DPR 30.5.2002, n.115. art.82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore (Cass.31404/2019; Cass.15006/2021; Cass. 4759/2022). Quanto alla sussistenza di un obbligo di motivazione in caso di adozione dei valori minimi, vale ribadire che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (ex multis Cass, 19989/2021; Cass. 89/2021).
Nel caso di specie, il Tribunale, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha liquidato il compenso secondo i valori i minimi, in considerazione della modesta complessità della causa. Non vi è stata alcuna violazione dell’art.82 DPR 115/2002, in quanto la norma stabilisce il valore medio quale limite insuperabile in tema di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio. Ne consegue l’inammissibilità delle doglianze che sollecitano un diverso
apprezzamento in ordine all’attività svolta dal difensore, inammissibile in sede di legittimità.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione del DPR n.115 del 2002, art.82, in combinato disposto con il D.M. n.55 del 2014 e relativa tabella allegata, in relazione in relazione all’art.360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per avere il Tribunale proceduto ad un’unica liquidazione con l’aumento del 30%, ritenendo che gli imputati avessero la medesima posizione processuale mentre le condotte sarebbero eterogenee nell’ambito del reato di lesioni e sarebbe diversa la contestazione della recidiva.
Il quarto motivo denuncia nullità dell’ordinanza per violazione del DPR n.115 del 2002, art.82, in combinato disposto con il DM55/2014 e relativa tabella allegata, in relazione all’art.360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe considerato la diversità di condotte dei tre imputati
I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.
L’art.3 del D.M. n.127 del 2004 prevede che nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di dieci, del 20% e, ove le parti siano in misura superiore, del 5% per ciascuna parte oltre le prime dieci e fino ad un massimo di venti.
La norma non prevede alcun obbligo, ma solo la facoltà, rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito -e, perciò, insindacabile in sede di legittimità – di aumentare il compenso in favore dell’avvocato che difenda una parte contro più parti ( ex multis Cassazione civile sez. II, 30/08/2019, n.21906).
Nel caso di specie, il Tribunale ha liquidato il compenso in modo unitario, ritenendo, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che le posizioni processuali fossero sovrapponibili, sulla base degli atti prodotti e dal contenuto della sentenza, trattandosi della medesima fattispecie di reato in concorso.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.91 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all’art.360 comma, comma 1, n.3 c.p.c. per non avere il Tribunale liquidato in favore dell’opponente, che era vittorioso nel giudizio di opposizione, le spese di lite stante la mancata costituzione del Ministero.
Il motivo è fondato.
Ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., ratione temporis applicabile, può essere disposta la compensazione totale o parziale delle spese, in assenza di reciproca soccombenza, soltanto nel caso di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi previste in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n.77 del 19.4.2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, comma 2 c.p.c. nella parte in cui, dopo la riforma del 2014, non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni oltre a quelle tipizzate, di cui il giudice deve dare conto in motivazione.
Non rientra nelle ipotesi delle ‘gravi ed eccezionali ragioni’ la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cassazione civile sez. III,
19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763).
In particolare, è stato affermato, nei giudizi di equa riparazione, che la mancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l’istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763).
Il Tribunale di Catanzaro non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del Ministero convenuto, senza motivare in relazione all’esistenza dei presupposti previsti dall’art.92 comma 2 c.p.c., nonostante l’AVV_NOTAIO fosse risultato vittorioso, in quanto era stata accolta, sia pur parzialmente l’opposizione ( Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, n.32061)
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; l’ordinanza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Catanzaro, in persona di altro magistrato, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Catanzaro in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 7 settembre 2023
Il Presidente NOME COGNOME